Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 12 agosto 1974, n. 23.

Provvedimenti per l'incentivazione turistico ricettiva.

(B.U. 20 agosto 1974, suppl. al n. 32)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Art. 1.
(Finalita' della legge, soggetti ed opere ammesse alle agevolazioni)

Al fine di promuovere e di incentivare lo sviluppo turistico del Piemonte, la Regione concede, negli anni 1974 e 1975, agli Enti pubblici e privati, alle Associazioni formalmente costituite, agli imprenditori, con priorita' alle aziende a prevalente conduzione familiare, ed a chiunque eserciti attivita' di interesse turistico, le provvidenze di cui alla presente legge per la realizzazione di:
a) opere di costruzione, ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e adattamento di alberghi (esclusi quelli di categoria "lusso"), pensioni, locande, villaggi turistici, ostelli per la gioventu', campeggi, case per ferie, rifugi alpini, esercizi della ristorazione ubicati in localita' di interesse turistico ed in genere ogni altro impianto concernente il turismo sociale o giovanile;
b) opere, impianti e servizi complementari all'attivita' turistica, pubblici o di uso pubblico, compresi gli impianti sportivi e ricreativi o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;
c) opere di ristrutturazione ed adattamento di immobili ubicati nelle zone di montagna definite come tali dalle leggi vigenti, in comuni o frazioni con popolazione residente non superiore ai 2.500 abitanti, per esclusiva destinazione turistico-ricettiva, anche stagionale;
d) opere di arredamento o rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera a).
Le provvidenze relative alle opere di cui alla precedente lettera c) possono essere concesse soltanto ai cittadini con residenza, da almeno 5 anni, nei rispettivi comuni ove si intende realizzare l'opera.
Le provvidenze della presente legge possono essere concesse per l'acquisto di immobile gia' adibito ad uso ricettivo soltanto a favore del gestore dell'immobile stesso che almeno da tre anni ininterrotti, anteriori alla domanda di cui al successivo articolo 3, risulti titolare della licenza di esercizio ed a condizione che per lo stesso immobile non siano state concesse le provvidenze previste dalle leggi dello Stato e dalla presente legge.

Art. 2.
(Provvidenze: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale)

Le provvidenze di cui al precedente articolo sono cosi' determinate:
a) contributo costante nella misura annua del 6% di durata non superiore a 15 anni, fino al 50% della spesa ammissibile, in relazione a mutui, da contrarsi con gli Istituti di Credito di cui al successivo art. 8, per le opere di cui all'art. 1, lettere a) e b), compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare.
La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non puo' essere riconosciuta in misura superiore alla meta' dell'effettivo costo.
Per le stesse opere, da eseguirsi da Enti pubblici o da Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attivita' dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile, il contributo viene concesso in ragione del 7%.
Nei territori montani definiti tali dalle leggi vigenti, il contributo e' determinato in ragione del 7% a favore degli imprenditori privati ed in ragione dell'8% a favore degli Enti pubblici o delle Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attivita' dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile.
In alternativa al suddetto contributo sono concessi, limitatamente alle iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di lire 60 milioni o per opere ,di maggior costo fino alla concorrenza di lire 60 milioni, contributi costanti in capitale per un periodo di cinque anni a partire dal 1974 in misura annua pari alle percentuali sopra indicate, sulla meta' della spesa ammissibile;
b) contributo costante nella misura annua del 7% di durata non superiore a 10 anni, fino al 50% della spesa ammissibile in relazione a mutui da contrarsi con gli Istituti di credito di cui al successivo articolo 8, per le opere di cui all'art.1, lettera c);
c) contributo in conto capitale fino al 20% ,della spesa riconosciuta ammissibile, per le opere di arredamento di cui all'articolo 1, lettera d);
d) contributo in conto capitale fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui all'articolo 1, lettere a) e b), il cui costo non superi ,la spesa di lire 20 milioni. Tale contributo e' riservato agli Enti pubblici od alle Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attivita' dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile e per le opere da realizzarsi nei territori montani definiti tali dalle leggi vigenti.
Il contributo di cui alla lettera d) del presente articolo non puo' essere concesso per le opere ammesse alle provvidenze di cui alla lettera a).

Art. 3.
(Modalita' per la richiesta di provvidenze)

Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, indirizzate alla Regione Piemonte Assessorato al Turismo devono essere presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, al Sindaco del Comune competente per territorio, corredate del progetto dell'opera, di una relazione tecnica e del preventivo dettagliato di spesa.
Per le operazioni di mutuo, copia della domanda e della prescritta documentazione deve essere presentata anche all'Istituto Bancario convenzionato prescelto dal richiedente.
Per le opere da realizzarsi nei territori montani definiti tali dalle leggi vigenti, le domande di cui al primo comma devono essere presentate al Presidente della Comunita' Montana competente.
L'Istituto Bancario, espletata l'istruttoria di competenza, comunica al Comune o alla Comunita' Montana le proprie determinazioni.
I Sindaci o i Presidenti delle Comunita' Montane competenti trasmettono all'Amministrazione Regionale le domande di cui al 1° e 3° comma, corredate del parere che, in relazione ai piani od alle esigenze di sviluppo turistico del territorio, la Giunta comunale o, quella della Comunita' Montana e il Comitato Esecutivo dell'Ente Provinciale per il Turismo competente, devono formulare entro 20 giorni.

Art. 4.
(Criteri di priorita' per la concessione delle provvidenze)

I contributi saranno concessi con priorita' per le opere da realizzarsi nei territori montani definiti tali dalle leggi vigenti, ed in particolare nelle zone di nuova incentivazione turistica secondo i piani e le esigenze indicate dai Comuni o dalle Comunita' montane e con precedenza:
a) agli Enti locali e Societa' con prevalente partecipazione di capitale pubblico;
b) alle Cooperative e Consorzi di piccoli operatori turistici ed alle Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attivita' dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile;
c) alle piccole e medie aziende a prevalente conduzione familiare.

Art. 5.
(Commissione tecnicoconsultiva)

Per l'esame delle domande relative alle provvidenze di cui alla presente legge e' istituita una Commissione tecnico-consultiva nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e imposta da:
l) l'Assessore al Turismo, che la presiede;
2) un rappresentante dell'Unione Regionale delle Province Piemontesi;
3) un rappresentante della Delegazione Regionale del Touring Club Italiano;
4) un rappresentante dell'Unione Regionale delle Associazioni Piemontesi Albergatori;
5) un rappresentante regionale della Federazione Italiana del Campeggio e Caravanning;
6) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
7) cinque esperti in materia turistica designati dal Consiglio Regionale di cui due in rappresentanza delle minoranze.
Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato al Turismo di carriera direttiva.
La Commissione tecnica consultiva dura in carica tre anni.
Ai membri della Commissione tecnico-consultiva non appartenenti all'Amministrazione Regionale, spetta un gettone di presenza di lire diecimila lorde per ogni giorno di partecipazione alle relative sedute.
Detto gettone e' elevabile a lire quindicimila lorde per i membri non residenti nel Comune di Torino, ai quali spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Art. 6.
(Concessione delle provvidenze)

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentita la Commissione di cui all'art. 5.
Nel provvedimento di concessione del contributo e' fissato il termine di ultimazione delle opere. Detto termine puo' essere prorogato con decreto del Presidente della Giunta Regionale per eccezionali motivi non imputabili ai richiedenti.

Art. 7.
(Non cumulabilita' dei benefici)

Le provvidenze di cui all'art. 2 della presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere, con altri benefici previsti da Enti pubblici o da leggi dello Stato.

Art. 8.
(Istituti di Credito e concessione dei contributi)

Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate da Istituti di Credito operanti nella Regione con i quali la Giunta Regionale avra' stipulato apposite concessioni.
I contributi di cui all'art. 2, lettere a), e b), sono corrisposti direttamente agli Istituti mutuanti in rate semestrali posticipate.
I contributi in conto capitale di cui all'art. 2, lettera c), sono corrisposti direttamente agli interessati in unica soluzione.
I contributi in conto capitale di ,cui all'art. 2, lettera d), sono corrisposti ai soggetti beneficiari in una o piu' soluzioni, in base agli stati di avanzamento dei lavori, confermati dai competenti Uffici Provinciali del Genio Civile.

Art. 9.
(Garanzie sussidiarie)

Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie aziende a prevalente conduzione familiare, la Giunta Regionale puo' concedere garanzie per singole operazioni di credito nei limiti del 20% delle somme stanziate nel bilancio della Regione a titolo di annualita' ai sensi del successivo articolo 13, 1° comma.
La garanzia di cui al ,precedente comma ha natura sussidiaria ed opera, nel limite dell'importo iniziale del mutuo, sulle passivita' che gli Istituti convenzionati dimostrano di avere sofferto dopo l'esperimento di tutte le procedure per il recupero coattivo del credito.
Nelle convenzioni di cui al precedente art. 8 sara' stabilito che la garanzia si riferisce al 20% dell'ammontare dei prestiti stipulati da ciascun Istituto.

Art. 10.
(Vincolo di destinazione)

Gli immobili di cui all'art. 1, lettera a), finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione per la durata di 20 anni.
Il vincolo e' reso pubblico mediante trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari a carico dei beneficiari.
Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentito il parere degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, puo' tuttavia autorizzare, subordinatamente all'estinzione anticipata del mutuo, il mutamento di destinazione ,dell'immobile per la dimostrata sopravvenuta impossibilita' della destinazione stessa.
Per i soli operatori privati l'autorizzazione di cui al comma precedente e' subordinata alla restituzione dei contributi erogati, maggiorati da un interesse nella misura annua del 3%.
Per le iniziative previste dall'art. 1, lettere b) e c), i beneficiari delle provvidenze accordate debbono obbligarsi con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuita' della destinazione dell'opera realizzata fino all'estinzione del mutuo.
Per le iniziative ,previste dall'art. 1, lettera d), i beneficiari delle provvidenze accordate esclusi gli Enti pubblici, debbono obbligarsi, con atto soggetto, a registrazione, a mantenere la continuita' della destinazione dell'opera realizzata per la durata di anni 10.
In caso di mutamento di destinazione delle opere di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentito il parere degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente art 3, disporra' la revoca del provvedimento ed il recupero delle somme erogate.

Art. 11.
(Norme transitorie)

Per l'esercizio 1974, le domande di cui al precedente art. 3, devono essere proposte entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le domande presentate ai sensi della legge 22 luglio 1966, n.614, e della legge 12 marzo 1968, n. 326, pervenute alla Regione, sia direttamente, sia per il tramite del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e non definite, decadono ove non siano riproposte nelle forme di cui al precedente art. 3 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per la documentazione da allegare a tali domande, potra' farsi rinvio a quella gia' prodotta ,direttamente alla Regione o al Ministero del Turismo e dello Spettacolo.
Non possono essere riproposte le domande di cui al 2° comma del presente articolo, riferite ad opere che risultino iniziate prima del 31 dicembre 1971.

Art. 12.
(Limiti di impegno)

Ai fini dell'attuazione della presente legge sono autorizzati, per l'anno finanziario 1974:
l) il limite di impegno di 800 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera a);
2) il limite di impegno di 100 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera b);
3) la spesa di 300 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, lettera c);
4)la spesa di 500 milioni per ,la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, lettera d);
La determinazione degli ulteriori limiti di impegno e delle ulteriori spese per l'esercizio finanziario 1975 sara' disposta con legge regionale apposita.
Per la prestazione della garanzia di cui all'articolo 9 e' autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1974 al 1983 e la spesa ,di 90 milioni per ciascun degli anni dal 1984 al 1988.
Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, lettera a), ultimo capoverso, e' autorizzata la spesa complessiva di L. 1.500 milioni, ripartita in rate di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1974 al 1978.
Le somme non impegnate in un esercizio finanziario possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie per i contributi in interesse)

All'onere di 900 milioni di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 12 si provvede per la parte di 305 milioni mediante una riduzione, pari a 305 milioni del fondo ,di cui al capitolo n. 1401 dello stato di, previsione della, spesa per l'anno 1974 e mediante la riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 1380, n. 1381, n. 1382, n. 1383 e n. 1384 dello stato di previsione medesimo, nella rispettiva misura di 100 milioni, di 75 milioni, di 60 milioni, di 60 milioni e di 300 milioni.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 saranno conseguentemente istituiti:
il capitolo n 1368, con la denominazione "Contributi costanti della durata massima di 15 anni, per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di alberghi, pensioni, locande, villaggi turistici, ostelli per la gioventu', campeggi, case per ferie, rifugi alpini, esercizi della ristorazione ubicati in localita' di interesse turistico ed altri impianti concernenti il turismo sociale o giovanile, nonche' per opere, servizi ed impianti, compresi quelli sportivi e ricreativi, pubblici o di uso pubblico, complementari all'attivita' turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico" con lo stanziamento di 800 milioni;
il capitolo n. 1370, con la denominazione "Contributi costanti, della durata massima di 10 anni, per la ristrutturazione e l'adattamento di immobili ubicati nelle zone di montagna in Comuni o Frazioni con popolazione non ,superiore a 2.500 abitanti" e con lo stanziamento di l00 milioni.
Negli stati di previsione della spesa relativi agli anni dal 1975 al 1988 saranno iscritte, nei capitoli n. 1368 e n. 1370, le annualita' conseguenti ai limiti di impegno di cui al precedente comma ricadenti in ciascuno di tali anni.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Disposizione finanziaria per la garanzia)

All'onere di 100 milioni per la prestazione della garanzia di cui al precedente art. 9, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato ,di previsione della spesa per l'anno 1974 e la contemporanea istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 936, con la denominazione "Oneri conseguenti la prestazione di garanzia sussidiaria, ad Istituti convenzionati, per le operazioni di credito relative ad investimenti nel settore del turismo e dell'industria alberghiera" e con lo stanziamento di 100 milioni.
Nei bilanci degli anni 1975 e ,successivi sara' iscritto il capitolo n. 936, con la denominazione di cui al precedente comma e con gli stanziamenti di 100 milioni fino all'anno 1983 e di 90 milioni fino all'anno 1988.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.
(Disposizioni finanziarie per i contributi in Capitale)

All'onere complessivo di 800 milioni di cui all'articolo 12, nn. 3) e 4), nonche' all'onere di 300 milioni di cui al penultimo comma dello stesso articolo, ricadente nell'anno 1974, si provvede mediante l'accensione di un mutuo, dell'ammontare di 1.100 milioni, alle migliori ,condizioni di tasso e di durata possibili, da estinguere in semestralita' costanti posticipate. La Giunta Regionale e' autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1974 sara' conseguentemente istituito il capitolo n. 102, con la denominazione "Provento del mutuo autorizzato per il finanziamento, di contributi in capitale nelle spese relative ad investimenti nel settore del turismo e dell'industria alberghiera" e con lo stanziamento di 1.100 milioni.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 saranno istituiti:
il capitolo n. 1373, con la denominazione "Contributi in capitale nelle spese, di importo non superiore a 20 milioni, per opere, impianti e servizi complementari, concernenti il turismo e l'industria alberghiera" e con lo stanziamento di 500 milioni;
il capitolo n. 1374, con la denominazione "Contributi in capitale nella spesa per le opere di arredamento o di rinnovo dell'arredamento, degli esercizi del turismo e dell'industria alberghiera" e con lo stanziamento di 300 milioni;
il capitolo n. 1375, con la denominazione "Contributi rateali, della durata di 5 anni, per investimenti nel settore del turismo e dell'industria alberghiera di importo non superiore a 60 milioni, oppure fino alla concorrenza di 60 milioni per le iniziative di investimento di maggior importo" e con lo stanziamento di 300 milioni.
Per la copertura del residuo onere di 1.200 milioni, per le rate del contributo in capitale di cui all'articolo 12, penultimo comma, della presente legge, la Giunta Regionale e' autorizzata ad accendere ulteriori mutui, dell'ammontare di 300 milioni, per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978. Negli stati di previsione dell'entrata di tali anni sara' conseguentemente istituito il capitolo n. 103, con la denominazione "Provento del mutuo autorizzato a copertura della rata di contributo quinquennale per investimenti, non finanziati da prestiti, nel settore del turismo e dell'industria alberghiera" e con lo stanziamento di 300 milioni; negli stati di previsione della spesa per gli anni medesimi sara' iscritto il capitolo n. 1375, con la denominazione e con lo stanziamento di cui al 3° comma.
A partire dall'anno 1975, e fino alla completa estinzione dei mutui di cui al 1° ed al 4° comma, negli stati di previsione della spesa saranno istituiti il capitolo n. 940, con la denominazione "Quota interessi per l'ammortamento dei mutui autorizzati a copertura delle rate relative ai contributi in capitale per investimenti, non finanziati da prestiti, nel settore del turismo e dell'industria alberghiera", nonche' il capitolo n. 1416 con la denominazione "Quote capitali per l'ammortamento dei mutui autorizzati a copertura delle rate relative ai contributi in capitale per investimenti, non finanziati a prestiti, nel settore del turismo e dell'industria albergheria" e con stanziamenti pari alle rispettive quote di semestralita' scadenti in ciascuno degli anni medesimi.
Ai maggiori oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui ai, precedenti commi, valutati in 160 milioni per l'anno 1975, in 320 milioni per l'anno 1976, in 480 milioni per l'anno 1977, in 640 milioni per l'anno 1978, e in 800 milioni per gli anni 1979 e successivi si fara' fronte con l'intera disponibilita' derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1975, dell'onere ,di 200 milioni ,di cui all'art. 10, 2° comma, della legge regionale 6 maggio 1974, n. 13, nonche' con una quota, pari a 600 milioni, della disponibilita' residua, di 650 milioni, derivante dalla cessazione, a partire dallo stesso anno 1975, degli oneri di cui al capitolo n. 1220 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.