Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 20 marzo 1975, n. 14.

Contributi a favore di aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per spese di esercizio di autoservizi di linea di nuova assunzione.

(B.U. 25 marzo 1975, n. 12)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

Per favorire lo sviluppo e l'estensione di forme di gestione pubblica dei servizi di trasporto di concessione regionale, la Regione eroga, a partire dall'esercizio 1975, contributi per spese di esercizio ad aziende pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica e ad Enti locali.

Art. 2.

Il contributo, fino ad un massimo di L. 120 per autobus-KM, e' erogato alle aziende pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica o agli Enti locali per i servizi di concessione regionale effettuati in conseguenza di pubblicizzazioni di aziende private o di riscatti di concessione da aziende private, avvenuti in epoca successiva al 1° dicembre 1974. Tale massimo e' elevato a L. 160 per autobus-KM per le percorrenze svolte nel territorio di comunita' montane.
Il contributo e' computato con riferimento alle percorrenze effettuate dopo la pubblicizzazione o il riscatto e autorizzate in base al disciplinare di concessione e non potra' superare il disavanzo di esercizio del servizio.
Il contributo non e' cumulabile con quello di cui alla legge regionale 20 agosto 1973, n. 22 e con la sovvenzione di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 3.

Il contributo di cui all'art. 2 puo' essere eccezionalmente aumentato fino a L. 200 per autobus-Km. a favore dell'azienda pubblica in esercizio, che intervenga per la prosecuzione della gestione di autoservizi di preminente interesse pubblico, in attesa che venga definita la pubblicizzazione e la compartecipazione finanziaria degli Enti Locali interessati. La corresponsione del contributo eccezionale non puo' eccedere la durata di quattro mesi e la relativa misura non puo' superare il deficit di esercizio del servizio.

Art. 4.

Gli Enti o le Aziende interessate al conseguimento del contributo devono presentare domanda alla Giunta Regionale.
Dell'istruttoria e' incaricata la Direzione Compartimentale Trasporti in Concessione.
La concessione dei contributi, a chiusura di ogni esercizio, e' deliberata dalla Giunta Regionale, sulla base di conteggi e delle verifiche di regolarita' di esercizio effettuate dalla Direzione Compartimentale Trasporti in Concessione e stabilita con decreto del Presidente della Giunta.
Le somme non assegnate in un esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1975 la spesa di L. 350 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 e la conseguente istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n. 610 con la denominazione "Contributi a favore di aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per spese di esercizio di autoservizi di linea di nuova istituzione" e lo stanziamento di L. 350 milioni.
Gli oneri per l'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 e per gli anni finanziari successivi saranno stabiliti con apposita legge regionale che ne indichera' il finanziamento.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.