Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 30 dicembre 1974, n. 41.

Istituzione del Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti.

(B.U. 31 dicembre 1974, suppl. al n. 51)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.

Al fine di realizzare il coordinamento tra i programmi degli Enti e delle Amministrazioni, che gestiscono i servizi pubblici di trasporto o effettuano interventi nel campo dei trasporti sul territorio regionale, secondo gli indirizzi della programmazione regionale, e' istituito il Comitato regionale di Coordinamento dei Trasporti.
Il Comitato ha in particolare il compito di:
- formulare pareri sui piani e i progetti elaborati dalla Giunta regionale, dagli Enti locali, dalle Aziende di trasporto e dalle Ferrovie dello Stato e proposte per una loro armonizzazione;
- svolgere funzione consultiva nei confronti della Giunta regionale per le scelte amministrative che riguardano la rete dei servizi di concessione regionale;
- formulare proposte per migliorare le condizioni di integrazione e coordinamento tra i servizi di concessione regionale e i servizi che dipendono da amministrazioni statali e da Enti locali;
- formulare proposte e pareri, da avanzare nella sede competente, nei riguardi di infrastrutture interessanti la viabilita', la circolazione regionale e il trasporto merci.

Art. 2.

Il Comitato e' formato da:
- il Presidente della Giunta Regionale;
- gli Assessori della Giunta Regionale competenti nei settori dei Trasporti, della Programmazione, dell'Urbanistica e della Viabilita';
- i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali o Assessori da loro delegati;
- il Direttore del Compartimento di Torino delle F.S.;
- il Direttore del Compartimento per il Piemonte dell'A.N.A.S.;
- il Sindaco di Torino, o Assessore da lui delegato, e 4 rappresentanti della sezione regionale dell'A.N.C.I.;
- tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali;
- tre rappresentanti degli Operatori Economici;
- nove esperti di Economia e di Tecnica dei Trasporti nominati dal Consiglio Regionale con espressione del voto limitata a due terzi.
Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Giunta o, in sua assenza, dall'Assessore da lui delegato.
Per la validita' dell'adunanza occorre la presenza di almeno la meta' dei membri, oltre il Presidente, il cui voto prevale in caso di parita'.

Art. 3.

Il Comitato e' convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva della Regione.
Alle riunioni intervengono, su invito del Presidente, funzionari di pubbliche amministrazioni o di enti di trasporto ed esperti, su specifici argomenti in discussione.

Art. 4.

Al Comitato sono attribuite, per le funzioni amministrative trasferite alla Regione in base al D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, le funzioni consultive gia' attribuite alla Commissione interministeriale di cui all'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, all'articolo 10 della legge 2 agosto '52, n. 1221 e all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042. Per l'espletamento di queste funzioni il Comitato e' integrato da:
- un Rappresentante del CRIPEL;
- un Rappresentante dell'ANAC;
- un Rappresentante della FENIT;
- il Funzionario regionale responsabile della Direzione Compartimentale Trasporti in Concessione.

Art. 5.

Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica quanto il Consiglio Regionale e viene ricostituito in occasione del rinnovo del Consiglio Regionale.

Art. 6.

Ai membri del Comitato, non appartenenti all'Amministrazione regionale e non residenti nel Comune di Torino, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in Lire 5.000.000 annui, si provvede con lo stanziamento iscritto nel capitolo n. 53 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 e con gli stanziamenti che saranno iscritti nel capitolo n. 53 del bilancio di ciascuno degli anni 1975 e successivi.