Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 9 aprile 1975, n. 21.

Interventi a favore dei Comuni e dei Consorzi di Enti Locali per la costituzione di aree industriali attrezzate.

(B.U. 15 aprile 1975, n. 15)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.

L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a Comuni ed a Consorzi di Enti locali, situati nelle aree di cui al successivo art. 2 e dotati di strumento urbanistico che perseguono finalita' di sviluppo industriale ed artigiano, contributi in conto capitale per le spese relative ad opere di urbanizzazione necessarie per l'apprestamento di aree per insediamenti industriali ed artigiani in zone per le quali si intervenga in armonia con i principi di cui all'art. 27 della legge 22-10-1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Possono usufruire del contributo regionale i Comuni ed i Consorzi di Enti locali esistenti o costituiti nelle aree di Casale Monferrato, Mondovi', Borgosesia e Vercelli.
Ai fini della presente legge queste aree si intendono costituite dai seguenti Comuni:
Area di Casale Monferrato:
Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Frassinello Mon.to, Frassinello Po, Gabiano, Giarole, Lu, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottigilo, Ozzano Monferrato, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monlferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Motta dei Conti, Palazzolo Vercellese, Trino.
Area di Mondovi':
Alto, Bagnasco, Bastia Mondovi', Battifollo, Belvedere Langhe, Bonvicino, Briaglia, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Carru', Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Ciglie', Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lequio Tanaro, Lesegno, Lisio, Magliano Alpi, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovi', Montaldo di Mondovi', Montezemolo, Murazzano, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perlo, Pianfei, Piozzo, Priero, Priola, Roasio, Roburent, Rocca Ciglie', Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovi', Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Michele Mondovi', Scagnello, Somano, Torre Mondovi', Torresina, Vicoforte, Villanova Mondovi', Viola.
Area di Borgosesia:
Ailoche, Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Brusnengo, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Coggola, Cravagliana, Crevacuore, Curino, Fobello, Gattinara, Guardabosone, Lozzolo, Mollia, Pila, Piode, Postua, Pray, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Roasio, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno, Valduggia, Varallo, Villa del Bosco, Vocca, Grignasco, Prato Sesia, Romagnano Sesia.
Area di Vercelli:
Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balocco, Bianze', Borgo d'Ale, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, San Giacomo, Cavaglia', Cigliano, Collobiano, Costanzana, Crova, Desana, Formigliano, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Moncrivello, Olcenengo, Oldenico, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Ronsecco, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, San Germano Vercellese, Santhia', Stroppiana, Tricerro, Tronzano Vercellese, Vercelli, Villarboit, Villata.
In ciascuna di queste aree il contributo regionale non puo' essere concesso per piu' di una iniziativa diretta alla creazione di un'area industriale attrezzata.

Art. 3.

Le aree industriali per la cui urbanizzazione e' ammessa la richiesta di contributo dovranno avere una superficie unitaria non inferiore a 300.000 mq.
Per le aree di cui all'art. 2 il cui territorio e' prevalentemente classificato montano, qualora sia dimostrata l'impossibilita' di utilizzare una superficie unitaria delle dimensioni indicate nel comma precedente, puo' essere ammessa una articolazione dell'area industriale in due nuclei insediativi ferma restando l'unicita' consortile e di gestione.

Art. 4.

I Comuni ed i Consorzi di Comuni, di cui all'art. 2 della presente legge, che intendono usufruire del contributo debbono presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale.
La domanda deve essere corredata di documenti cartografici atti ad individuare l'ubicazione e la dimensione dell'area industriale o dei nuclei insediativi di cui all'art. 3 che si intendono utilizzare ai fini della presente legge e deve essere accompagnata da una relazione illustrativa sulle caratteristiche delle aree prescelte, in rapporto alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e all'attitudine sotto il profilo ambientale e geologico ad accogliere insediamenti produttivi.
La Giunta Regionale, delibera sull'ammissione al contributo e sulla misura dello stesso, previo parere tecnico di una Commissione di esperti nominata allo scopo dalla Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare per il bilancio e la programmazione, tenendo conto dei seguenti elementi:
a) ubicazione dell'area industriale coerente con le linee della programmazione e della politica industriale regionale;
b) attitudine dell'area a consentire insediamenti industriali;
c) facilita' di collegamenti con le principali infrastrutture di comunicazione;
d) disponibililta' di risorse energetiche;
e) presenza di strutture sociali;
f) priorita' alle domande presentate dai consorzi di Enti locali.
I contributi in conto capitale possono essere concessi nella misura massima del 70% della spesa riconosciuta ammissibile per l'attrezzatura dell'area, se erogati a favore di singoli comuni e nella misura massima del 100%, se erogati a favore di consorzi di Enti locali.
Con la deliberazione della Giunta Regionale per l'ammissione a contributo, viene autorizzata ai sensi del 1° comma dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche in variante allo strumento urbanistico in vigore, la formazione del piano per insediamenti produttivi e ne vengono fissati i termini per la presentazione alla Regione.

Art. 5.

Il piano di sistemazione dell'area per gli insediamenti produttivi, accompagnato da una relazione indicante le opere di urbanizzazione che si intendono realizzare, il loro costo di massima e le previsioni insediative, viene approvato con deliberazione del Consiglio comunale o del Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 22-10-1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'approvazione del piano mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale costituisce approvazione ai sensi di legge della variante allo strumento urbanistico vigente nel caso che le previsioni relative della zona siano in contrasto con quelle del piano stesso.

Art. 6.

La concessione del contributo per l'esecuzione delle opere e' disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale previa approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.
Le opere ammesse per le quali viene erogato il contributo dovranno riguardare l'urbanizzazione dell'intera zona, se concretamente interessata da programmi insediativi o di una parte di essa purche' di dimensioni tali da costituire un nucleo sufficientemente organico e comunque non inferiore alla meta' dell'area stessa.
Il contributo e' erogato secondo le modalita' fissate dalla Giunta Regionale direttamente a favore del Comune o del Consorzio che esegue le opere.

Art. 7.

Il piano per gli insediamenti produttivi dovra' attenersi alla seguente normativa generale:
a) Sono rigorosamente esclusi dall'area attrezzata gli edifici che non siano direttamente attinenti al processo produttivo. In particolar modo sono escluse le abitazioni, fatta eccezione per quelle destinate all'eventuale personale adibito alla manutenzione degli impianti civili e industriali; alla sorveglianza e ai servizi di custodia e vigilanza.
Nell'area attrezzata possono essere individuati lotti, destinati ad accogliere depositi e magazzini per lo stoccaggio e lo smistamento dei materiali destinati o provenienti dalle lavorazioni.
Possono altresi' essere individuati lotti, in misura non superiore al 15 % della superficie dell'intera area, per accogliere depositi e magazzini di merci varie destinate al rifornimento del sistema di distribuzione della zona gravitante sull'area .
b) Il piano per gli insediamenti produttivi deve indicare gli allacciamenti viari dell'area attrezzata con la rete stradale della zona, e gli eventuali raccordi ferroviari.
Inoltre deve contenere: la definizione dei tracciati stradali interni principali; la suddivisione dell'area in lotti edificabili: le reti di urbanizzazione primaria (energia elettrica, rete idrica, fognature e sistemi di depurazione e smaltimento delle acque industriali, rete telefonica, eventuale gasdotto); le aree di uso comune (aree verdi, parcheggi) e le aree per la costruzione di edifici da adibirsi a servizi sociali.
c) La parte dell'area attrezzata destinata agli insediamenti industriali deve essere suddivisa secondo una modulazione di lotti tale da permettere l'insediamento della piu' estesa gamma dimensionale di industrie. I lotti di norma devono avere forma regolare e tale da consentire una razionale ed economica utilizzazione della superficie disponibile. L'insieme dei lotti non deve superare il 70% della superficie dell'intera area attrezzata.
Il rapporto iniziale tra la superficie coperta e la superficie del corrispondente lotto non potra' superare lo 0,30. Il rapporto di copertura e' calcolato tra la superficie coperta degli stabilimenti, laboratori, magazzini e la superficie complessiva del lotto di pertinenza, al netto delle strade e delle fasce di arretramento.
Ogni edificio industriale deve sorgere isolato e avere distacchi dai confini o dai corpi di fabbrica dello stesso complesso pari almeno alla massima altezza degli edifici prospettanti, ma in nessun caso inferiori a mt. 10.
Fanno eccezione a detti limiti di altezza e di distacco come sopra definiti (ma sempre nel rispetto del distacco minimo dai confini) ciminiere, antenne, torri di raffreddamento, piani di carico, ponti mobili, silos e strutture speciali strettamente connesse alla funzionalita' dello stabilimento.
d) Le strade di penetrazione principale dell'area attrezzata devono essere costituite da almeno:
- due carreggiate di m. 7,50 ciascuna, separate da una banchina spartitraffico di m. 2;
- due marciapiedi laterali di larghezza non inferiore a m. 1,5;
- due fasce di rispetto laterali di larghezza non inferiori a m. 10.
La viabilita' secondaria deve essere costituita da almeno:
- una carreggiata a tre corsie di m. 3,50 ciascuna;
- due marciapiedi laterali di larghezza non inferiore a m. 1,5;
- due fasce di rispetto laterali di larghezza non inferiore a m. 7,5.
Le fasce di rispetto costituiscono demanio pubblico inalienabile.
e) Il Piano per gli insediamenti produttivi dovra' precisare la localizzazione degli spazi pubblici o degli spazi destinati ad attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi in quantita' non minore a quanto previsto al sub l) e sub 2) dell'art. 5 del D.M. 2-4-1968, n. 1444.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977.
Alle spese di cui al precedente comma si provvede mediante l'accensione di mutui, dell'importo di 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977, alle migliori condizioni di tasso e di durata possibili, da estinguere in semestralita' costanti posticipate. La Giunta Regionale e' autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975 sara' conseguentemente istituito il capitolo n. 100, con la denominazione "Provento del mutuo autorizzato per la concessione, a Comuni ed a Consorzi di Enti locali, di contributi in capitale nelle spese relative ad opere di urbanizzazione primaria di aree destinate ad insediamenti industriali ed artigianali", e lo stanziamento di 2.000 milioni; nel corrispondente stato di previsione della spesa la somma di 2.000 milioni sara' iscritta nel capitolo n. 1362, ivi istituito.
Nel bilancio degli anni 1976 e 1977 saranno iscritti il cap. n. 100 di entrata e il cap. 1362 di spesa, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.
Le somme non impegnate in un esercizio potranno essere impegnate negli esercizi successivi, in relazione all'articolo 36, secondo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con le successive modificazioni ed integrazioni.
All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui, valutato in 300 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede con una riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 1018 e n. 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa, nella rispettiva misura di 270 milioni e di 30 milioni, nonche' istituendo, nello stato di previsione medesimo, i capitoli n 834 e n. 1415 relativi rispettivamente alle quote interessi e al rimborso del capitale per l'ammortamento dei mutui autorizzati ai sensi del secondo comma, con il rispettivo stanziamento di 270 milioni e 30 milioni.
Nel bilancio degli anni 1976 e successivi, fino alla completa estinzione dei mutui, saranno iscritti i capitoli n. 834 e n. 1415, con stanziamento pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascuno degli anni medesimi.
Al maggior onere ricadente nell'anno 1976 e valutato in 300 milioni, si fara' fronte con una quota di pari ammontare, della disponibilità' derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1976, degli oneri stabiliti dalla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 2.
All'ulteriore maggior onere ricadente negli anni 1977 e successivi, valutato in 300 milioni, si fara' fronte con una quota, di pari ammontare, della disponibilita' derivante dalla cessione degli oneri stabiliti dalla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 2.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.