Legge regionale 17 febbraio 1975, n. 9. Disposizioni per l'elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo economico-sociale delle comunita' montane. (B.U. 25 febbraio 1975, n. 8) Le disposizioni della presente legge definiscono, in attuazione della legge 3-12-1971, n. 1102, le norme per l'elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo economico-sociale e dei programmi di stralcio annuali delle Comunita' Montane, previsti dagli artt. 5 e 6 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 e dagli artt. 11 e 12 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17. Il piano di sviluppo economico-sociale della Comunita' Montana deve avere, pur nella piu' ampia visione di programmazione, una delimitazione temporale di 5 anni e contenere precise indicazioni di intervento atte ad individuare i contenuti operativi che saranno oggetto dei programmi stralcio annuali. Il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale deve contenere i seguenti elementi:
I Piani Urbanistici delle Comunita' Montane, di cui all'art. 13 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, hanno il fine di:
Il Piano pluriennale di sviluppo economico-sociale ed i programmi stralcio annuali devono essere adottati ed approvati con le modalita' previste dagli artt. 11 e 12 della citata legge 11 agosto 1973, n. 17. Il termine di un anno, stabilito per l'elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo economico-sociale all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dello Statuto della Comunita' Montana.
(Finalita')
(Requisiti del piano)
(Elaborazione del piano)
a) acquisizione conoscitiva che, ai sensi dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, deve consentire l'analisi circostanziata di ogni settore della realta' economico-sociale della Comunita' Montana;
b) individuazione degli obiettivi generali del piano;
c) determinazione degli interventi di settore e delle necessarie interconnessioni per il conseguimento degli obiettivi del piano;
d) individuazione di metodi, mezzi e strumenti per la realizzazione degli interventi previsti.
(Piani Urbanistici)
l) precisare l'organizzazione e l'uso del territorio corrispondenti ai contenuti ed agli obiettivi del Piano di sviluppo economico e sociale;
2) fornire motivate proposte di assetto urbanistico da prendersi in considerazione nella formazione del Piano territoriale di coordinamento e delle sue varianti, che la Regione elabora quale strumento di attuazione dei Piani comprensoriali previsti dall'art. 75, 2° comma, dello Statuto della Regione;
3) specificare le indicazioni del Piano territoriale di coordinamento;
4) promuovere il coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico dei comuni.
I Piani Urbanistici delle Comunita' Montane assumono la forma del Piano regolatore intercomunale, previsto all'art. 12 della legge 17-8-1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni .
I Piani Urbanistici adottati dal Consiglio della Comunita' Montana sono trasmessi alla Regione e, per ottemperare alle procedure previste al 3° e 4° comma dell'art. 12 della legge 17-8-1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, devono, a cura della Comunita' Montana, essere comunicati ai Consigli comunali e pubblicati in tutti i comuni del territorio.
I Piani Urbanistici sono approvati dalla Regione negli stessi modi stabiliti dall'art. 10 della legge 17-8-1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.
La Regione approva detti piani anche se non tutti i comuni hanno proceduto alla loro adozione.
In questo caso le indicazioni dei Piani approvati avranno validita' in forma di Piano regolatore comunale, per quei comuni che li abbiano adottati o li adottino, salve restando le disposizioni del sopra citato art. 10 della legge 17-8-1942, n. 1150.
I Piani approvati dalla Regione sono comunque vincolanti nel definire i Piani settoriali ed i programmi di intervento della Comunita' Montana e della Regione.
(Adozione ed approvazione dei piani pluriennali di sviluppo)
(Decorrenza)