Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 2 settembre 1974, n. 29.

Costituzione in ente regionale dell'Istituto Ricerche Economico-Sociali del Piemonte (IRES) ed istituzione del Comitato Regionale di Studi sulla Programmazione.

(B.U. 10 settembre 1974, n. 35)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Art. 1.

E' costituito in Ente regionale, con sede a Torino, l'Istituto Ricerche Economico-Sociali del Piemonte - IRES.
L'Istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' regolato dalle norme della presente legge.

Art. 2.

L'Istituto svolge studi, indagini, ricerche ed elaborazioni in ordine a problemi generali e settoriali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale, per conto della Regione Piemonte, nonche', per conto degli Enti locali, di Enti pubblici e di Organizzazioni sindacali, sociali e di categoria.

Art. 3.

Sono organi dell'Istituto:
l) il Consiglio di Amministrazione
2) il Presidente
3) il Direttore
4) il Collegio dei Sindaci.

Art. 4.

Il Consiglio di Amministrazione e' composto da nove componenti eletti dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque scade contemporaneamente al Consiglio Regionale.
Qualora si rendano vacanti dei posti in seno al Consiglio di Amministrazione, il Consiglio regionale provvede alla surrogazione; i nuovi componenti scadono con l'intero Consiglio di Amministrazione.
Al Consiglio di Amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell'Istituto.

Art. 5.

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi ed in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno, o quando quattro dei suoi componenti ne facciano istanza motivata al Presidente.
La convocazione in via ordinaria avviene con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione in via straordinaria avviene con preavviso di almeno 48 ore.
L'adunanza e' valida, in prima convocazione, con la presenza della meta' piu' uno dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Art. 6.

Al Consiglio di Amministrazione compete:
a) di definire l'attivita' dell'Istituto, in attuazione del programma elaborato dal Comitato regionale di Studi sulla programmazione, di cui all'articolo 16 della presente legge;
b) di deliberare sul bilancio di previsione e relative variazioni, nonche' di approvare il conto consuntivo;
c) di proporre i provvedimenti relativi alle fonti di finanziamento dell'Istituto;
d) di eleggere a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta il Presidente;
e) di eleggere a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta il Vice Presidente;
f) di nominare il Direttore, su proposta del Comitato regionale di Studi sulla programmazione;
g) di approvare il Regolamento interno dell'Istituto e le modifiche dello stesso;
h) di nominare i consulenti, su proposta del Direttore, sentito il Comitato Regionale Studi Programmazione e di determinare i compensi.

Art. 7.

Il regolamento interno dell'Istituto, di cui al precedente articolo 6, deve tra l'altro definire la partecipazione dei dirigenti e dei ricercatori all'impostazione e alla conduzione degli studi, in modo da garantire una piena collaborazione interdisciplinare, anche attraverso la costituzione di un Gruppo di ricerca.
Gli aspetti normativi ed economici del rapporto di impiego del personale delle varie categorie sono determinati con apposita legge regionale.

Art. 8.

Il Presidente dura in carica per un quinquennio.
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituto ad ogni effetto di legge.
Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le determinazioni.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 9.

Il Direttore e' responsabile dell'attuazione dei programmi di attivita' deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
Dirige e coordina l'attivita' del personale dell'Istituto.

Art. 10.

Il Collegio dei Sindaci e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti.
Il Presidente del Collegio sindacale, gli altri due Sindaci effettivi e i due Sindaci supplenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale. La designazione di uno dei Sindaci effettivi spetta alla minoranza.
Il Collegio dei sindaci scade insieme al Consiglio di Amministrazione.

Art. 11.

Il Collegio dei sindaci deve:
a) controllare la gestione finanziaria dell'Istituto;
b) esaminare i bilanci;
c) predisporre le relazioni che accompagnano i bilanci stessi.
Il Collegio dei sindaci assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12.

L'Istituto ha un patrimonio ed un bilancio proprio.
L'Istituto provvede alle spese di impianto e per lo svolgimento delle proprie attivita':
a) con fondo di dotazione iniziale di L. 250.000.000, disposto dalla Regione Piemonte;
b) con i contributi stanziati annualmente dalla Regione e da altri enti;
c) con le rendite patrimoniali;
d) con i contributi per i servizi e le attivita' svolte, con le oblazioni, e mediante ogni altra entrata a qualsiasi titolo devoluta.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.
Prima dell'inizio di tale esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede all'approvazione del relativo bilancio di previsione, ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio provvede all'approvazione del relativo consuntivo.
Il conto consuntivo, unitamente ad una relazione sull'attivita' dell'Istituto predisposta dal Comitato Regionale Studi Programmazione, viene trasmesso alla Giunta regionale e da questa al Consiglio regionale, in allegato al Bilancio consuntivo della Regione Piemonte.

Art. 14.

Il Consiglio di Amministrazione, od uno o piu' dei suoi componenti, possono essere revocati, per gravi violazioni della legge o dei regolamenti dell'Istituto, con decreto motivato dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale.
In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale, nomina un Commissario straordinario, che non puo' rimanere in carica piu' di sei mesi.

Art. 15.

In caso di estinzione dell'Istituto, il patrimonio mobiliare ed immobiliare sara' totalmente devoluto alla Regione.

Art. 16.

Presso la Presidenza della Giunta Regionale e' costituito il Comitato Regionale per gli Studi sulla Programmazione (C.R.S.P.).
Il Comitato ha il compito di:
a) predisporre il programma di attivita' dell'I.R.E.S., in base alle richieste degli organi della Regione, secondo la rispettiva competenza, nonche' degli Enti ed Organizzazioni di cui all'art. 2 della presente legge;
b) seguire lo svolgimento degli studi affidati all'I.R.E.S., predisponendo al termine di ogni esercizio una relazione sull'attivita' di ricerca da affidare ad altri organismi, pubblici e privati.

Art. 17.

In relazione all'esercizio dei suoi compiti di indirizzo e di controllo, il Comitato puo' chiedere in qualsiasi momento al Consiglio di Amministrazione ed alla Direzione dell'I.R.E.S. documenti e chiarimenti sulle attivita' svolte o in corso e sull'andamento ed i risultati delle ricerche.

Art. 18.

Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Giunta Regionale, ovvero da un Assessore da lui delegato, anche per singole sedute.
Il Comitato e' composto da 30 membri cosi' distribuiti:
a) nove per il Consiglio regionale;
b) tre per ciascuna delle Provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli;
c) tre per il Comune di Torino.
I componenti di cui al punto a) sono eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto: ogni Consigliere non puo' votare piu' di sei nomi.
I componenti di cui ai punti b), c), sono eletti dai rispettivi Consigli a scrutinio segreto: ogni Consigliere non puo' votare piu' di due nomi.
L'intero Comitato scade insieme con il Consiglio regionale.
Le eventuali vacanze, comunque determinatesi, sono coperte dagli Enti di provenienza dei precedenti componenti: i subentrati scadono con l'intero Comitato.
Fanno parte del Comitato con voto consultivo il Presidente e il Direttore dell'IRES.
Il Presidente, in relazione agli argomenti da trattare, ha facolta' d'invitare, volta per volta, alle riunioni, singoli Assessori e Consiglieri regionali.

Art. 19.

La Segreteria del Comitato e' affidata ad un esperto in materia di programmazione regionale, designato dal Presidente del Comitato stesso.

Art. 20.

All'onere di 250 milioni per il conferimento del fondo di dotazione, di cui all'articolo 12, lettera a), della presente legge, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 200 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1396 con la denominazione "Conferimento del fondo di dotazione all'Istituto Ricerche Economico-sociali del Piemonte" e con lo stanziamento di 250 milioni.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Agli oneri per la concessione del contributo annuale di cui all'articolo 12, lettera b), della presente legge, si fara' fronte con i fondi stanziati nel capitolo n. 200 dello stato di previsione della spesa degli anni 1974 e degli anni successivi.

Art. 22.

Agli oneri per il funzionamento del Comitato Regionale per gli Studi sulla Programmazione si fara' fronte con i fondi stanziati nel capitolo n. 53 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 e per gli anni successivi.