Legge regionale 23 maggio 1975, n. 33. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 29 'Costituzione in Ente regionale dell'lstituto Ricerche Economico-Sociali del Piemonte (IRES) ed istituzione del Comitato regionale di Studi sulla programmazione '. (B.U. 27 maggio 1975, suppl. al n. 21) Gli artt. 4, 6, 16 e 18 della L.R. 2-9-74, n. 29 vengono modificati ed integrati come specificato dai successivi articoli della presente legge. Al secondo comma dell'art. 4 dopo le parole "Consiglio Regionale" e' aggiunto il seguente periodo: "Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione sono prorogati i poteri del Consiglio scaduto". All'art. 6, dopo il capoverso h) si aggiunge il capoverso i) "di effettuare, sulla base di pubblico concorso - da bandirsi sentite le proposte del Direttore e nel quadro delle linee stabilite al riguardo dal Comitato Regionale per gli Studi sulla Programmazione - le assunzioni del personale e di effettuare gli eventuali licenziamenti". A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e' corrisposto un gettone di presenza di L. 15.000 lorde per seduta.
II capoverso b) del secondo comma dell'art. 16 e' sostituito dal seguente capoverso: "seguire lo svolgimento degli studi affidati all' IRES, predisponendo al termine di ogni esercizio una relazione sull'attivita' scientifica svolta dall'Istituto".
Al quarto comma dell'art. 18 dopo le parole "Consiglio Regionale" e' aggiunto il seguente periodo: "Fino all'insediamento del nuovo Comitato sono prorogati i poteri del Comitato scaduto".
Alla L.R. 2-9-1974, n. 29, e' aggiunto il seguente art. 23 "L'Istituto Ricerche Economico-Sociali del Piemonte - IRES, costituito in Ente Regionale con L.R. 2-9-1974, n. 29, subentra, in forza dell'art. 1 della predetta legge, in ogni rapporto all'Istituto di eguale denominazione di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 3-2-1972, n. 37, rispetto al quale rappresenta continuazione a tutti gli effetti.
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione che, per partecipare alle sedute, debbono recarsi in comune diverso da quello di residenza, sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, oppure l'indennita' per il proprio mezzo di trasporto con le modalita' e nella misura chilometrica previste dall'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e l'indennita' di trasferta nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente superiore e con le modalita' di cui agli artt. 1 e 3 della medesima legge.
Inoltre spetta una indennita' di carica:
di L. 1.200.000 annue lorde al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
di L. 600.000 annue lorde al Vice Presidente.
Al Presidente del Collegio dei Sindaci spetta una indennita' di L. 1.000.000 annue lorde; ai Sindaci di L. 600.000 annue lorde.
Al secondo comma dell'art. 16 e' aggiunto il seguente capoverso c) "esprimere proposte e pareri sull'attivita' di ricerca da affidare ad altri organismi, pubblici e privati".
All'art. 18 e' aggiunto, il seguente comma: "Ai membri del Comitato e' attribuito un gettone di presenza ed al Segretario, di cui all'art. 19 della presente legge, una indennita' per lo svolgimento delle funzioni assegnategli. L'ammontare dell'indennita' al Segretario e del gettone di presenza ai membri del Comitato e' determinato per legge regionale, limitatamente ai non appartenenti al personale regionale".
Appartengono quindi all'IRES le attrezzature, i libri, i mobili, il materiale di ricerca, i documenti amministrativi, debiti, crediti, rimanenze di cassa esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 2-9-1974, n. 29".