Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 29 luglio 1974, n. 21.

Interventi per la promozione dell'assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili ed ai minori, nonche' per il funzionamento di centri di incontro per gli anziani.

(B.U. 6 agosto 1974, n.31)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.
(Principi generali)

La Regione, in attesa della riforma dei servizi sociali, al fine di promuovere servizi alternativi rispetto all'accoglimento in istituto, favorendo la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale degli anziani, degli inabili e dei minori in contingente situazione di carente assistenza familiare, eroga contributi a Comuni, Consorzi di Comuni e Comunita' montane.
I contributi sono assegnati in proporzione agli oneri assunti per l'attivita' di aiuto domestico e per l'assistenza infermieristica domiciliare, svolte da collaboratrici familiari e da personale infermieristico, nonche' per le spese di gestione di centri di incontro per gli anziani.

Art. 2.
(Enti beneficiari)

I contributi possono essere concessi a Comuni e Consorzi di Comuni con popolazione complessiva superiore a 15 mila abitanti, Comunita' montane e Consorzi di almeno otto Comuni che dimostrino di aver istituito il servizio sociale professionale.

Art. 3.
(Servizio di assistenza domiciliare)

Il servizio di assistenza domiciliare all'anziano, all'inabile ed al minore costituisce un'alternativa all'accoglimento degli stessi in ambienti comunitari.
Il contributo della Regione per il servizio di cui al precedente comma e' determinato entro la misura massima del 60% del costo del personale di cui all'art. 1.

Art. 4.
(Centri di incontro)

I centri di incontro per gli anziani devono essere organizzati a livello residenziale e fornire servizi integrati di ristoro e di animazione. Tali centri devono essere, di norma, attigui od annessi ad altri centri sociali, ricreativi o culturali.
Il contributo della Regione e' determinato entro la misura massima del 50% del costo di gestione costituito dalle spese relative al personale, all'affitto, al riscaldamento ed alla manutenzione ordinaria dei locali.

Art. 5.
(Modalita' di gestione)

Gli Enti, di cui all'art. 1, possono effettuare ,i servizi di cui agli artt. 3 e 4 sia con gestione diretta, sia mediante convenzione con Enti ed Istituzioni pubbliche e private. Gli stessi Enti per la gestione dei servizi previsti dalla presente legge, si avvalgono della partecipazione di rappresentanti degli utenti e delle formazioni sociali organizzate nel territorio.

Art. 6.
(Procedure)

Gli Enti interessati, per essere ammessi ai contributi previsti dalla presente legge, devono presentare, entro il 30 settembre dall'anno precedente a quello per il quale il contributo viene richiesto, domanda al Presidente della Giunta Regionale, corredata da analitica documentazione, dimostrativa della tipologia del servizio, del numero e della qualifica del personale addetto, nonche' dell'onere di spesa relativa.
Sulla scorta degli elementi, di cui , la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, determina l'entita' dei contributi a favore degli Enti che possono essere ammessi al beneficio, in base ai seguenti criteri di priorita':
l) Percentuale del numero degli assistiti sul totale della popolazione residente;
2) Indice di invecchiamento della popolazione;
3) Popolazione residente.
Le richieste di contributo relative all'anno 1974 devono essere inviate entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Ogni anno, entro il 31 marzo, gli Enti ammessi ai contributi, devono inviare all'Amministrazione Regionale il conto consuntivo, accompagnato da una relazione sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente.

Art. 7.
(Norme in deroga)

Per i Comuni ed i Consorzi di Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono direttamente con appositi stanziamenti nel proprio bilancio servizi disciplinati dagli articoli precedenti, si prescinde dai limiti stabiliti all'art. 2.
Le collaboratrici familiari, il personale infermieristico e dei centri di incontro che, alla suddetta data, siano alle dipendenze dei Comuni, dei Consorzi di Comuni e delle Comunita' montane, in base a formali provvedimenti, possono essere inquadrati nei ruoli organici, con le modalita' previste dai singoli regolamenti, in deroga ai limiti d'eta'.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 400 milioni per l'anno 1974 e di 800 milioni per ciascuno degli anni 1975 e successivi.
All'onere di 400 milioni per l'anno 1974 si fa fronte con una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa ed istituendo, nello stato di previsione medesimo, il capitolo n. 530, con la denominazione "Contributi ad enti locali nelle spese per l'assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili ed ai minori, nonche' per il funzionamento di centri di incontro per gli anziani" e con lo stanziamento di 400 milioni.
Al maggior onere di 400 milioni, ricadente nell'anno 1975 ed in quelli successivi, si fara' fronte con una quota, di pari ammontare, della residua disponibilita', di 1560 milioni, derivante dalla cessazione dell'onere di cui al capitolo n. 1220 del bilancio per l'anno 1974; nello stato di previsione della spesa del bilancio dei corrispondenti anni sara' iscritto il capitolo n. 530, con la denominazione indicata nel secondo comma e con lo stanziamento di 800 milioni.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.