Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 2 luglio 1974, n. 17.

Interventi regionali per il miglioramento ed il potenziamento della zootecnia.

(B.U. 9 luglio 1974, n. 27)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Art. 1.
(Finalita')

La Regione Piemonte attua interventi per la salvaguardia, lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico e per l'incremento della produzione della carne, concedendo agli imprenditori agricoli, singoli ed associati, contributi, incentivi ed agevolazioni creditizie.
Le agevolazioni possono essere estese, nelle ipotesi previste dalla legge, ad altri tipi di allevamento oltreche' a quello bovino.
Gli interventi devono essere conformi alle indicazioni dei piani di sviluppo delle Comunita' Montane e dei piani zonali, ove esistenti.

Art. 2.
(Beneficiari Territori)

Ai fini della presente legge e' considerato imprenditore agricolo chi esercita professionalmente l'agricoltura, impegnando la propria attivita' in modo prevalente nell'azienda agricola che conduce.
E' comunque riservata la priorita' ai titolari di impresa familiare diretto-coltivatrice che sono iscritti negli elenchi ai sensi delle leggi 22-11-1954, numero 1136 e 9-1-1963, n. 9 e alle cooperative od altre forme associative costituite in prevalenza da chi assuma la qualifica di imprenditore agricolo definita nel presente articolo.
Gli interventi previsti dalla presente legge sono riservati ad allevatori le cui aziende abbiano una capacita' produttiva di almeno il 60% o il 40% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato, se poste rispettivamente in pianura od in collina e montagna.
Sono considerate zone di montagna quelle definite come tali dalla legge 25-7-1952, n. 991 e successive modificazioni; zone di collina quelle cosi' classificate nei Decreti Ministeriali 7-11-1961 e 23-3-1963 che potranno essere modificate con provvedimento del Consiglio Regionale su proposta della Giunta; zone di pianura le restanti.
La destinazione agricola delle strutture ed attrezzature realizzate con le agevolazioni previste dalla presente legge, non puo' essere mutata per un periodo di almeno 10 anni dalla data degli accertamenti di avvenuta esecuzione.

Art. 3.
(Agevolazioni creditizie per l'acquisto di bestiame)

Agli imprenditori agricoli singoli o associati, che per gli allevamenti interessati aderiscono ai piani di bonifica sanitaria per la tubercolosi e per la brucellosi a norma delle leggi vigenti, sono concessi contributi in conto interessi su prestiti quinquennali per l'acquisto di giovane bestiame bovino da destinare alla riproduzione, proveniente da stalle indenni da tubercolosi ed immuni da brucellosi.
A favore di imprenditori agricoli singoli o associati sono pure concessi contributi in conto interessi su prestiti biennali per l'acquisto di giovane bestiame da destinare all'ingrasso.
L'agevolazione di cui al comma precedente e' accordata per un numero di vitelli pari al bestiame femminile posseduto ed in eta' di riproduzione e comunque non superiore a cinquanta capi annui per ogni imprenditore.
L'interesse annuale a carico dei beneficiari e' stabilito nella misura del 3%, restando a carico dell'Amministrazione regionale la differenza tra tale tasso e quello praticato dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.

Art. 4.
(Premi per l'allevamento di bestiame bovino femminile)

Agli imprenditori agricoli singoli o associati delle zone di montagna e di collina sono concessi premi per ogni vitella nata in azienda o eccezionalmente acquistata entro i primi 4 mesi di vita e portata sino al parto o all'eruzione dei denti picozzi da adulto.
I benefici possono essere estesi alle zone di pianura per gli allevamenti di razza bovina piemontese e delle altre razze idonee alla produzione di carne.
Il bestiame deve risultare immune da tubercolosi e da brucellosi e deve fare parte di allevamento sottoposto ai piani di bonifica sanitaria per la tubercolosi e la brucellosi a norma delle leggi vigenti .
L'indennizzo e' di L. 70.000 per capo. Inoltre, senza limitazione di zona e di razza, puo' essere concesso un premio di L. 40.000 per ogni vitella nata da vacche iscritte al libro genealogico.
Puo' essere altresi' concesso un indennizzo di Lire 30.000 per le vitelle nate da vacche di razza piemontese utilizzate per le prove di progenie.

Art. 5.
(Premio per sostituzione del bestiame infetto abbattuto)

A favore degli imprenditori agricoli singoli od associati che aderiscono ai piani di bonifica sanitaria, vengono concessi premi da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 70.000 per ogni capo sano sostituito al capo abbattuto in esecuzione del piano di risanamento.

Art. 6.
(Mutui per strutture ed attrezzature)

A favore di imprenditori agricoli singoli od associati sono concessi contributi in conto interessi per l'assunzione di mutui ventennali con istituti esercenti il credito agrario per la realizzazione delle seguenti opere:
1 - Costruzione, ampliamento ed ammodernamento di organici complessi per l'allevamento zootecnico, ivi comprese le attrezzature fisse, l'approvvigionamento idrico e l'allacciamento elettrico.
Il contributo e' pure ammesso per l'acquisto di complessi esistenti, se integrabili, per ubicazione e caratteristiche con le aziende.
Gli stessi contributi vengono estesi agli affittuari, qualora si tratti di imprenditori agricoli di cui all'art. 2 della presente legge, per la realizzazione delle opere previste dal presente articolo, in conformita' al Titolo II della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e successive modificazioni.
2 - Costituzione e ricomposizione, ripristino e miglioramento di alpeggi, pascoli e prati-pascoli, ivi comprese la costruzione e la dotazione delle attrezzature fisse e degli impianti di cui al comma 1°, le infrastrutture essenziali per i collegamenti stradali o di altro tipo. Il contributo e' pure concesso agli Enti Locali e ad altri Enti che siano proprietari dei fondi necessari, per realizzare le iniziative di cui sopra o ne abbiano la disponibilita' almeno novennale. Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari e' stabilito nella misura del 3%. Resta a carico dell'amministrazione regionale la differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli Istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3%.

Art. 7.
(Contributi e mutui integrativi per strutture e attrezzature zootecniche)

Alle Cooperative agricole e loro Consorzi ed alle imprese agricole associate possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50% della spesa occorrente per la realizzazione o l'ammodernamento di stalle sociali e centri di allevamento di bestiame femminile da rimonta, ivi compreso l'onere per l'acquisto dei terreni necessari all'insediamento degli impianti, per le infrastrutture, nonche' per gli impianti di depurazione degli scarichi.
Sulla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in conto capitale puo' essere concesso un contributo in conto interessi per l'accensione di mutui ventennali con istituti esercenti il credito agrario.
Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari e' stabilito nella misura del 3%. Resta a carico dell'Amministrazione regionale la differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli Istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3%.
Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono pure concesse per l'acquisto di idonei complessi esistenti.

Art. 8.
(Contributi e mutui integrativi per strutture ed attrezzature zootecniche di trasformazione e commercializzazione)

Alle Cooperative agricole e loro Consorzi possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50% della spesa occorrente per la realizzazione, l'ammodernamento e lo sviluppo di organici complessi di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici, ivi compreso l'onere per l'acquisto delle aree necessarie all'insediamento degli impianti e per le relative attrezzature, nonche' per gli impianti di depurazione degli scarichi.
Sulla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in conto capitale e' concesso un contributo in conto interessi per l'accensione di mutui ventennali con istituti esercenti il credito agrario.
Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari e' stabilito nella misura del 3%. Resta a carico dell'Amministrazione regionale la differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli Istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3%.
Le agevolazioni di cui ai commi precedenti possono essere concesse per l'acquisto di idonei complessi esistenti.

Art. 9.
(Centri di allevamento)

Agli imprenditori agricoli associati che istituiscono anche a fine del risanamento dei loro rispettivi allevamenti, centri di allevamento per un minimo di 80 capi di bestiame bovino femminile, nato nelle loro stalle o acquistato entro il 4 mese di vita, possono essere concessi contributi fino alla misura massima dell'80% in pianura e del 100% in montagna e collina delle spese annue di gestione del centro, riconosciute ammissibili dalla Regione.
Sono escluse da tali spese quelle occorrenti per l'alimentazione del bestiame.
Le bovine devono essere mantenute nel centro sino al primo parto o a gravidanza accertata e sono sottoposte a verifiche sanitarie, sia preventive, sia alla conclusione della fase di allevamento, per garantire che siano indenni da tubercolosi ed immuni da brucellosi.
Le agevolazioni di cui al presente articolo, in assenza di iniziative private, potranno essere concesse alle Comunita' Montane ed all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, qualora l'iniziativa rientri nelle loro competenze e dispongano dei terreni necessari per la produzione alimentare prevista dall'art. 2 e qualora la gestione sia assicurata con la partecipazione degli allevatori associati.

Art. 10.
(Contributi per la monticazione)

Agli imprenditori agricoli singoli od associati sono concessi contributi per la monticazione del bestiame che sia sano ai sensi delle vigenti norme sanitarie.
Il contributo e' erogato fino alla misura massima di lire 20.000 per ogni capo bovino.
Alle Comunita' Montane e agli Enti Locali puo' inoltre essere concesso un contributo annuo fino alla misura dell'80 per cento della spesa occorrente per l'acquisizione in affitto dei terreni gia' destinati o destinabili a pascolo, per la costituzione di validi comprensori di alpeggio o pascolo da subconcedere ad allevatori associati, aventi i requisiti previsti dall'art. 2.

Art. 11.
(Fecondazione artificiale)

La Regione puo' assumere l'onere della concessione gratuita di seme di riproduttori idonei per la fecondazione artificiale del bestiame di tutte le razze.
Per le zone di montagna e di collina, gia' definite nell'articolo 2, puo' assumere altresi' l'onere delle prestazioni occorrenti per l'inseminazione.
Per il bestiame bovino di razza piemontese e di altre razze da carne la Regione puo' assumere l'intero onere per la concessione gratuita del seme e le prestazioni di inseminazione; in tutto il territorio regionale.
Alle associazioni di allevatori, ad Enti Locali e Comunita' Montane che concorrano nell'organizzazione del servizio, possono essere concessi contributi fino alla misura del 50 per cento del costo, per l'acquisto di attrezzature anche mobili e contenitori per la conservazione del seme congelato destinato alla fecondazione artificiale.
Per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo gli allevamenti devono essere sottoposti alla profilassi di Stato per la tubercolosi e brucellosi.

Art. 12.
(Contributi acquisto attrezzature mobili)

Agli imprenditori agricoli associati e' concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50% per l'acquisto di attrezzature mobili per la refrigerazione ed il trasporto del latte.

Art. 13.
(Contributo acquisto riproduttori maschi)

Agli imprenditori agricoli singoli od associati, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30% della spesa massima di L. 800.000 per l'acquisto di riproduttori maschi da destinare alla monta.
Il contributo di cui al comma precedente, non e' comulabile con le provvidenze di cui all'art. 3.
I riproduttori devono essere sani, provenire da stalle dichiarate indenni ed essere destinati ad allevamenti pure indenni ai sensi delle vigenti disposizioni sulla profilassi di Stato e muniti di regolare certificato di abilitazione a norma della legge 3 febbraio 1963, n. 126.

Art. 14.
(Agevolazioni per altri allevamenti)

Le agevolazioni previste all'articolo 3, all'articolo 6, all'articolo 7, all'articolo 8 e all'articolo 13 della presente legge possono essere estesi agli allevamenti ovini, caprini ed equini.
Le stesse agevolazioni possono essere concesse a Cooperative lattiero-casearie o ad altre forme associative costituite da imprenditori agricoli, per l'allevamento di suini ai fini dell'utilizzazione dei sottoprodotti della lavorazione del latte.

Art. 15.
(Fondo interbancario di garanzia Fidejussione)

I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario di garanzia" di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
Agli affittuari coltivatori diretti che usufruiscono delle facolta' ad essi riconosciute dalla legge 11 febbraio 1971 n. 11, e successive modificazioni e alle cooperative e loro consorzi per le strutture ed attrezzature zootecniche di produzione, trasformazione e commercializzazione di cui agli artt. 7 e 8, che non siano in grado di prestare agli Istituti di credito mutuanti sufficienti garanzie, ,per la stipulazione dei mutui previsti alla presente legge, puo' essere concessa da parte dell'Amministrazione Regionale garanzia fidejussoria per la differenza tra l'ammontare del mutuo compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale della garanzia offerta maggiorata del valore del concorso regionale nel pagamento degli interessi, attualizzato al tasso lordo del mutuo.
La garanzia fidejussoria regionale interviene allorquando gli Istituti mutuanti hanno dimostrato di aver ottenuto, se operante, l'intervento sussidiario del "Fondo Interbancario di garanzia" di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e di aver esperito tutte le procedure di riscossione coattiva sui beni dei mutuari inadempienti.

Art. 16.
(Procedure Collaborazione)

Le istanze per ottenere i benefici previsti dalla presente legge devono essere presentate per l'istruttoria agli uffici periferici indicati dalla Giunta Regionale.
La concessione delle agevolazioni viene deliberata dalla Giunta Regionale.
L'Amministrazione Regionale per l'attuazione della presente legge puo' avvalersi degli Uffici di Enti Locali e della collaborazione degli stessi e di altri Enti, nonche' di Associazioni ed Istituzioni interessate, convenendo i relativi rimborsi di spesa.
Il limite di spesa stabilito con D.M. 21 luglio 1958, numero 32635, viene elevato da 30 milioni a 100 milioni, al di sopra del quale, a norma dell'art. 4 della legge 2 giugno 1930, n. 755 occorre richiedere il parere dell'Ufficio del Genio Civile per i progetti di fabbricati rurali isolati.
Parimenti il limite di spesa viene elevato da 50 a 150 milioni di lire al di sopra del quale, a norma dell'art. 40 comma 6° della legge 27 ottobre 1966, n. 910, i progetti di opere di miglioramento fondiario devono essere sottoposti al parere dell'Ufficio del Genio Civile.
Tale Ufficio, inoltre, con propri funzionari, prende parte agli accertamenti di avvenuta esecuzione dei lavori collegialmente con i funzionari degli Uffici dell'agricoltura e delle foreste.
Gli Uffici del Genio Civile emetteranno il parere sui progetti di cui ai commi 4° e 5° entro 30 giorni dalla data di richiesta da parte degli Ispettorati competenti. Trascorso tale termine i progetti si intendono approvati.

Art. 17.
(Divieto di cumulo)

Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre previste per le stesse finalita'.

Art. 18.
(Spese generali)

Le spese generali per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono fissate nella misura massima del 2% dei limiti di impegno di cui all'art. 19, nonche' delle spese autorizzate ai sensi dell'art. 21, 1° comma, e dell'art. 22, 1° comma; tali spese comprendono anche il rimborso degli oneri sostenuti dagli Enti, Associazioni ed Istituzioni di cui all'art. 16.

Art. 19.
(Disposizioni finanziarie per le agevolazioni creditizie)

Per la concessione delle agevolazioni creditizie stabilite dalla presente legge sono autorizzati, in ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976, i limiti d'impegno di 300 milioni per i contributi sui prestiti quinquennali di cui all'art. 3, 1° comma, di 200 milioni per i contributi sui prestiti biennali di cui all'art. 3, 2° comma, di 1.000 milioni per i contributi sui mutui ventennali di cui all'art. 6, di 100 milioni per i contributi sui mutui integrativi ventennali di cui all'articolo 7, 2° comma, e di 100 milioni per i contributi sui mutui integrativi ventennali di cui all'art. 8, 2° comma, con estensione dei contributi per i mutui ventennali ad un periodo di preammortamento di un biennio.
Sono conseguentemente autorizzate le annualita' di spesa nella misura complessiva di 1.700 milioni per l'anno 1974, di 3.400 milioni per l'anno 1975, di 4.900 milioni per l'anno 1976, di 4.700 milioni per l'anno 1977, di 4.500 milioni per l'anno 1978, di 4.200 milioni per l'anno 1979, di 3.900 milioni per l'anno 1980, di 3.600 milioni per ciascuno degli anni dal 1981 al 1995, di 2.400 milioni per l'anno 1996 e di 1.200 milioni per l'anno 1997.
All'onere di 1.700 milioni per l'anno 1974 si provvede con una quota, di pari ammontare, della somma ripartita a favore della Regione Piemonte, per lo stesso anno, ai sensi della legge 7 agosto 1973, n. 512. Nel relativo stato di previsione della spesa sara' conseguentemente istituito il capitolo n. 1343, con la denominazione "Interventi regionali per il miglioramento ed il potenziamento della zootecnia. Contributi costanti per i prestiti biennali, quinquennali e ventennali" e con lo stanziamento di 1.700 milioni; lo stanziamento di cui al capitolo n. 1402 sara' corrispondentemente ridotto ad una quota di pari ammontare. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Agli oneri ricadenti negli esercizi dal 1975 al 1997 si fara' fronte iscrivendo nei corrispondenti bilanci il capitolo numero 1343, con stanziamenti pari alle somme per essi indicate nel 2° comma, a valere sulla quota di assegnazione dei fondi di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 512, per l'anno 1975, e sulla quota di riparto del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli anni 1976 e successivi.
Le somme non impegnate in un esercizio finanziario possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.

Art. 20.
(Disposizioni finanziarie per la prestazione di garanzia)

Per la concessione della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 15, secondo comma, della presente legge e' autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 1974, di 200 milioni per l'anno 1975, di 300 milioni per gli anni dal 1976 al 1995, di 200 milioni per l'anno 1996 e di 100 milioni per l'anno 1997.
All'onere di 100 milioni per l'anno 1974 si provvede con una quota, di pari ammontare, della somma ripartita a favore della Regione Piemonte, per l'anno medesimo, ai sensi della legge 7 agosto 1973, n. 512. Nel relativo stato di previsione della spesa sara' conseguentemente istituito il capitolo n. 1344, con la denominazione "Prestazione di garanzia ai mutui ventennali di cui agli interventi per il miglioramento ed il potenziamento della zootecnia" e con la dotazione di 100 milioni; lo stanziamento di cui al capitolo n. 1402 sara' corrispondentemente ridotto di una quota di pari ammontare. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Agli oneri ricadenti negli esercizi dal 1975 al 1977 si fara' fronte iscrivendo, nei corrispondenti bilanci, il capitolo n. 1344, come sopra denominato e con gli stanziamenti indicati nel primo comma, a valere sulla quota di assegnazione, dei fondi di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 512, per l'anno 1975, e sulla quota di riparto del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli anni 1976 e successivi.

Art. 21.
(Disposizioni finanziarie per gli incentivi in capitale)

Per la concessione dei premi e degli indennizzi di cui all'art. 4 della presente legge e' autorizzata la spesa di 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976.
All'onere di 5.000 milioni per l'anno 1974 si provvede con una quota, di pari ammontare, della somma ripartita a favore della Regione Piemonte, per l'anno medesimo, ai sensi della legge 7 agosto 1973, n. 512. Nel relativo stato di previsione della spesa sara' istituito il capitolo n. 1345, con la denominazione "Interventi regionali per il miglioramento ed il potenziamento della zootecnia. Premi ed indennizzi per l'allevamento di bestiame bovino femminile" e con la dotazione di 5.000 milioni; lo stanziamento di cui al capitolo n. 1402 sara' corrispondentemente ridotto di una quota di pari ammontare. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Agli oneri di 5.000 milioni per gli anni 1975 e 1976 si fara' fronte iscrivendo nei relativi bilanci il capitolo n. 1345, come sopra denominato e con lo stanziamento di cui al precedente comma, a valere sulle somme che risulteranno ripartite per tali anni, a favore della Regione Piemonte, sul fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Le somme non impegnate in un esercizio finanziario potranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.

Art. 22.
(Disposizioni finanziarie per gli incentivi in capitale da realizzare con mutui o con prestiti regionali)

Per la concessione delle altre provvidenze stabilite nella presente legge sono autorizzate, per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977, le seguenti spese:
2.400 milioni per gli interventi di cui all'articolo 5;
2.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 7, primo comma;
2.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 8, primo comma;
250 milioni per gli interventi di cui all'articolo 9;
1.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 10;
1.600 milioni per gli interventi di cui all'articolo 11;
650 milioni per gli interventi di cui all'articolo 12;
200 milioni per gli interventi di cui all'articolo 13.
Agli oneri di 10.100 milioni per ciascuno degli anni 1975,1976 e 1977 si provvedera' mediante l'accensione di mutui o di prestiti di pari importo, alle migliori condizioni di tasso e di durata. La Giunta regionale e' autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui o i prestiti predetti, sentita la Commissione Programmazione e Bilancio del Consiglio Regionale.
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1975 sara' istituito il capitolo n. 94, con la denominazione "Provento delle operazioni finanziarie a copertura di spese relative ad interventi in capitale per il miglioramento ed il potenziamento della zootecnia" e con la dotazione di 10.100 milioni. Nel corrispondente stato di previsione della spesa sara' istituito il capitolo n. 1346, con la denominazione "Interventi regionali per il miglioramento ed il potenziamento della zootecnia. Contributi in capitale" e con lo stanziamento di 10.100 milioni.
Negli stati di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 1976 e 1977 saranno rispettivamente istituiti il capitolo n. 96 e n. 98 con la denominazione e con la dotazione di cui al precedente comma. Nei corrispondenti stati di previsione della spesa gli stanziamenti di cui al capitolo n. 1346 saranno stabiliti nell'ammontare di 10.100 milioni.
Agli oneri derivanti dall'ammortamento delle operazioni finanziarie di cui al 2° comma, valutati in 1.500 milioni per l'anno 1975, in 3.000 milioni per l'anno 1976, in 4.500 milioni per gli anni dal 1977 al 1994, in 3.000 milioni per l'anno 1995 ed in 1.500 milioni per l'anno 1996, si fara' fronte iscrivendo nei corrispondenti bilanci appositi capitoli di spesa riguardanti gli interessi passivi e le quote di capitale, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti nei relativi anni, a valere sulla quota che risultera' ripartita a favore della Regione Piemonte, nei relativi anni medesimi, sul fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 23.
(Disposizioni finanziarie per le spese generali)

Per le spese generali di cui all'articolo 18 della presente legge e' autorizzata la spesa di 200 milioni per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976.
All'onere per l'anno 1974 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1401 del relativo stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1347, con la denominazione "Interventi regionali per il miglioramento ed il potenziamento della zootecnia. Oneri generali per l'attuazione degli interventi" e con la dotazione di 200 milioni. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Agli oneri ricadenti negli anni 1975 e 1976 si fara' fronte iscrivendo nei relativi bilanci il capitolo n. 1347, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma, a valere sulle quote del fondo cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che risulteranno ripartire, per tali anni, a favore della Regione Piemonte.
Le somme non impegnate in un esercizio finanziario possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.