Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 15 novembre 1974, n. 33.

Rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 1972.

(B.U. 26 novembre 1974, n. 46)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
All. A.

Art. 1.
(Approvazione del Rendiconto)

Il rendiconto generale consultivo della Regione alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 e' approvato con le risultanze di cui alla presente legge.

Art. 2.
(Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 1972)

Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra tributarie, le entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborso di crediti ed accensione di prestiti, le entrate per contabilita' speciali, accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1972 anche ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 2, risultano stabilite dal rendiconto consuntivo del bilancio in lire 88.778.880.024.
Le entrate di cui al primo comma furono riscosse in lire 55.359.827.806 e rimasero da riscuotere in lire 33.419.052.218.
L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1971, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale in data 18 luglio 1974, relativa all'approvazione del rendiconto delle entrate e delle spese dell'esercizio medesimo, ed utilizzato nell'esercizio finanziario 1972, e' stabilita dal rendiconto consuntivo del bilancio in lire 650.000.000.

Art. 3.
(Spese di competenza dell'esercizio finanziario 1972)

Le spese correnti, le spese in conto capitale, le spese per il rimborso di prestiti e le spese per contabilita' speciali, impegnate per la competenza dell'esercizio finanziario 1972, anche ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 2, risultano stabilite dal rendiconto consuntivo del bilancio in lire 81.025.054.072.
Le spese di cui al precedente comma furono pagate in lire 56.326.348.820 e rimasero da pagare in lire 24.698.705.252.

Art. 4.
(Riepilogo generate delle entrate e delle spese di competenza)

Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1972 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue:
Entrate complessive L. 88.778.880.024
Spese complessive L. 81.025.054.072

Differenza L. 7.753.825.952

Entrate tributarie,entrate per quote di tributi statali
ed entrate extra tributarie L. 77.231.836.824
Spese correnti L. 53.882.305.176

Differenza L. 23.349.531.648

Art. 5.
(Entrate residue dell'esercizio finanziario 1971)

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultavano stabiliti in lire 78.810.188.
I residui di cui al precedente comma furono riaccertati per un maggior importo di lire 30.878.740 e per un minor importo di lire 928.765.
Tali residui sono stati riscossi in lire 108.760.163.

Art. 6.
(Spese residue dell'esercizio finanziario 1971 e dell'esercizio finanziario 1970)

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultavano stabiliti in lire 1.208.966.135.
I residui di cui al precedente comma sono stati riaccertati per un minor importo di L. 158.559.687 in L. 1.050.406.448; tali residui sono stati pagati in lire 1.046.894.688 e sono rimasti da pagare in lire 3.511.760.

Art. 7.
(Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972)

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti dal rendiconto generale consuntivo in lire 33.419.052.218 e corrispondono alle somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1972 (articolo 2 della presente legge).

Art. 8.
(Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972)

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti dal rendiconto generale consuntivo in lire 24.702.217.012.
I residui di cui al precedente comma si riferiscono per lire 24.698.705.252 alle somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1972 (articolo 3, secondo comma) e per lire 3.511.760 alle somme rimaste da pagare sui residui dell'esercizio finanziario 1971 (articolo 6, secondo comma).

Art. 9.
(Risultato finanziario)

L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1972 e' stabilito in lire 8.592.335.614, in base alle seguenti risultanze:
Avanzo finanziario al 1° gennaio 1972 L. 650.000.000
Differenza, di cui all'articolo 4 della
presente legge, tra le entrate complessive
e le spese complessive di competenza del
l'esercizio finanziario 1972 L. 7.753.825.952
Maggiore accertamento di residui attivi
lasciati dall'esercizio finanziario 1971
(articolo 5 della presente legge) L. 30.878.740
Minore accertamento di residui passivi
lasciati dagli esercizi finanziari 1971
e 1970 (art. 6 della presente legge) L. 158.559.687

L. 8.593.264.379
Minore accertamento di residui attivi lasciati dall'esercizio finanziario 1971
(art. 5 della presente legge) L. 928.765

L. 8.592.335.614

Art. 10.
(Parziale utilizzazione dell'avanzo finanziario)

E' autorizzata l'utilizzazione dell'avanzo finanziario, di cui al precedente articolo 9, per una quota di lire 1.000 milioni ai fini della concessione di contributi in capitale per la costruzione, la sistemazione e l'ammodernamento di strade comunali non comprese nei piani di cui all'articolo 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e di strade gia' classificate tra le provinciali prima dell'entrata in vigore della legge medesima, nella misura e con le modalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 21 aprile 1962, n. 181, ed all'articolo 2, quarto comma, della legge 9 aprile 1971, n. 167.
E' pure autorizzata l'utilizzazione di una quota di 1.000 milioni dell'avanzo finanziario di cui al precedente articolo 9, ai fini della concessione di contributi in capitale nella spesa di costruzione, di ampliamento e di completamento di acquedotti e di fognature, con le modalita' e nella misura stabilite negli articoli 14 e 15 della legge 11 marzo 1968, n. 1090.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974 sara' conseguentemente iscritta nel capitolo n. 1212, la somma di lire 1.000 milioni e sara' istituito il capitolo n. 1221, con la denominazione: "Contributi in capitale a Comuni, loro Consorzi ed altri enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di acquedotti e di fognature, nella misura e con le modalita' di cui agli articoli 14 e 15 della legge 11 marzo 1968, n. 1090", e con lo stanziamento di 1.000 milioni.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Disposizioni speciali.)

Sono approvate le eccedenze di impegni di cui al capitolo n. 44 del piano di ripartizione finanziaria per il primo trimestre dell'anno 1972 e di cui al capitolo n. 1010 del bilancio per l'esercizio finanziario 1972, in relazione alle maggiori entrate, di pari ammontare, accertate nei corrispondenti capitoli n. 9 del piano di ripartizione finanziaria per il primo trimestre dell'anno 1972 e n. 70 del bilancio per l'esercizio finanziario 1972.

Allegato A.


Atto in allegato: Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1972
OMISSIS