Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 13 agosto 1974, n. 24.

Protezione della flora.

(B.U. 20 agosto 1974, suppl. al n. 32)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Titolo I. Raccolta

Art. 1.
(Flora spontanea protetta)

Sono considerate protette ai fini della presente legge le specie della flora spontanea che saranno indicate ai sensi degli artt. 2 e 3 seguenti.

Art. 2.
(Elenchi provinciali delle piante protette)

E' demandato ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di elencare, tenuto conto delle proposte formulate dalla Commissione di cui all'articolo 9, le specie della flora spontanea che nell'ambito delle rispettive Province siano da assoggettarsi a protezione.
Negli elenchi di cui sopra saranno previsti tre tipi di protezione:
1) piante a protezione assoluta, la cui raccolta e' vietata in qualsiasi luogo, in qualsiasi quantita' e per qualsiasi parte della pianta;
2) piante a protezione speciale, la cui raccolta per ogni specie e' consentita in n. 6 esemplari steli fiorali per persona al giorno;
3) piante a protezione limitata, la cui raccolta complessiva e' consentita nel numero di steli fiorali che ogni persona puo' tenere racchiuso in una mano.
Sono comunque vietati, salvo quanto disposto dall'art. 5 della presente legge, l'estirpazione, l'asportazione e il danneggiamento delle radici, dei tuberi, dei rizomi, dei bulbi delle specie protette.
Gli elenchi previsti nel presente articolo sono pubblicati con decreto del Presidente della Giunta Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione e sono affissi agli Albi Pretori dei Comuni della Regione.

Art. 3.
(Divieto di raccolta)

Il Presidente della Giunta Regionale puo', con proprio decreto, sentita la Commissione tecnica regionale per la protezione della flora, interdire in zone determinate la raccolta di specie di piante spontanee, quando sussistano pericoli di estinzione.

Art. 4.
(Sfalcio dei prati e utilizzazione dei pascoli)

Fanno eccezione ai divieti di cui all'art. 2 le specie protette che si trovano con altre erbe entro il perimetro dei prati, dei prati-pascolo e dei pascoli quando vengano sfalciati per la fienagione e quando siano nutrimento per il bestiame pascolante.
E' facolta' del Presidente della Giunta Provinciale, sentita la Commissione tecnica regionale per la protezione della flora, interdire temporaneamente lo sfalcio e il pascolo in quelle aree dove una o piu' specie protette sono in via di estinzione.
Quando venga vietato lo sfalcio e il pascolo, la Provincia provvede ad indennizzare il proprietario o il beneficiario del fondo.
La Regione provvede a rimborsare alle Province le somme corrispondenti agli indennizzi di cui al comma precedente.

Art. 5.
(Autorizzazioni in deroga)

Il Presidente della Giunta Provinciale puo', sentita la Commissione tecnica regionale per la protezione della flora ed i Comuni competenti per territorio, autorizzare la raccolta e l'asportazione delle piante protette, indicate negli elenchi provinciali, per scopi scientifici, farmaceutici o industriali.
Nell'autorizzazione di cui sopra, richiesta all'Amministrazione provinciale in carta legale, dovranno essere specificate, oltre ai dati personali del richiedente, lo scopo della raccolta, la zona ed il periodo ove la stessa verra' effettuata nonche' il quantitativo necessario.
L'autorizzazione dovra' fissare le modalita' e il termine di durata della raccolta, comunque non superiore ad un anno, le limitazioni qualitative e quantitative e la zona in cui la raccolta potra' aver luogo.
I raccoglitori, se richiesti, dovranno esibire l'autorizzazione agli agenti incaricati della vigilanza.

Art. 6.
(Divieto di vendita e commercio)

Sono vietati la vendita ed il commercio delle piante protette, o di parte di esse, sia allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 7.

Art. 7.
(Eccezione ai divieti)

E' ammessa la vendita di piante protette coltivate, o di parte di esse, provenienti da colture che ha effettuato il proprietario o il beneficiario sul fondo, da colture industriali, giardini e orti botanici, quando dette specie siano accompagnate da un certificato di provenienza da rilasciarsi dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.

Art. 8.
(Raccolta delle piante officinali)

La raccolta delle piante officinali spontanee di cui all'elenco del regio decreto 26 maggio 1932 n. 772, quando non si tratti di specie comprese negli elenchi di cui all'art. 2 della presente legge, e' soggetta ad autorizzazione demandata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire la raccolta, il quale, sentita la Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 9 della presente legge, ne stabilira' le prescrizioni e modalita' tecniche.

Art. 9.
(Commissione tecnica regionale per la protezione della flora)

E' istituita presso la Regione la Commissione tecnica per la protezione della flora.
La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, e' composta da:
- l'Assessore alla tutela dell'ambiente, o un suo delegato, che la presiede;
- l'Assessore all'Agricoltura e Foreste o suo delegato;
- l'Assessore al Turismo o suo delegato;
- tre esperti botanici;
- l'ispettore Regionale delle Foreste.
Esercita le funzioni di Segretario della Commissione un funzionario dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente.
La Commissione tecnica regionale resta in carica tre anni.
La Commissione formula le proposte di cui all'art. 2, sentite le Comunita' Montane, ed esprime i pareri di cui agli artt. 3-4-5-8 e 13 della presente legge.
Gli organi regionali ed i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali possono sempre avvalersi dell'attivita' consultiva della Commissione di cui al presente articolo ,per tutto cio' che concerne la protezione della flora spontanea.

Art. 10.
(Vigilanza)

La vigilanza sull'osservanza della presente legge e' affidata al personale del Corpo Forestale impiegato dalla Regione, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale ed a guardie giurate volontarie, nominate su proposta dei Presidenti delle Amministrazioni Provinciali fra coloro che abbiano seguito i corsi di cui al successivo articolo 12.

Art. 11.
(Sanzioni amministrative)

Chiunque non osserva le prescrizioni di cui alla presente legge e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000.
Nell'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa si ha riguardo alla gravita' della violazione ed ai precedenti.
La sanzione e' applicata con provvedimento definitivo del Presidente della Giunta provinciale.

Art. 12.
(Istruzione e propaganda)

La Regione promuove corsi di istruzione per il personale addetto alla vigilanza e per quanti intendano conseguire la nomina a guardia giurata volontaria.
Promuove inoltre, d'intesa con Istituti specializzati, corsi e pubblicazioni per la diffusione delle tecniche colturali delle piante dichiarate protette dalla presente legge.
La Regione provvede alla divulgazione e alla propaganda delle disposizioni contenute nella presente legge anche presso le scuole, d'intesa con il Sovrintendente scolastico regionale.
Sara' cura della Regione diffondere mediante cartelli, o altri mezzi visivi la conoscenza delle piante protette e facilitarne l'individuazione.

Titolo II. Coltivazione

Art. 13.
(Incentivazione della coltivazione)

La Regione, per promuovere la coltivazione delle specie protette dalla presente legge e dalle leggi statali sulle piante officinali, puo' concedere, a chi ne faccia domanda, contributi a fondo perduto per le spese di acquisto delle sementi e le operazioni colturali di primo impianto.
Il contributo regionale e' contenuto nel limite massimo del 50% della spesa ammissibile.
Allo scopo di mettere a disposizione adeguate quantita' di sementi l'Amministrazione Regionale puo' sostenere spese e concedere contributi a coltivatori, Istituti ed Enti fino all'80% della spesa per la produzione di sementi.
La Giunta Regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per la protezione della flora, stabilisce l'entita' dei contributi e indica le modalita' di coltivazione.

Art. 14.
(Disposizioni finanziarie)

Per gli indennizzi di cui all'art. 4 e per le attivita' di cui all'articolo 12 della presente legge e' autorizzata la spesa di 10 milioni per l'anno 1974, di 5 milioni per l'anno 1975 e di 5 milioni per l'anno 1976. All'onere per l'anno in corso si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa e la contemporanea istituzione del capitolo n. 388 "Spese per l'istruzione, la divulgazione e la propaganda relative alla protezione della flora", con lo stanziamento di 10 milioni.
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 13, della presente legge e' autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976. All'onere per l'anno in corso si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa e contemporaneamente l'istituzione del capitolo n. 1126 "Contributi per incentivare la coltivazione delle specie di piante protette", con lo stanziamento di 10 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.