Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 4 dicembre 1974, n. 35.

Erogazione di fondi per competenze derivanti al personale delle aziende concessionarie di autolinee dall'estensione del trattamento economico e normativo degli auto-ferrotramvieri.

(B.U. 10 dicembre 1974, n. 48)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

In attesa di provvedimenti governativi, che definiscano l'applicazione del "protocollo d'intesa", riguardante l'estensione del trattamento economico e normativo dei ferrotramvieri agli agenti dipendenti dalle Aziende concessionarie di autolinee gia' disciplinati con il "Contratto A.N.A.C.", la Regione si assume, in via straordinaria, l'onere di anticipazioni alle aziende concessionarie.

Art. 2.

Per il periodo 1° luglio 1974 -31 dicembre 1974 e' autorizzato il pagamento alle aziende concessionarie, di cui al precedente articolo, delle somme necessarie per la corresponsione di un acconto mensile per ciascun agente regolarmente iscritto sul registro matricola, comprensive degli oneri a carico del lavoratore e dell'Azienda.
Le somme da erogare alle aziende sono fissate nella misura di L. 75.000 mensili per ciascun agente.

Art. 3.

L'acconto di cui al precedente articolo e' disposto per il personale adibito agli autoservizi di linea regionali e comunali, nonche' per il personale addetto agli autoservizi di linea interregionali, purche' l'Azienda esercente esplichi attivita' prevalente nel territorio della Regione.

Art. 4.

La determinazione degli importi da corrispondere sara' stabilita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, in base a liquidazione disposta dalla Direzione Compartimentale dei Trasporti in Concessione, sulla scorta di appositi elenchi degli agenti in servizio, forniti dalle Aziende interessate.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 770 milioni per l'anno 1974.
Alla spesa di cui al precedente comma si provvede con una riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974. Nello stato di previsione medesimo sara' conseguentemente istituito il capitolo n. 613, con la denominazione "Erogazione di fondi per competenze derivanti al personale delle Aziende concessionarie di autolinee dall'estensione del trattamento economico e normativo degli auto-ferrotramvieri" e con lo stanziamento di L. 770 milioni.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.