Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 16 maggio 1975, n. 28.

Norme per l'incentivazione delle iniziative di Enti locali, di Enti ospedalieri e di istituzioni di assistenza e beneficenza, assistite da contributo regionale e istituzione degli organi consultivi in materia di opere pubbliche di interesse regionale.

(B.U. 27 maggio 1975, n. 21)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Art. 1.

La Regione, nell'ambito dei programmi settoriali di intervento per l'esecuzione delle opere pubbliche indicate nei successivi articoli, di competenza delle Province, dei Comuni e loro Consorzi, degli Enti Ospedalieri, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle Istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17-7-1890, n. 6972 e successive modificazioni, concede contributi in capitale e contributi costanti trentacinquennali sulla spesa riconosciuta necessaria.

Art. 2.

Il contributo in capitale e' concesso:
1) nella misura del 90 per cento ai Consorzi di Comuni che provvedano:
a) alla costruzione, ricostruzione, completamento e potenziamento di acquedotti;
b) alla costruzione di impianti di depurazione consortili e relativi collettori.
2) nella misura dell'80 per cento ai Comuni, che provvedano:
a) alla costruzione, ricostruzione, completamento o potenziamento di acquedotti a servizio del capoluogo, di frazioni o di borgate, ivi comprese le opere di captazione e di protezione delle sorgenti e le reti integre di distribuzione;
b) alla costruzione, ricostruzione o completamento di fognature a servizio del capoluogo, di frazioni o borgate, ivi compresi gli impianti di depurazione.
I progetti delle opere acquedottistiche devono essere conformi alle indicazioni del Piano Generale degli Acquedotti; in caso contrario gli Enti dovranno presentare documentata istanza di variante al Piano medesimo.
Nella progettazione delle opere fognarie dovranno essere osservate le norme in materia di antinquinamento emanate dalla Regione e dallo Stato.
3) Nella misura dell'80 per cento ai Comuni facenti parte di Comunita' montane e nella misura del 70 per cento agli altri Comuni, che provvedano alla costruzione, completamento o sistemazione di strade comunali, sia interne che esterne agli abitati.
Il completamento concerne sia la prosecuzione di una costruzione iniziata, sia l'esecuzione di lavori su strade malagevoli per renderle idonee al transito veicolare. Possono beneficiare del contributo anche lavori saltuari lungo il tracciato e diretti a proteggere la sede stradale da frane e da corrosioni di corsi d'acqua, fatta eccezione in ogni caso per quelli di ordinaria amministrazione.
Il contributo e' concesso con preferenza alla costruzione o completamento di strade intercomunali e alla costruzione o completamento di strade di allacciamento di frazioni e borgate isolate.
4) In misura non superiore all'80 per cento alle Province per la costruzione e per la sistemazione generale delle strade provinciali, ivi comprese varianti, rettifiche e ammodernamenti. A tal fine, una quota pari ai quattro quinti del fondo stanziato sull'apposito capitolo del bilancio regionale verra' ripartita tra le Province in proporzione all'estesa chilometrica della rete esistente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
La restante quota e' riservata ad interventi prioritari ed urgenti, individuati dalla Giunta Regionale.
Le Amministrazioni provinciali deliberano programmi di interventi utilizzando l'importo complessivo del contributo loro concesso, in misura anche inferiore all'80 per cento della spesa occorrente, per la realizzazione di ciascuna opera.
I programmi dovranno essere presentati alla Regione entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di ripartizione. La Giunta Regionale, per esigenze di coordinamento delle previsioni provinciali, delle previsioni d'intervento deliberate dall'A.N.A.S. e delle iniziative comprensoriali e delle Comunita' montane, puo' proporre varianti ai programmi.
Alle Province e' anche concesso annualmente un contributo di L. 600.000.- a titolo di concorso sulla spesa occorrente alla manutenzione ordinaria, per ciascun chilometro di strada comunale o di bonifica classificate tra le provinciali successivamente all'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e tuttora in manutenzione a cura delle Province medesime. Il pagamento del contributo alle singole Province verra' eseguito entro il 30 giugno di ciascun esercizio.
Per ottenere i contributi di cui sopra le Amministrazioni provinciali dovranno presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, al Presidente della Giunta Regionale, domanda corredata dall'elenco generale delle strade provinciali e da quello delle strade comunali e di bonifica, classificate provinciali entro il 31 dicembre dell'anno precedente, indicando per ciascun elenco l'estesa chilometrica delle singole strade.
Il contributo, di cui ai precedenti paragrafi 1), 2), 3) e 4), viene erogato direttamente a favore dell'Ente beneficiario ed avra' luogo fino alla concorrenza dei diciannove ventesimi del suo ammontare in base a stati di avanzamento dei lavori, vistati dai competenti Uffici del Genio Civile.
Al pagamento dell'ultimo ventesimo si provvedera' dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e in rapporto alla spesa, che in tale sede sara' accertata e riconosciuta ammissibile al godimento del beneficio assentito.

Art. 3.

Il contributo in annualita' costanti trentacinquennali, nella misura del 6 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando il mutuo sia contratto con la Cassa DD.PP. e nella misura del 9 per cento quando sia contratto con altro Istituto di Credito pubblico o privato, e' concesso ai Comuni e loro Consorzi che provvedano:
a) alla realizzazione delle opere indicate nel precedente art. 2 paragrafi 1), 2) e 3);
b) alla costruzione ed ampliamento di sedi municipali. Sono ammessi lavori di consolidamento, ristrutturazione e sistemazione interne, ivi compresa la dotazione di impianti termici, elettrici ed idro-sanitari, in edifici di proprieta' comunale adibiti o da destinarsi a sede municipale, quando i lavori stessi siano diretti ad assicurare la funzionalita' dei servizi di istituto;
c) alla costruzione, sistemazione o ampliamento di cimiteri (esclusa la costruzione e manutenzione dei loculi), di mattatoi e di altre opere igieniche, di ambulatori e di altri presidi sanitari;
d) alla costruzione, sistemazione o ampliamento di strutture commerciali e di mercati;
e) alla costruzione di edifici destinati ad attivita' culturali;
f) alla costruzione di impianti per l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani;
g) alla costruzione, completamento o adeguamento delle opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica a capoluoghi, frazioni e borgate, nonche' per gli impianti di illuminazione pubblica.
I contributi di cui al precedente comma sono concessi con preferenza per la realizzazione di opere consortili.
Il contributo, di cui al primo comma del presente articolo, e' inoltre concesso ai Comuni e loro Consorzi, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed alle Istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, che provvedano alla costruzione ampliamento o completamento o ristrutturazione di case albergo, di centri di incontro, di case di riposo per anziani, nonche' all'ampliamento, completamento o ristrutturazione di edifici destinati all'assistenza ed all'educazione dei minori.
Agli Enti ospedalieri che provvedano alla costruzione, al completamento, ampliamento e ristrutturazione di opere sanitarie ospedaliere, il contributo in annualita' e' concesso nella misura occorrente al totale ammortamento, compresi gli oneri per spese di interessi, dei mutui da contrarsi con la Cassa DD.PP. o con altri Istituti di credito pubblici o privati.
La Giunta Regionale e' autorizzata a prestare fidejussione ad Enti ospedalieri per le opere di cui al comma precedente nel caso in cui non sia concesso il contributo regionale.
La Giunta Regionale potra' stipulare convenzioni con gli Istituti di Credito operanti nel territorio regionale, al fine di predeterminare condizioni di finanziamento.
Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna categoria di lavori indicata nei tre commi precedenti - eccezion fatta per i lavori di ristrutturazione - possono essere comprese, le spese per gli arredamenti e le attrezzature tecnico-sanitarie occorrenti per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo.
Il contributo di cui al presente articolo e' corrisposto direttamente al mutuante.
Quando il mutuo sia contratto per una durata inferiore ai trentacinque anni, il contributo sara' corrisposto direttamente all'Ente mutuatario dalla data di scadenza del mutuo fino alla trentacinquesima annualita'. Cio' avverra' anche nel caso di riscatto del mutuo prima della scadenza a partire dalla dichiarazione di avvenuto riscatto da parte dell'Ente mutuante.
Gli Istituti mutuanti corrispondono il mutuo in base a certificati di avanzamento dei lavori od alla richiesta anticipata dell'Ente, ai sensi del successivo art. 7, alle ordinanze della Autorita' Amministrativa o della Autorita' Giudiziaria per le espropriazioni, e, per l'ultima rata, in base al certificato di collaudo o di regolare esecuzione debitamente approvati.
Sono applicabili nella misura consentita i maggiori benefici contenuti negli art. 18, 19 e 23 della legge 3 agosto 1949 n. 589 e di altre leggi dello Stato.

Art. 4.

La domanda di concessione del contributo in capitale oppure in annualita' deve essere presentata, a partire dal primo anno successivo a quello di promulgazione della legge, al Presidente della Giunta Regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredata dal progetto di massima dell'opera, oppure da una relazione illustrativa della natura, della necessita' e del costo presunto complessivo dell'opera o di un lotto funzionale di essa. Nella domanda deve indicarsi con quali mezzi l'Ente fara' fronte alla quota parte della spesa a proprio carico e se intende contrarre il mutuo con la Cassa DD.PP. o con altro Istituto di Credito pubblico o privato.
L'ammissione a fruire del contributo e' deliberata dalla Giunta Regionale.
I progetti esecutivi dovranno essere presentati al competente Ufficio del Genio Civile da parte degli Enti ammessi al contributo entro i termini loro assegnati, a pena di decadenza dal beneficio. E' consentita la concessione di una proroga per un periodo non superiore a quello gia' fissato, dietro tempestiva e motivata richiesta.
La formale concessione del contributo e' disposta contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera, con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
L'approvazione del progetto implica dichiarazione di pubblica utilita' delle opere nonche' indifferibilta' ed urgenza dei relativi lavori.
L'importo progettuale ammissibile a contributo, oltre al costo presunto delle opere progettate e di eventuali lavori imprevisti, comprende gli oneri concernenti l'indennita' per espropriazioni, occupazione di aree e costituzione di servitu', ove occorrano, e l'ammontare dell'importo sul valore aggiunto.
E' ammissibile al contributo anche una quota per spese generali e tecniche, calcolata nella misura forfettaria del 9 per cento dell'importo progettuale, al netto delle somme a disposizione per I.V.A. e per eventuali lavori imprevisti; su questi ultimi la quota medesima sara' ammessa e calcolata soltanto in quanto vengano eseguiti.
L'esecuzione di un'opera per lotti, presuppone la redazione del progetto generale o l'aggiornamento di quello preesistente.

Art. 5.

La Giunta Regionale, in occasione della presentazione del bilancio preventivo, sottopone ogni anno al Consiglio, per l'approvazione, i criteri generali per la formazione dei programmi di intervento in materia di opere pubbliche.

Art. 6.

Ad integrazione del contributo in capitale o in annualita' concesso sulla spesa risultante dall'approvazione del progetto, puo' essere accordato un contributo suppletivo, nella stessa misura percentuale e in base ad una domanda dell'Ente interessato, sulle ulteriori spese riconosciute necessarie per l'aggiudicazione dei lavori con aumento sul prezzo d'appalto, per lavori suppletivi imprevisti, per danni di forza maggiore per tacitazione di riserve, per revisione dei prezzi contrattuali e per altre spese che, a norma di legge risultino a carico dell'ente per il compimento dell'opera a regola d'arte, in conformita' al progetto approvato.
Per garantire il regolare corso dei lavori ed il tempestivo assolvimento degli impegni contrattuali, il contributo suppletivo e' concesso con decreto del Presidente della Giunta Regionale, o con decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici a cio' appositamente delegato in base a Deliberazione della Giunta Regionale, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa.
Spetta in ogni caso al Presidente della Giunta Regionale l'approvazione, con proprio decreto, del collaudo dei lavori o del certificato attestante la regolare esecuzione dei medesimi, nonche' la definitiva determinazione del contributo.
La Giunta Regionale determina annualmente, con apposita deliberazione, la quota percentuale degli stanziamenti del bilancio di competenza da riservare agli oneri di cui al primo comma, in base al presumibile ammontare degli oneri medesimi.
Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza del bilancio, per i capitoli indicati nei successivi artt. 11 e 12, nonche' le somme conservate nel conto dei residui di precedenti esercizi, le quali risultino non utilizzate per gli interventi finanziari eseguibili ai sensi delle leggi indicate nei relativi capitoli, possono essere impegnate ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, nei limiti di cui all'art. 36, secondo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 7.

Agli Enti che siano ammessi a fruire del contributo in annualita' costanti trentacinquennali, a carico dei bilanci regionali degli anni 1973 e 1974 e che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non abbiamo ottenuto la disponibilita' del mutuo dalla Cassa DD.PP. o da altro Istituto mutuante, puo' essere attribuito il beneficio della elevazione del contributo medesimo al 6 per cento oppure al 9 per cento, affinche' ne restino facilitati il finanziamento e la realizzazione delle opere programmate.
L'integrazione del contributo a favore degli Enti ospedalieri, di cui al quarto comma del precedente art. 3, e' effettuato nella misura occorrente al totale ammortamento, compresi gli oneri per spese di interessi, dei mutui da contrarsi.
La spesa derivante dalle operazioni predette gravera' sui competenti capitoli del bilancio regionale per l'anno 1975.
Per ottenere l'integrazione del contributo gli Enti interessati dovranno presentare apposita domanda al Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, confermando se intendono contrarre il mutuo con la Cassa DD.PP. o con altro Istituto mutuante.
La mancata presentazione della domanda entro il termine predetto, comporta l'esclusione dal beneficio.
L'integrazione del contributo e' deliberata dalla Giunta Regionale.
La Giunta medesima deliberera' l'ammontare della quota da accantonarsi cautelativamente sui capitoli del bilancio 1975 interessati, per consentire il soddisfacimento tempestivo delle domande regolarmente presentate.
L'eventuale rimanenza di detta quota verra' utilizzata in aggiunta a quella accantonata ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 8.

Allo scopo di facilitare l'inizio e il compimento dei lavori non finanziati dalla Cassa DD.PP. e' consentita l'anticipazione alla ditta appaltatrice, all'atto della consegna dei lavori, della prima rata di pagamento prevista nel capitolato speciale d'appalto e l'anticipazione delle rate successive potra' aver luogo subordinatamente all'approvazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi al rateo gia' corrisposto.
Il pagamento dell'ultima rata sara' invece effettuato in uno con l'approvazione del collaudo.
Qualora l'appalto preveda il totale pagamento in unica rata, l'anticipazione all'atto della consegna dei lavori sara' limitata al 50 per cento del suo importo.
I certificati di pagamento delle anticipazioni sono vistati dall'Ufficio del Genio Civile competente.
Nel caso di opera ammessa a godere del contributo in capitale, l'Ente appaltante fara' richiesta, rata per rata, tramite l'Ufficio del Genio Civile, dell'importo dovuto dalla Regione in base alla misura percentuale del contributo concesso.
Ad accreditamento ottenuto, l'Ente corrispondera' alla ditta appaltatrice anche la quota a proprio carico.
Le ditte aggiudicatarie non sono esentate dal deposito cauzionale definitivo che resta a garanzia dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte fino alla liquidazione finale degli stessi.
Le ditte medesime, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, sono perseguibili ai sensi di legge per il risarcimento del danno ed escluse dal partecipare a gare di appalto, per lavori assistiti dal contributo regionale.
L'inadempimento sara' altresi' segnalato ai competenti Uffici dell'Albo Nazionale dei Costruttori.
Gli Enti appaltanti, ove ritengano conveniente concedere le facilitazioni di cui sopra, dovranno farne esplicata menzione nel capitolato speciale d'appalto includendola inoltre nelle lettere di invito alla gara di appalto.

Art. 9.

I Comuni, sprovvisti di Ufficio Tecnico, che ai sensi delle leggi vigenti, sono classificati montani o depressi e quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, possono inoltrare istanza all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, perche' provveda alla redazione del progetto assistito dal contributo regionale ed alla, direzione dei relativi lavori.
Nel progetto redatto dall'Ufficio del Genio Civile puo' essere contemplata una quota forfettaria per sole spese generali, calcolata nella misura del 2 per cento dell'importo progettuale.
Alle operazioni di collaudo dovra' essere presente il rappresentante del Comune al quale l'opera verra' formalmente consegnata.

Art. 10.

Spetta agli Uffici del Genio Civile la sorveglianza sull'andamento dei lavori di cui alla presente legge.
Il collaudo e' disposto dalla Regione per lavori non superiori alla spesa di 50 milioni, puo' essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori, vistato dall'Ingegnere Capo del Genio Civile competente.
Fino a quando non venga diversamente disposto con legge organica regionale, la progettazione, l'appalto, l'esecuzione e il collaudo delle opere contemplate dalla presente legge e quant'altro attiene ai procedimenti amministrativi, ai pareri tecnici e alle approvazioni sono regolati dalla presente legge, da altre leggi regionali, nonche' dalle leggi e dai regolamenti vigenti per le opere pubbliche dello Stato.

Art. 11.

Le spese derivanti dal completamento del programma straordinario di interventi in lavori stradali, in fognature ed in acquedotti nelle zone depresse, avviato e finanziato ai sensi della legge 20 ottobre 1971, n. 912, nonche' gli oneri per la revisione dei relativi prezzi contrattuali, sono a totale carico della Regione.

Art. 12.

Ai fini dell'attuazione della presente legge, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1975:
1) la spesa di 5.000 milioni, per i contributi di cui al precedente art. 2, nn. 1 e 2;
2) la spesa di 5.000 milioni, per i contributi di cui al precedente art. 2, n. 3;
3) la spesa di 2.500 milioni, per i contributi di cui al precedente art. 2, n. 4;
4) la spesa di 500 milioni, per gli oneri di cui al precedente art. 10.
All'onere di 13.000 milioni si provvede, per la parte di 5.000 milioni con gli stanziamenti dei cap.li n. 1210,1212 e 1218 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, e per la parte di 8.000 milioni con l'accensione di mutui, di pari ammontare complessivo, ad un tasso non superiore ai quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trentacinque da estinguersi mediante semestralita' costanti posticipate.
La Giunta Regionale e' autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui di cui al precedente comma.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975 sara' conseguentemente istituito il cap. n. 89 con la denominazione "Provento dei mutui relativi alla concessione dei contributi in capitale nella spesa per opere pubbliche di competenza di enti locali" e la dotazione di 8.000 milioni.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 saranno iscritte la somma di 1.500 milioni nel cap. n. 1210, la somma di 3.000 milioni nel cap. n. 1212 e la somma di 3.000 milioni nel cap. n. 1218 e sara' istituito il cap. n. 1304 (Rubrica 11, Categoria IX), con la denominazione "Spese ed oneri suppletivi per il completamento del programma di interventi straordinari avviato ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, con il finanziamento statale di cui alla legge 20 ottobre 1971, n. 912" e con lo stanziamento di 500 milioni.
All'onere per l'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi, valutato in 500 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante una riduzione di 430 milioni del fondo speciale di cui al cap. n. 1018 e mediante la riduzione di 70 milioni del fondo speciale di cui al cap. n. 1406 dello stato di previsione della spesa del corrispondente bilancio ed istituendo, nello stato di previsione medesimo, i cap.li n. 696 e n. 1417, relativi alle quote interessi ed alle quote di rimborso del capitale, con il rispettivo stanziamento di 430 milioni e di 70 milioni.
Al maggior onere ricadente negli anni 1976 e successivi, valutato in 500 milioni, si fara' fronte con la disponibilita' derivante da una riduzione di pari ammontare, a partire dall'anno 1976, degli oneri iscritti nel cap. n. 1316 del bilancio per l'anno finanziario 1975.
Nel bilancio dell'anno finanziario 1976 e di ciascuno degli anni, finanziari successivi saranno iscritti i cap.li n. 696 e n. 1417 con stanziamenti pari, in complesso, alle quote interessi ed alle quote capitali di ammortamento, fino alla completa estinzione dei mutui.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Per la concessione dei contributi costanti trentacinquennali, ai sensi dell'art. 3 della presente legge, sono autorizzati, per l'anno finanziario 1975, i limiti d'impegno:
1) di 1.400 milioni, per le opere di cui all'art. 2, n. 3;
2) di 2.100 milioni, per le opere di cui all'art. 2, nn. 1 e 2;
3) di 600 milioni, per le opere di cui all'art. 3, lettera b);
4) di 100 milioni, per le opere di cui all'art. 3, lettera c);
5) di 100 milioni, per le opere di cui all'art. 3, lettera d):
6) di 100 milioni, per le opere di cui all'art. 3, lettera e);
7) di 150 milioni, per le opere di cui all'art. 3, lettera f)
8) di 150 milioni, per le opere di cui all'art. 3, lettera g);
9) di 400 milioni, per le opere di cui all'art. 3, 3° comma;
10) di 600 milioni, per le opere di cui all'art. 3, 4° comma.
All'onere di 5.700 milioni si provvede, per la parte di 5.500 milioni mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, e per la parte di 200 milioni mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. n. 1401 - Rubrica 3, n. 1 - dello stato di previsione medesimo.
Le somme di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10 del primo comma saranno iscritte, rispettivamente, nei cap.li n. 1214, n 1221, n. 1314, n.1154, n. 1308, n. 1172 e n. 1148 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975. Nello stato di previsione saranno istituiti:
- il capitolato n. 1367/2 - Rubrica n. 13, Categoria XI con la denominazione "Contributi costanti trentacinquennali, a Comuni o loro Consorzi, per la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di strutture commerciali e di mercati" e con lo stanziamento di 100 milioni;
- il cap. n. 1317 - Rubrica n. 11, Categoria XI - con la denominazione "Contributi costanti trentacinquennali a Comuni o loro Consorzi, per la costruzione di edifici destinati ad attivita' culturali di loro competenza" e lo stanziamento di 100 milioni;
- il cap. n. 1118 - Rubrica n. 7, Categoria XI - con la denominazione "Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione di impianti per l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani" e lo stanziamento di 150 milioni.
Le annualita' derivanti dai limiti di impegno di cui al primo comma saranno iscritte, nel bilancio degli anni 1976 e successivi, nei capitoli indicati nel precedente comma.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Per la prestazione della garanzia di cui all'art. 3, quinto comma, della presente legge, e' autorizzata la spesa di 100 milioni a partire dall'anno finanziario 1975 e per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui accesi dagli Enti ospedalieri.
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante una riduzione del fondo speciale di cui al cap. n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n. 695, con la denominazione "Oneri conseguenti la prestazione di garanzia fidejussoria ai mutui accesi da Enti ospedalieri per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e la ristrutturazione di opere ospedaliere e con lo stanziamento di 100 milioni".
Nel bilancio degli anni 1976 e successivi sara' iscritto il cap. n. 695, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.
Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
Qualora la Regione debba intervenire nel pagamento delle rate di ammortamento oltre il limite delle somme stanziate nel cap. n. 695 del bilancio relativo all'esercizio di competenza o conservate nel conto dei residui, la Giunta Regionale disporra' la necessaria integrazione dello stanziamento di cui al capitolo stesso mediante prelevamento dal fondo per le spese obbligatorie e d'ordine.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Per l'erogazione alle Province del contributo annuo nella spesa relativa alla manutenzione ordinaria delle strade di cui al precedente art. 2, e' autorizzata, a partire dall'anno finanziario 1975, la spesa di 3.130 milioni.
All'onere di cui al precedente comma, ricadente nell'anno 1975, si provvede:
- per la parte di 1.565 milioni con lo stanziamento di cui al cap. n. 692 del corrispondente stato di previsione della spesa;
- per la parte di 1.565 milioni mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. n. 1018 dello stato di previsione medesimo e mediante l'iscrizione di tale somma nel cap. n. 692.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo II.

Art. 16.

Fino a quando non saranno diversamente definite le procedure in materia di opere pubbliche in funzione della programmazione regionale e della istituzione dei comprensori, sono organi consultivi regionali il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche e l'Ingegnere Capo del Genio Civile.
I pareri del Comitato Regionale e dell'Ingegnere Capo del Genio Civile sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo della Regione, singolo o collegiale, in materia di opere pubbliche d'interesse regionale, salvo quelli specificamente previsti da leggi regionali.

Art. 17.

Il Comitato regionale per le opere pubbliche nell'ambito delle sue funzioni consultive esprime parere in materia di opere pubbliche sui seguenti argomenti:
1) norme e procedure di massima interessanti l'esecuzione di opere pubbliche;
2) studi e consulenze, anche relativamente a problemi connessi con l'assetto del territorio, forniti nell'interesse della Regione;
3) regolamenti, capitolati generali e speciali di appalto e disciplinari tipo;
4) materie in merito alle quali i decreti delegati prevedono che sia sentita la Regione;
5) classificazione e declassificazione di strade regionali e provinciali;
6) classificazione e declassificazione di porti, e vie navigabili;
7) classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana, dei bacini montani, nonche' piani generali di bonifica;
8) classificazione e delimitazione delle zone depresse;
9) classificazione e declassificazione degli abitati da consolidare o da trasferire;
10) progetti di opere pubbliche interessanti due o piu' province;
11) progetti anche di variante e suppletivi relativi ad opere di importo superiore a 300 milioni e verbali di nuovi prezzi per dette opere che comportino aumento di spesa;
12) vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi e per l'esonero da penalita' contrattuali, purche' cio' che si chiede di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somme eccedenti i 5 milioni;
13) proposte di risoluzioni o rescissioni di contratti;
14) affari per i quali la legge dello Stato abbia prescritto il parere di organi consultivi statali quando siano di importo eccedente i 300 milioni;
15) ogni altra questione in materia di opere pubbliche che il Presidente della Giunta Regionale gli sottoponga.
I pareri del Comitato devono essere forniti entro un tempo massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione completa relativa.

Art. 18.

Il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche e' presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dall'Assessore ai Lavori Pubblici ed e' composto dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:
1) otto esperti di particolare competenza nella materia dei lavori pubblici, eletti per la durata della legislatura dal Consiglio Regionale, con voto limitato a cinque.
2) Quattro esperti in rappresentanza dei Comuni e delle Amministrazioni Provinciali di cui tre designati dalla Sezione Regionale dell'ANCI e uno designato dalla Sezione Regionale dell'UPI.
3) Il Dirigente del settore amministrativo e quello del settore tecnico dell'Assessorato ai Lavori Pubblici.
4) Nove funzionari regionali scelti dalla Giunta Regionale nell'ambito degli altri Assessorati, di cui uno dell'ufficio Legale regionale.
5) L'Ingegnere Capo dell'Ufficio Provinciale del Genio Civile per la provincia interessata.
Possono essere invitati a far parte del Comitato, di volta in volta, quali membri aggiunti per le sole materie di competenza e senza diritto al voto i rappresentanti di Organi e Uffici centrali e periferici dello Stato.
Alle sedute del Comitato possono - e quando ne facciano richiesta devono - essere sentiti i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni Pubbliche interessate agli affari posti all'ordine del giorno.
I relatori sono nominati dal Presidente fra i membri effettivi del Comitato. Gli esperti collaborano all'esame delle pratiche anche nella fase istruttoria.
Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale dell'Assessorato ai Lavori Pubblici nominato dalla Giunta Regionale.
Per la validita' delle adunanze e' richiesta la maggioranza dei membri effettivi del Comitato.
Il Comitato delibera a maggioranza ed in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
La nomina dei dipendenti regionali e degli esperti componenti il Comitato di cui ai precedenti nn. 2), 3), 4) e 5) e' deliberata dalla Giunta Regionale.
Ai componenti del Comitato che non siano amministratori regionali o dipendenti e' corrisposto un gettone di presenza e, qualora non risiedano in Torino, e' corrisposta una indennita' di trasferta.

Art. 19.

L'Ingegnere Capo del Genio Civile esprime parere in materia di opere pubbliche sui seguenti argomenti:
1) progetti di opere pubbliche d'importo fino a 300 milioni;
2) perizie di variante e suppletive e verbali di nuovi prezzi relativi a progetti sui quali abbia gia' espresso il proprio parere, quale che sia il maggiore importo delle perizie stesse e dei nuovi prezzi;
3) verbali di nuovi prezzi relativi a progetti sui quali abbia espresso parere il Comitato Regionale e non comportanti aumento di spesa;
4) progetti di opere di bonifica integrale e di sistemazione montana in sostituzione del Comitato Provinciale della bonifica integrale;
5) vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per l'esonero da penalita' contrattuali, purche' cio' che si chiede di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somme non eccedenti i 5 milioni;
6) affari di competenza degli organi locali della Regione e degli Enti locali per i quali la legge dello Stato abbia prescritto il parere di organi consultivi statali, quando siano d'importo inferiore ai 300 milioni;
7) concessione di proroghe, quale che sia l'importo dell'opera e la durata della proroga;
8) revisione dei prezzi contrattuali;
9) altre materie ed affari, non attribuiti alla competenza del Comitato Regionale, per i quali sia richiesto dalla vigente legislazione il parere dell'Ufficio del Genio Civile.
L'Ingegnere Capo puo' sentire preventivamente e secondo le occorrenze il parere del medico provinciale o di un qualificato esperto e puo' chiedere al Presidente della Giunta Regionale, che siano sottoposti al parere del Comitato Regionale, progetti, affari o materie che, pur rientrando nella propria competenza presentino aspetti di eccezionale rilevanza.
I pareri dell'Ingegnere Capo del Genio Civile devono essere forniti entro un tempo massimo di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione completa relativa.

Art. 20.

Per gli oneri relativi al funzionamento del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche, di cui al precedente art. 15, e' autorizzata la spesa annua di 15 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno 1975, mediante una riduzione di 15 milioni del fondo speciale di cui al cap. n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n. 679 con la denominazione "Spese per il funzionamento del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche" e con lo stanziamento di 15 milioni.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.