Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 24 marzo 1975, n. 19.

Rifinanziamento di interventi per lo sviluppo dell'agricoltura.

(B.U. 25 marzo 1975, suppl. al n. 12)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 6.600 milioni, ai fini della concessione di contributi in capitale per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e di bonifica integrale e montana, nelle misure e con le modalita' indicate nell'art. 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454, negli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nelle altre norme in essi richiamati.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di 700 milioni al fine della concessione di contributi in conto capitale per lo sviluppo della cooperazione e delle altre forme associative in agricoltura, nelle misure e con le modalita' indicate nella legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella legge 27 luglio 1967, n. 622 e nelle altre norme in esse richiamate.

Art. 3.

All'onere di 7.300 milioni si provvede mediante l'accensione di mutui, di pari ammontare complessivo, alle migliori condizioni di tasso e di durata ed estinguibili mediante semestralita' costanti posticipate. La Giunta regionale e' autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui medesimi.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1975 sara' conseguentemente istituito il cap. n. 95, con la denominazione "Provento dei mutui per il finanziamento di interventi per lo sviluppo dell'agricoltura" e la dotazione di 7.300 milioni.
Nel corrispondente stato di previsione della spesa per l'anno 1975 saranno istituiti il cap. n. 1331, con la denominazione "Contributi in capitale per onere di miglioramento fondiario e di bonifica integrale e montana" e lo stanziamento di 6.600 milioni, nonche' il cap. n. 1335/1, con la denominazione "Interventi straordinari, in capitale, per lo sviluppo della cooperazione agricola e delle altre forme associative in agricoltura" e lo stanziamento di 700 milioni.
All'onere per l'ammontare dei mutui, valutato in 1.100 milioni, si provvede per l'anno finanziario 1975 con una riduzione di 1.000 milioni dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 e con una riduzione di 100 milioni dello stanziamento di cui al cap. n. 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa, nonche' istituendo, nello stato di previsione medesimo, i capp. n. 749 e n. 1414, relativi alle quote interessi ed alle quote capitali, con il rispettivo stanziamento di 1.000 milioni e di 100 milioni.
All'onore di cui al precedente comma si provvedera', a partire dall'anno 1976 e fino alla completa estinzione dei mutui, iscrivendo nei corrispondenti bilanci i capitoli n. 749 e n. 1414, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascuno di tali anni.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.