Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 2 luglio 1974, n. 18.

Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura.

(B.U. 11 luglio 1974, suppl. al n. 27)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.

E' autorizzato, per l'anno 1974, il limite d'impegno di 2.800 milioni ai fini della concessione, nella misura e con le modalita' di cui agli articoli 9 e 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, del contributo negli interessi sui mutui trentennali relativi a strutture zootecniche, case di abitazione per coltivatori diretti, altri miglioramenti fondiari e alle strutture zootecniche associative di produzione, nonche' sui mutui trentennali integrativi per le strutture agricole e zootecniche associative di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, con estensione del contributo medesimo ad un periodo massimo di preammortamento di un biennio.

Art. 2.

E' autorizzato, per l'anno 1974, il limite d'impegno di 500 milioni ai fini della concessione, nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, del contributo negli interessi dei mutui trentennali per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

E' autorizzato, per l'anno 1974, il limite d'impegno di 350 milioni ai fini della concessione, nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di contributi costanti quinquennali per i prestiti relativi all'acquisto di bestiame ed attrezzature zootecniche.

Art. 4.

"E' autorizzata per l'anno 1974 la spesa di L. 500 milioni per la concessione, nella misura e con le modalita' di cui all'art. 15 della legge 27-10-1966 n. 910, di contributi in conto capitale per promuovere ed incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento delle coltivazioni arboree, erbacee e frutticole".

Art. 5.

"E' autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di 1000 milioni per la concessione, nella misura e con le modalita' di cui all'art. 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonche' alle altre norme legislative che vi sono richiamate, di contributi in capitale per opere di miglioramento fondiario e di bonifica integrale e montana".

Art. 6.

I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961 n. 454 ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966 n. 910.

Art. 7.

Agli oneri di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, valutati in 3.650 milioni per l'anno 1974, si provvede utilizzando una quota, di pari ammontare, dell'assegnazione spettante alla Regione Piemonte in base al riparto, per lo stesso anno 1974, del fondo per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, lo stanziamento di cui al capitolo n. 1401 sara' ridotto di una quota pari a 3.650 milioni, la quale sara' iscritta:
- per la parte di 2.800 milioni nel capitolo n. 1332, "Contributi costanti trentennali negli interessi sui mutui relativi a strutture zootecniche, case di abitazione per coltivatori diretti, altri miglioramenti fondiari e strutture zootecniche associative di produzione, nonche' negli interessi sui mutui integrativi per le strutture agricole e zootecniche associative di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti";
- per la parte di 500 milioni, nel capitolo n. 1333, "Contributi costanti trentennali negli interessi sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina";
- per la parte di 350 milioni, nel capitolo n. 1336, "Contributi costanti quinquennali negli interessi sui prestiti relativi all'acquisto di bestiame ed attrezzature zootecniche".
Agli oneri relativi alle conseguenti annualita', valutati in 3.650 milioni per ciascuno degli anni dal 1974 al 1978, in 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 1979 al 2003 ed in 2.800 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si fara' fronte mediante l'iscrizione di tali somme nei capitoli n. 1332, 1333 e 1336 del bilancio dei corrispondenti anni, a valere sulla quota spettante alla Regione Piemonte in base al riparto del fondo relativo al finanziamento dei piani regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
All'onere di 500 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 4 della presente legge, si provvede con lo stanziamento, di pari importo, di cui al capitolo n. 1330 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974.
All'onere di 1000 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 5 della presente legge, si provvede con lo stanziamento, di pari ammontare, di cui al capitolo n. 1331 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.