Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 17 febbraio 1975, n. 9.

Disposizioni per l'elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo economico-sociale delle comunita' montane.

(B.U. 25 febbraio 1975, n. 8)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Finalita')

Le disposizioni della presente legge definiscono, in attuazione della legge 3-12-1971, n. 1102, le norme per l'elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo economico-sociale e dei programmi di stralcio annuali delle Comunita' Montane, previsti dagli artt. 5 e 6 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 e dagli artt. 11 e 12 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17.

Art. 2.
(Requisiti del piano)

Il piano di sviluppo economico-sociale della Comunita' Montana deve avere, pur nella piu' ampia visione di programmazione, una delimitazione temporale di 5 anni e contenere precise indicazioni di intervento atte ad individuare i contenuti operativi che saranno oggetto dei programmi stralcio annuali.

Art. 3.
(Elaborazione del piano)

Il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale deve contenere i seguenti elementi:
a) acquisizione conoscitiva che, ai sensi dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, deve consentire l'analisi circostanziata di ogni settore della realta' economico-sociale della Comunita' Montana;
b) individuazione degli obiettivi generali del piano;
c) determinazione degli interventi di settore e delle necessarie interconnessioni per il conseguimento degli obiettivi del piano;
d) individuazione di metodi, mezzi e strumenti per la realizzazione degli interventi previsti.

Art. 4.
(Piani Urbanistici)

I Piani Urbanistici delle Comunita' Montane, di cui all'art. 13 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, hanno il fine di:
l) precisare l'organizzazione e l'uso del territorio corrispondenti ai contenuti ed agli obiettivi del Piano di sviluppo economico e sociale;
2) fornire motivate proposte di assetto urbanistico da prendersi in considerazione nella formazione del Piano territoriale di coordinamento e delle sue varianti, che la Regione elabora quale strumento di attuazione dei Piani comprensoriali previsti dall'art. 75, 2° comma, dello Statuto della Regione;
3) specificare le indicazioni del Piano territoriale di coordinamento;
4) promuovere il coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico dei comuni.
I Piani Urbanistici delle Comunita' Montane assumono la forma del Piano regolatore intercomunale, previsto all'art. 12 della legge 17-8-1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni .
I Piani Urbanistici adottati dal Consiglio della Comunita' Montana sono trasmessi alla Regione e, per ottemperare alle procedure previste al 3° e 4° comma dell'art. 12 della legge 17-8-1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, devono, a cura della Comunita' Montana, essere comunicati ai Consigli comunali e pubblicati in tutti i comuni del territorio.
I Piani Urbanistici sono approvati dalla Regione negli stessi modi stabiliti dall'art. 10 della legge 17-8-1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.
La Regione approva detti piani anche se non tutti i comuni hanno proceduto alla loro adozione.
In questo caso le indicazioni dei Piani approvati avranno validita' in forma di Piano regolatore comunale, per quei comuni che li abbiano adottati o li adottino, salve restando le disposizioni del sopra citato art. 10 della legge 17-8-1942, n. 1150.
I Piani approvati dalla Regione sono comunque vincolanti nel definire i Piani settoriali ed i programmi di intervento della Comunita' Montana e della Regione.

Art. 5.
(Adozione ed approvazione dei piani pluriennali di sviluppo)

Il Piano pluriennale di sviluppo economico-sociale ed i programmi stralcio annuali devono essere adottati ed approvati con le modalita' previste dagli artt. 11 e 12 della citata legge 11 agosto 1973, n. 17.

Art. 6.
(Decorrenza)

Il termine di un anno, stabilito per l'elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo economico-sociale all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dello Statuto della Comunita' Montana.