Legge regionale 30 dicembre 1974, n. 39. Disposizioni provvisorie concernenti le strutture e gli organici degli Enti Ospedalieri. (B.U. 31 dicembre 1974, suppl. al n. 51) Fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria e' vietato agli Enti Ospedalieri ed agli Ospedali Psichiatrici di realizzare nuove strutture, di istituire ed attrezzare nuove divisioni, sezioni o servizi quando questi non rispondano a specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle Comunita' Locali che non possono essere soddisfatte mediante l'utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi e quando questi, nel caso delle Cliniche o degli Istituti Universitari convenzionati, non rispondano ad imprescindibili esigenze di didattica e di ricerca. L'autorizzazione a realizzare nuove strutture, ad istituire ed attrezzare nuove divisioni, sezioni o servizi per specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle Comunita' locali, e' concessa agli Enti di cui all'art. 1 dalla Giunta Regionale sentito il Comitato di cui all'art. 20 della legge 17-8-1974 n. 386. Fino alla data di cui al primo comma dell'art. 1, e' vietato agli Enti Ospedalieri ed agli Ospedali Psichiatrici di aumentate gli organici e di assumere anche temporaneamente nuovo personale in eccedenza alle dotazioni organiche.
Nell'ambito delle dotazioni organiche puo' essere autorizzata dalla Giunta Regionale, con la procedura prevista all'art. 2, la trasformazione di posti in relazione a specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria.
Gli Enti di cui all'art. 1 che intendono realizzare nuove strutture, istituire ed attrezzare nuove divisioni, sezioni o servizi devono comprovare, nella relativa deliberazione, la sussistenza delle condizioni derogative di cui al precedente art. 1.
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
(Istituzione nuove divisioni, sezioni o servizi)
(Autorizzazione della Giunta regionale)
(Organici del personale)
Le assunzioni in via temporanea sono consentite soltanto per le supplenze di personale collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio.
(Trasformazione posti di organici)
A tal fine gli Enti Ospedalieri e gli Ospedali Psichiatrici devono adottare apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione comprovante la necessita' della trasformazione dei posti in questione.
In particolare gli atti deliberativi devono indicare:
a) la dotazione organica complessiva;
b) la dotazione organica vigente per i posti da trasformare;
c) il maggiore costo richiesto per la trasformazione;
d) ove trattasi di personale sanitario ausiliario, le variazioni che si verificano nel tempo minimo di assistenza al malato;
e) il parere del Consiglio dei Sanitari o del Consiglio Sanitario Centrale ove trattasi di servizio igienico organizzativo e di diagnosi e cura;
f) copia del verbale della consultazione delle Organizzazioni Sindacali interessate.
(Procedure per l'istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi)
In particolare gli atti deliberativi devono indicare:
a) i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento dei nuovi presidi;
b) la dotazione organica del personale occorrente;
c) le spese di impianto, il costo annuo di servizio;
d) l'eventuale inesistenza di analoghi presidi presso ospedali viciniori.
Ed essere accompagnati da:
e) relazione del Direttore Sanitario sulla necessita' e rispondenza a specifiche ed inderogabili esigenze assistenziali del nuovo presidio;
f) copia del parere del Consiglio dei Sanitari o del Consiglio Sanitario Centrale;
g) copia del verbale della consultazione delle Organizzazioni Sindacali interessate.
Nel caso delle Cliniche e degli Istituti Universitari convenzionati, gli atti deliberativi dovranno essere corredati dalla documentazione di cui alle "lettere a - b - c - d - f - g" nonche' della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Universita' attestante la rispondenza dei nuovi presidi ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca.
(Disposizione finale)