Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 6 maggio 1974, n. 15.

Contributo alle imprese private per le spese di acquisto di autobus nuovi.

(B.U. 15 maggio 1974, n.19)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

Per stimolare un programma straordinario di investimenti in materiale rotabile la Regione Piemonte puo' concedere alle imprese private esercenti autoservizi di linea di concessione regionale, un contributo finanziario pari al massimo al 30% della spesa di acquisto di autobus nuovi.
Il contributo sara' concesso per gli autobus acquistati negli esercizi 1974 e 1975 e destinati a servizi di linea, sulla base della somma risultante da documenti di acquisto e fino ad un massimo di L. 9.000.000 per gli autobus e 12.000.000 per gli autosnodati.

Art. 2.

Il contributo potra' essere accordato solo nel caso che il conto di esercizio dell'anno precedente a quello di acquisto degli autobus, comprensivo dei contributi ricevuti a titolo di esercizio, di competenza dell'anno stesso, risulti passivo per tutto il complesso delle autolinee ordinarie di granturismo ed internazionali concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.
In caso di pubblicizzazione la quota di investimenti sovvenzionata ai sensi della presente legge non potra' essere conteggiata ai fini dell'indennizzo.

Art. 3.

Il contributo di cui all'art. 1 e' cumulabile con quello per il rinnovo del materiale rotabile di cui alla Legge Regionale 20 agosto 1973, n. 22, purche' il complesso dei contributi non superi il totale dell'investimento effettuato; in tal caso, i contributi di cui alla presente legge vengono ridotti, fino alla concorrenza della somma degli investimenti effettuati.

Art. 4.

Le domande per la concessione del contributo dovranno essere indirizzate alla Giunta Regionale e presentate alla Direzione Compartimentale dei Trasporti in Concessione, allegando per ciascun veicolo acquistato i documenti di acquisto. Le domande, sotto pena di decadenza, dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della scadenza dell'esercizio cui si riferisce il contributo richiesto.
Saranno ammessi a contributo i veicoli che dalle caratteristiche tecniche iscritte sulla carta di circolazione risulteranno essere autobus collaudati per servizi di linea ordinari ed acquistati entro l'anno per il quale viene chiesto il contributo.
L'ammontare del contributo sara' determinato sulla base della fattura di acquisto, che verra' raffrontata con il listino dei prezzi delle principali case costruttrici degli autoveicoli.
Ai fini dell'attuazione dell'art. 2, secondo comma, della presente legge, la Direzione Compartimentale dei Trasporti potra' con le modalita' che verranno indicate dal Conservatore del Pubblico Registro automobilistico, iscrivere il contributo concesso sulla carta di circolazione o sul foglio complementare.
La Direzione Compartimentale dei Trasporti potra' inoltre iscrivere il vincolo di cui all'articolo 25 della legge 28-9-1939 n. 1822 secondo il quale l'alienazione dell'autobus e' subordinata all'autorizzazione della Direzione Compartimentale Trasporti.
L'azienda dovra' altresi' presentare, sotto la propria responsabilita', un dettagliato conto economico del complesso delle autolinee per l'esercizio precedente a quello di acquisto. In merito a tale conto la Direzione Compartimentale Trasporti e' autorizzata ad effettuare presso l'azienda riscontri contabili e amministrativi per accertare la veridicita' e l'ammissibilita' dei dati forniti.
Le somme non assegnate in un esercizio finanziario potranno esserlo in quello immediatamente successivo.

Art. 5.

Alle aziende che nella istanza di contributo ne facciano esplicita richiesta, la Giunta Regionale puo' concedere un anticipo del 50% del contributo ammissibile.
Il pagamento degli acconti verra' eseguito in base alle singole richieste delle aziende.
La Giunta Regionale delibera l'assegnazione del contributo al termine di ogni esercizio. Nel caso in cui la somma dei contributi ammessi superi per ciascun esercizio il relativo stanziamento di bilancio, la liquidazione definitiva sara' disposta riducendo proporzionalmente tutti i contributi ammessi.
Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi e delle anticipazioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge e' autorizzata la spesa di 750 milioni, a cui si provvede con una quota, di pari ammontare, della somma derivante dal riparto del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1971, n. 281, per l'anno 1974, iscritto al capitolo n. 1401 del bilancio di previsione 1974.
Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso, sara' istituito il capitolo numero 1197, con la denominazione: "Contributi in capitale, alle imprese private esercenti autoservizi di linea di concessione regionale, nelle spese per l'acquisto di autobus nuovi" e con lo stanziamento di 750 milioni; lo stanziamento di cui al capitolo n. 1401, relativo al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, sara' contestualmente ridotto nella misura indicata nel precedente comma.
Gli oneri per l'attuazione della presente legge nell'anno 1975 saranno determinati con apposita legge regionale che ne stabilira' il relativo finanziamento.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.