Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 5 maggio 1975, n. 24.

Erogazione di un contributo a favore delle aziende private concessionarie di autoservizi per l'applicazione a favore del proprio personale delle nuove tabelle retributive del settore autoferrotramviario.

(B.U. 13 maggio 1975, n. 19)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6
All. A.

Art. 1.

In attesa di provvedimenti governativi, che definiscano l'applicazione del "Protocollo d'intesa" riguardante l'estensione del trattamento economico e normativo dei ferrotramvieri agli agenti dipendenti dalle Aziende concessionarie di autolinee gia' disciplinati con il "Contratto A.N.A.C.", la Regione Piemonte si assume l'onere di anticipare un contributo annuo alle Aziende stesse per l'applicazione al personale, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, delle retribuzioni mensili di cui alla tabella allegata alla presente legge, con gli aumenti periodici di anzianita'. In aggiunta all'indennita' di cui all'art. 13 del Contratto Anac viene concessa una ulteriore indennita' del 9% del nuovo minimo tabellario, che si somma alla precedente fino al raggiungimento del valore massimo complessivo di L. 18.500. Le competenze accessorie e gli incentivi aziendali attualmente in essere presso le aziende restano congelati in cifra fissa in base ai valori in atto al 31-12-1974, rimanendo impregiudicato il problema di eventuali riassorbimenti.

Art. 2.

La misura del contributo annuo, di cui al precedente articolo, verra' determinata per ciascuna azienda con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta della Direzione Compartimentale dei Trasporti in Concessione, sulla base della consistenza dell'organico riconosciuto necessario per l'esercizio di tutte le autolinee concesse all'Azienda stessa, nel territorio piemontese, dalla Regione, dallo Stato e dai Comuni, entro il limite globale annuo di lire 1.100 milioni.

Art. 3.

Il pagamento del contributo sara' autorizzato con decreto del Presidente della Giunta per rate trimestrali anticipate, sulla scorta delle liquidazioni predisposte dalla Direzione Compartimentale dei Trasporti in Concessione.
Prima della liquidazione della successiva rata, l'Azienda dovra' avere dato conferma scritta dell'avvenuta applicazione delle nuove retribuzioni e inviare alla Direzione Compartimentale Trasporti in Concessione l'elenco nominativo degli agenti, che hanno beneficiato delle nuove retribuzioni, con l'indicazione delle somme erogate. In caso diverso verra' disposto il recupero delle somme assegnate.
In occasione dell'ultima rata annuale verra' determinato il nuovo importo del contributo per ciascuna azienda, in conseguenza di eventuali variazioni della consistenza degli organici.

Art. 4.

Nella liquidazione della prima rata trimestrale del contributo per l'anno 1975 sara' detratto per ciascuna azienda, l'ammontare dell'acconto corrisposto in applicazione della legge regionale 7 marzo 1975 n. 12.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno 1975, l'ulteriore spesa di 850 milioni.
Alla spesa di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 e mediante l'iscrizione della somma di 850 milioni nel cap. n. 605, istituito nello stato di previsione medesimo in attuazione della legge regionale 7 marzo 1975 n. 12 con lo stanziamento di 250 milioni.
Nel bilancio di previsione dell'anno finanziario 1976 e di quelli successivi sara' iscritto il cap. n. 605, con la denominazione indicata nell'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1975, n. 12 e lo stanziamento di 1.100 milioni.

Art. 6.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A.

Allegato: Retribuzioni mensili minime
OMISSIS