Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 11 settembre 1974, n. 31.

Provvidenze straordinarie ed urgenti per il risanamento delle cantine sociali.

(B.U. 17 settembre 1974, n. 36)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Art. 1.

La Regione, riconosciuta l'urgente necessita' di promuovere il risanamento e di predisporre le condizioni per lo sviluppo delle cantine sociali, adotta provvidenze di natura straordinaria nel quadro delle direttive CEE e della normativa della legge 17-2-1971, numero 127, rendendo vincolante anche l'adeguamento dei limiti delle azioni o quote di cui all'art. 3 di detta normativa.

Art. 2.

Le provvidenze sono erogate a favore delle cantine che assolvano anche alle seguenti condizioni:
a) risultino costituite in societa' cooperative a responsabilita' limitata ovvero si trasformino, se costituite in societa' a responsabilita' illimitata, in societa' cooperative a responsabilita' limitata e siano iscritte nell'apposito registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione;
b) abbiano ovvero adottino uno statuto che comporti l'obbligo per ciascun socio, secondo la disciplina prevista in apposito regolamento, del totale conferimento del proprio prodotto alla cantina sociale e la previsione di adeguate penalita' per le inadempienze;
c) abbiano regolarmente tenuto nell'ultimo anno i libri sociali e le scritture contabili prescritte o, quanto meno, provvedano ad una regolarizzazione delle scritture;
d) approntino un piano operativo di riassetto, rispondente ai requisiti di cui all'art. 3; realizzabile in non piu' di sei anni, assumendo, con deliberazione assembleare, l'impegno di attuarlo e di conformarsi alle richieste di varianti ed alle direttive dell'Amministrazione regionale.

Art. 3.

Il piano di riassetto di cui all'art. 2, sia esso elaborato da singole cantine sociali ovvero da piu' cantine sociali congiuntamente, per essere suscettibile di positiva valutazione ai fini della presente legge deve proporre, in particolare e muovendo dall'analisi delle situazioni patrimoniali ed economiche, correttamente rilevate ed aggiornate e dalle indicazioni dei piani zonali di sviluppo agricolo ove esistenti:
a) le misure idonee a creare e garantire un effettivo equilibrio finanziario;
b) le misure per l'adeguamento strutturale, aziendale e interaziendale e di una gestione efficiente con particolare riferimento all'esistenza di un rapporto ottimale fra la capacita' degli impianti, i conferimenti dei soci e la potenzialita' produttiva della zona interessata;
c) eventuali programmi di fusione, incorporazione o di collegamento consortile tra cantine sociali nonche' programmi di acquisizione degli impianti di cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria.

Art. 4.

La Regione concede alle cantine sociali, singole od associate, che approvino il piano di riassetto previsto dalla presente legge:
a) un contributo in conto capitale, pagabile in sei annualita', pari al 60% della passivita' non assistite da concorso pubblico nel pagamento degli interessi e del 40% di quelle assistite da detto concorso, entrambe in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte prima del 31 dicembre 1973, a condizione che le residue passivita' siano estinte con versamenti dei soci o in altre forme con facolta' per le cantine di chiedere e per la Regione di concedere, che i mutui ed i prestiti assistiti da concorso pubblico nel pagamento degli interessi siano mantenuti in essere;
b) nell'ipotesi di piano di riassetto implicante l'acquisto di impianti da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria, un ulteriore contributo in conto capitale, pari al 50% del prezzo relativo e per il restante 50% un concorso negli interessi sui mutui all'uopo stipulati, di durata trentennale al tasso del 3% a carico delle cantine.

Art. 5.

Le stesse provvidenze di cui alla lettera b) del precedente articolo, possono essere estese a cantine sociali, rispondenti ai requisiti richiesti all'art. 2, che agiscono per l'acquisto e l'uso in comune di stabilimenti e di impianti da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria, al fine di conseguire una piu' razionale conduzione e una maggiore efficienza produttiva.

Art. 6.

I contributi in capitale di cui all'art. 4 lettera b) e di cui all'art. 5 possono essere erogati dalla Regione in un'unica soluzione, nell'ambito delle somme iscritte nel bilancio regionale e disponibili ai sensi dell'art. 10 della presente legge, e all'atto dell'avvenuto e perfezionato acquisto degli stabilimenti ed impianti da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria.

Art. 7.

In assenza di iniziative autonome da parte di Cantine singole od associate, su loro richiesta o con il loro consenso l'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte puo' in via eccezionale e sussidiaria essere ammesso ad utilizzare le provvidenze disposte dalla presente legge per la realizzazione delle sue finalita'.

Art. 8.

Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge devono essere presentate agli uffici indicati dalla Giunta Regionale, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La Giunta Regionale emanera' le istruzioni per la formazione e la presentazione della documentazione necessaria.

Art. 9.

L'approvazione del piano di riassetto e' demandata alla Giunta Regionale che, nella fase istruttoria e durante l'attuazione del piano, potra' disporre opportuni controlli ed indagini, sia per accertarne la validita', sia per suggerire alle cantine chiedenti opportune modifiche, fornendo, se del caso, la necessaria assistenza tecnico-amministrativa.
Le cantine sociali decadono dai benefici ove si rendano inadempienti agli obblighi assunti per ottenerli.

Art. 10.

La Giunta Regionale per l'esecuzione degli interventi e' autorizzata a stipulare convenzioni con Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.
I mutui sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del "Fondo Interbancario di Garanzia" di cui all'articolo 36 della legge 2-6-1961, n. 454 e all'art. 56 della legge 27-10-1966, n. 910.
A favore delle cantine sociali singole ed Associate che non siano in grado di prestare agli Istituti di Credito mutuanti garanzie sufficienti per la stipulazione dei mutui previsti dalla presente legge, puo' essere concessa da parte dell'Amministrazione Regionale garanzia fidejussoria per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale della garanzia offerta nel pagamento degli interessi, attualizzato al tasso lordo del mutuo.
La garanzia fidejussoria regionale interviene allorquando gli istituti mutuanti hanno dimostrato di aver ottenuto, se operante l'intervento sussidiario del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961 n. 454 e di cui all'art. 56 della legge 27 ,ottobre 1966 n. 910 e di aver esperito tutte le procedure di riscossione coattiva sui beni dei mutuatari inadempienti.

Art. 11.
(Autorizzazione di spese e di limiti d'impegno)

Ai fini dell'attuazione della presente legge sono autorizzati:
1) la spesa di 450 milioni in ciascuno degli anni dal 1974 al 1979, per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 4, lettera a);
2) la spesa di 100 milioni in ciascuno degli anni dal 1974 al 1979, per la concessione dei contributi in capitale, di cui all'articolo 4, lettera b);
3) la spesa di 100 milioni in ciascuno degli anni dal 1974 al 1979, per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 5;
4) il limite d'impegno di 30 milioni in ciascuno degli anni dal 1974 al 1979, e le conseguenti annualita' crescenti in ragione di 30 milioni fino all'ammontare di 180 milioni nell'anno 1979, nonche' le successive annualita' costanti di 180 milioni fino all'anno 2003 e le ulteriori annualita' decrescenti in misura di 30 milioni annui fino all'anno 2008, per la concessione dei contributi costanti di cui all'articolo 4, lettera b);
5 ) il limite d'impegno di 30 milioni in ciascuno degli anni dal 1974 al 1979, e le conseguenti annualita' crescenti, costanti e decrescenti nella misura indicata al precedente n. 4, per la concessione dei contributi costanti di cui all'articolo 5;
6) il limite d'impegno di 10 milioni in ciascuno degli anni dal 1974 al 1979, e le conseguenti annualita' crescenti in ragione di 10 milioni fino all'ammontare di 60 milioni nell'anno 1979, nonche' le successive annualita' costanti di 60 milioni fino all'anno 2003 e le ulteriori annualita' decrescenti, in ragione di 10 milioni, fino all'anno 2008, per la concessione della garanzia di cui all'articolo 9.

Art. 12.
(Copertura degli oneri per i contributi in capitale)

Agli oneri per la concessione dei contributi in capitale, di cui ai precedenti nn. 1), 2) e 3) dell'articolo 11, si provvede mediante l'accensione di mutui di 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1974 al 1979, alle migliori condizioni di tasso e di durata possibili, da estinguere in semestralita' costanti posticipate.
La Giunta Regionale e' autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1974 sara' corrispondentemente istituito il capitolo n. 99 con la denominazione "Provento del mutuo autorizzato a copertura della spesa per la concessione di contributi in capitale, a favore di cantine sociali che procedano al riassetto di passivita' o all'acquisto e all'uso in comune, di stabilimenti ed impianti da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria", con la dotazione di 650 milioni.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 saranno conseguentemente istituiti:
- il capitolo n. 1337/1, con la denominazione "Contributi in capitale, a favore di cantine sociali che approvino un piano di riassetto, in misura pari al 50% della passivita' al 31 dicembre 1973", e con lo stanziamento di 450 milioni;
- il capitolo n. 1337/2, con la denominazione "Contributi in capitale, a favore di cantine sociali che approvino un piano di riassetto, in misura pari al 50% del prezzo di acquisto di impianti da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria" e con lo stanziamento di 100 milioni;
- il capitolo n. 1337/4, con la denominazione "Contributi in capitale, a favore di cantine sociali che approvino un piano di riassetto, in misura pari al 50% del prezzo per l'acquisto e l'uso in comune di stabilimenti e di impianti da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria" e con lo stanziamento di 100 milioni.
Negli stati di previsione della spesa degli anni dal 1975 al 1979 saranno iscritti nei capitoli di cui al precedente comma i limiti d'impegno e le annualita' di spesa autorizzati per ciascuno degli anni medesimi.
Le somme non impegnate in un esercizio finanziario potranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi, in relazione all'articolo 36, secondo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con le successive modificazioni ed integrazioni.
A partire dall'anno 1975 e fino alla completa estinzione dei mutui di cui al primo comma, negli stati di previsione della spesa saranno istituiti il capitolo n. 747 con la denominazione "Quote interessi per l'ammortamento dei mutui autorizzati a copertura degli oneri derivanti dalla concessione, a cantine sociali di contributi in capitale nelle spese per il ripiano di passivita' o per l'acquisto e l'uso in comune di stabilimenti ed impianti da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria", nonche' il capitolo n. 1413 con la denominazione "Quote capitali per l'ammortamento dei mutui autorizzati a copertura degli oneri derivanti dalla concessione a cantine sociali di contributi in capitale nelle spese per il ripiano di passivita' o per l'acquisto e l'uso in comune di stabilimenti ed impianti da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria", con stanziamenti pari alle quote di annualita' di ammortamento ricadenti in ciascuno degli anni medesimi.
Ai maggiori oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi, valutati in 80 milioni, nell'anno 1975, in somme crescenti in ragione di 80 milioni fino all'ammontare di 480 milioni all'anno 1980, in successive somme costanti di 480 milioni fino all'anno 2004 ed in ulteriori somme decrescenti in ragione di 80 milioni fino all'anno 2009, si fara' fronte con le disponibilita' di 300 e 180 milioni derivanti dalla cessazione, a partire dall'anno 1975, di oneri iscritti, rispettivamente, nei capitoli n. 1335 e numero 1353 del bilancio per l'anno 1974, finanziati con entrate continuative del bilancio medesimo.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
(Copertura degli oneri per i contributi in interesse e per garanzia sussidiaria)

All'onere di 70 milioni di cui ai nn. 4), 5) e 6) dell'articolo 11 si provvede, per l'anno 1974, mediante una riduzione di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 del corrispondente stato di previsione della spesa e la conseguente istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei seguenti capitoli:
- n. 1337/3, con la denominazione "Contributi costanti trentennali, a favore di cantine sociali che approvino un piano di riassetto, negli interessi di mutui stipulati per il finanziamento del 50% del prezzo di acquisto di impianti da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria" e con lo stanziamento di 30 milioni;
- n. 1337/5, con la denominazione "Contributi costanti trentennali, a favore di cantine sociali che approvino un piano di riassetto, negli interessi di mutui stipulati per il finanziamento del 50% del prezzo per l'acquisto e l'uso in comune di stabilimenti e di impianti da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria" e con lo stanziamento di 30 milioni;
- n. 1337/6, con la denominazione "Prestazione di garanzia fidejussoria ai mutui trentennali accesi da cantine sociali che dispongano il risanamento della loro passivita' e l'acquisto di stabilimenti ed impianti da cantine sociali in liquidazione coatta o volontaria" e con lo stanziamento di 10 milioni.
Nei bilanci degli anni dal 1975 al 2008 saranno iscritte nei capitoli di cui al precedente comma, le annualita' di spesa per essi indicate nell'articolo 10.
Ai maggiori oneri derivanti dall'iscrizione, nei bilanci regionali, delle spese di cui al precedente comma, valutati in 70 milioni per l'anno 1975, in somme crescenti in ragione di 70 milioni fino all'ammontare di 350 milioni nell'anno 1979, in somme costanti di 350 milioni fino all'anno 2003, nonche' in somme decrescenti in ragione di 70 milioni fino all'anno 2008, si fara' fronte con la residua quota, di 220 milioni della disponibilita' derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1975 dell'onere iscritto nel capitolo n. 1353, del bilancio di previsione 1974 e per la differenza di 130 milioni, con le disponibilita' derivanti dalla riduzione, a partire dall'anno 1975, degli oneri iscritti nei capitoli nn. 1052, 1060 e 1068 del bilancio medesimo.
Le somme non impegnate in un esercizio finanziario potranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi, in relazione all'articolo 36, secondo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con le successive modificazioni ed integrazioni.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.