Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4.

Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed Integrativa agli esercenti attivita' commerciali.

(B.U. 28 gennaio 1975, n. 4)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

La Regione Piemonte integra l'assistenza sanitaria a favore degli Esercenti Attivita' Commerciali, loro familiari coadiutori e familiari a carico assistiti, a norma della legge 27-11-60 n. 1397, dalle Casse Mutue Provinciali di Malattia per gli Esercenti Attivita' Commerciali della Regione, contribuendo alle spese per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica, nonche' di quella integrativa relativa a cure balneotermali ed idropiniche, ortofoniche, occhiali, protesi acustiche, dentarie, ortopediche e presidi terapeutici, sempre che le Casse Mutue medesime abbiano deliberato e deliberino di estendere tali provvidenze ai propri assistiti.

Art. 2.

Gli interventi della Regione, previsti dalla presente legge decorrono dal 1° luglio 1974 e cesseranno allorche' lo Stato, con proprio provvedimento, stabilira' analoghe provvidenze a favore dei soggetti indicati all'articolo precedente.

Art. 3.

La Giunta Regionale si avvale, ai sensi dell'articolo 68 dello Statuto e senza onere alcuno per il bilancio regionale, degli Uffici della Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli Esercenti Attivita' Commerciali di Torino per ripartire il contributo tra le singole Casse Mutue Provinciali di Malattia, tenuto conto delle situazioni economiche locali, nonche' del costo delle prestazioni sostenute nell'anno precedente da ciascuna di esse per l'erogazione dell'assistenza prevista all'articolo 1 a favore degli Esercenti Attivita' Commerciali.

Art. 4.

Le singole Casse Mutue Provinciali di Malattia per gli Esercenti Attivita' Commerciali del Piemonte, nel limite della disponibilita' derivante dal riparto del contributo regionale, sostengono l'onere finanziario relativo all'assistenza farmaceutica ed integrativa, erogata e finanziata secondo quanto previsto dalle leggi 27-11-1960 n. 1397 e loro successive modificazioni. Le Casse Mutue Provinciali tengono una contabilita' separata per l'assistenza farmaceutica ed integrativa erogata agli Esercenti Attivita' Commerciali della Provincia. I rendiconti consultivi annuali sono sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno finanziario 1974 e la spesa di 450 milioni per l'anno finanziario 1975.
All'onere di 100 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 479/3, con la denominazione "Assistenza farmaceutica ed integrativa agli esercenti attivita' commerciali" e lo stanziamento di 100 milioni.
Al maggior onere di 350 milioni ricadente nell'anno 1975 si fara' fronte con il maggior provento accertato per gli introiti di cui al capitolo n. 45 del bilancio regionale, nonche' iscrivendo nei corrispondenti bilanci il capitolo n. 480, con la denominazione indicata nel precedente comma e lo stanziamento di 450 milioni.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del 6° comma dell'art. 45 dello Statuto.