Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 6 maggio 1974, n. 14.

Contributo agli enti locali e alle aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per l'acquisto di materiale rotabile.

(B.U. 14 maggio 1974, n. 19)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.

Per favorire un programma straordinario di investimenti in materiale rotabile, la Regione Piemonte puo' concedere, a partire dall'esercizio 1974, contributi in conto capitale alle aziende pubbliche o a partecipazione pubblica e agli Enti Locali.
I contributi vengono concessi:
a) alle aziende speciali di cui al T.U. approvato col R.D. 15-10-1925 n. 2578 e alle aziende a prevalente partecipazione pubblica che effettuino investimenti in materiale rotabile per servizi di linea urbani o extraurbani, sia automobilistici che filoviari;
b) agli Enti Locali, singoli o associati, che comunque effettuino investimenti per l'acquisto di materiale rotabile.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo sono stabiliti nella misura del 70% delle spese riconosciute ammissibili e sostenute per l'attuazione degli investimenti indicati nell'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

Gli Enti e le Aziende dovranno presentare alla Giunta Regionale, Direzione Compartimentale dei Trasporti, apposita istanza di contributo, corredata dalla documentazione necessaria alla istruttoria.
Dell'istruttoria delle domande e di ogni eventuale valutazione tecnico-finanziaria e' incaricata la Direzione Compartimentale Trasporti in Concessione.

Art. 4.

Le spese da ritenere ammissibili a contributo dovranno riferirsi esclusivamente ad acquisto di materiale rotabile idoneo ed indispensabile all'esercizio dei trasporti per il quale l'azienda o l'Ente siano legittimati.
All'istanza di cui al precedente articolo, deve essere allegata la dimostrazione della spesa effettivamente sostenuta con acclusa fotocopia autenticata del documento che legittima la circolazione e la proprieta' del materiale rotabile acquistato.
Le aziende o gli Enti di cui all'art. 1 sono altresi' tenuti a fornire ogni ulteriore delucidazione e documentazione che, in sede di istruttoria o di accertamenti diretti, il competente ufficio ritenesse necessario acquisire ai fini della determinazione del contributo da concedere.

Art. 5.

La concessione e l'erogazione dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Le somme non assegnate in un esercizio finanziario potranno esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 6.

I contributi di cui agli artt. 1 e 2 sono cumulabili con quelli per il rinnovo del materiale rotabile di cui alla Legge Regionale 20 agosto 1973 numero 22 o con benefici derivanti da eventuali leggi statali, purche' il complesso dei contributi non superi il totale degli investimenti effettuati; in tal caso i contributi di cui alla presente legge vengono ridotti fino alla concorrenza della somma globale degli investimenti effettuati.

Art. 7.

L'ammortamento relativo alle quote degli investimenti sovvenzionati ai sensi della presente legge sono esclusi dal computo delle sovvenzioni di esercizio assegnabili a norma della Legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e' autorizzata la spesa di 5 miliardi e 500 milioni, a cui si provvede con una quota, di pari ammontare, della somma derivante dal riparto del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1971, n. 281, per l'anno 1974, iscritto al capitolo n. 1401 del bilancio di previsione 1974.
Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso sara' istituito il capitolo numero 1195, con la denominazione: "Contributi in capitale agli Enti locali, alle Aziende speciale di cui al testo unico approvato con il R.D. 15 ottobre 1925, numero 2578, ed alle Aziende a prevalente partecipazione pubblica, nella spesa per l'acquisto di materiale rotabile", con lo stanziamento di 5 miliardi e 500 milioni; lo stanziamento di cui al capitolo n. 1401 relativo al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, sara' contestualmente ridotto nella misura indicata nel precedente comma.
Gli oneri per l'attuazione della presente legge nell'anno 1975 ed in quelli successivi saranno determinati con apposita legge regionale che ne stabilira' il relativo finanziamento.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.