Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 24 aprile 1974, n. 12.

Istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.).

(B.U. 30 aprile 1974, n. 17)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Art. 1.

E' istituito, con sede in Torino, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.).
L'Ente e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

L'Ente regionale di sviluppo agricolo del Piemonte e' strumento operativo della Regione, per l'attuazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di settore per quanto riguarda l'agricoltura nel quadro della programmazione nazionale e della politica comunitaria, secondo le altre deliberazioni del Consiglio e le direttive della Giunta regionale.
L'Ente, per conseguire gli scopi istituzionali, si avvale dell'opera e della collaborazione di Enti, Istituti ed Uffici esistenti, stabilendo rapporti permanenti con le istituzioni universitarie del Piemonte e con gli Istituti di ricerca.
L'Ente Regionale di sviluppo agricolo, in particolare:
a) predispone proposte per la definizione, identificazione ed eventuale modificazione delle zone agricole;
b) redige i piani agricoli zonali, nell'osservanza delle seguenti modalita': stesura del progetto preliminare, esame dello stesso e sua elaborazione con la partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli, delle loro organizzazioni ed associazioni, e degli Enti locali, formazione del progetto conclusivo;
c) presta la propria opera, ove richiesta, alle Comunita' montane per la formazione dei piani agricoli di zona, facenti parte dei piani di sviluppo loro demandati per legge;
d) elabora programmi e piani per settori agricoli, per singole colture ed attivita' zootecniche, per la razionale utilizzazione delle acque e per il riordino delle utenze irrigue;
e) formula e concorre ad attuare programmi di ricomposizione fondiaria ed aziendale, secondo le indicazioni delle leggi di applicazione delle direttive comunitarie e le linee della politica agraria regionale, in conformita' degli scopi proposti dai piani di cui ai precedenti commi, ed interviene anche per agevolare singole iniziative per l'accorpamento e la formazione di organiche aziende agricole a conduzione familiare od associata;
f) concorre ad attuare i piani ed i programmi approvati svolgendo, di norma, attivita' di promozione, integrazione e coordinamento delle iniziative degli imprenditori agricoli singoli ed associati, ed in via straordinaria, supplendo alla carenza di loro iniziative;
g) predispone programmi per la realizzazione ed il miglioramento delle infrastrutture agricole e civili;
h) ha facolta' di prestare, su autorizzazione della Giunta Regionale e sulla base di un programma, garanzie fidejussorie ad imprenditori agricoli singoli ed associati per il finanziamento di opere e di iniziative essenziali per la realizzazione dei piani previsti da questa legge;
i) nell'esercizio dei compiti affidatigli, assicura la promozione ed il sostegno della cooperazione e dell'associazionismo economico, predisponendo anche opportune strutture ed impianti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
l) svolge ogni altra attivita' che, nel quadro dei compiti e delle finalita' assegnate all'Ente, sia richiesta dalla Giunta Regionale.

Art. 3.

Gli organi dell'Ente sono:
Il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
il Comitato esecutivo
il Collegio sindacale.

Art. 4.
(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' composto dal Presidente dell'Ente e da:
a) quattro rappresentanti degli imprenditori agricoli conduttori non coltivatori;
b) quindici rappresentanti dei coltivatori diretti di cui tre rappresentanti di organizzazioni minoritarie;
c) tre rappresentanti dei lavoratori agricoli;
d) cinque rappresentanti delle cooperative agricole e delle associazioni di produttori ed allevatori;
e) nove esperti di problemi agricoli da scegliere tra i dottori in agraria, i dottori in veterinaria e periti agrari ed altri tecnici ed economisti che si dedichino ad attivita' di studio e ricerca, di insegnamento e sperimentazione, di esercizio professionale direttamente riguardanti l'agricoltura.
I Consiglieri di cui alle lettere a), b), c), d), scelti su liste proposte rispettivamente dalle organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni piu' rappresentative e minoritarie ove richiesto, sono nominate con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta; i Consiglieri di cui alla lettera e) sono nominati con decreto del Presidente della Giunta, a seguito di elezione da parte del Consiglio Regionale, effettuata con voto limitato ai due terzi dei Consiglieri da nominare.
Il Direttore dell'Ente esercita le funzioni di Segretario del Consiglio e partecipa alle sue sedute con voto consultivo.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il Consiglio Regionale.

Art. 5.
(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Ente, provvedendo tra l'altro:
a) ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) a formulare i programmi di attivita' dell'Ente;
c) a determinare i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dell'Ente;
d) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione;
e) alla nomina, nella sua prima riunione, tra i suoi componenti, del Vice Presidente e del Comitato Esecutivo previsto dall'art. 8.

Art. 6.
(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci.
Il Consiglio di Amministrazione puo' essere convocato, con motivata richiesta, dal Presidente della Giunta Regionale.
Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti, in caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Art. 7.
(Il Presidente)

Il Presidente dell'Ente e' nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.
Il Presidente ha facolta' di adottare, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella sua prima riunione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Vice Presidente.

Art. 8.
(Il Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo e' costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da sette membri eletti in seno al Consiglio, di cui almeno due scelti tra i membri di nomina del Consiglio Regionale.
Il Comitato Esecutivo delibera gli atti di ordinaria amministrazione ed esercita le attribuzioni demandategli dal Consiglio di Amministrazione.
Le sue deliberazioni sono comunicate al Consiglio nella sua prima riunione e contestualmente al Presidente della Giunta Regionale.
Il Direttore dell'Ente partecipa ai lavori del Comitato Esecutivo con voto consultivo ed esercita le funzioni di Segretario.

Art. 9.
(Collegio dei Sindaci)

Il Collegio dei Sindaci e' composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta.
Il Collegio dei Sindaci dura in carica quanto il Consiglio dell'Ente.
Il Collegio dei Sindaci:
a) esamina i bilanci e predispone le relazioni che li accompagnano;
b) controlla la gestione finanziaria dell'Ente;
c) trasmette ogni sei mesi al Presidente della Giunta Regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente.
I Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione e possono intervenire alle sedute del Comitato Esecutivo.

Art. 10.
(Incompatibilita')

Non possono far parte del Consiglio, ne' del Collegio Sindacale dell'Ente i Senatori, i Deputati, i Consiglieri Regionali, i Consiglieri Provinciali ed i Consiglieri dei Comuni della Regione.

Art. 11.
(Il Direttore)

All'Ente e' preposto un Direttore, che e' nominato, per il primo impianto e con un contratto a termine, dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa; e successivamente a mezzo di concorso per titoli ed esami indetto dalla Giunta Regionale, ed in via eccezionale per chiamata.
Il Direttore sovraintende al personale ed al funzionamento degli Uffici, cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'Ente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti interni.
Il Direttore e' il Segretario del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

Art. 12.
(Struttura e Personale)

Il personale dell'Ente e' equiparato al personale regionale, ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto.
Per il primo impianto il personale viene comandato od assunto per chiamata dalla Regione ed assegnato all'Ente.
L'Ente predispone un regolamento organico da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Regionale su relazione della Giunta.

Art. 13.
(Approvazione delle delibere)

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse, nel termine di 5 giorni, al Presidente della Giunta Regionale o all'Assessore da lui delegato.
Le deliberazioni stesse devono essere sottoposte all'esame della Giunta Regionale ed al visto del Presidente.

Art. 14.
(Vigilanza)

Il Presidente della Giunta Regionale puo' disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Ente.
Il Consiglio di Amministrazione puo' essere sciolto ed uno o piu' dei suoi componenti possono essere revocati per gravi violazioni della legge o dei regolamenti dell'Ente, con decreto motivato dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito per gli eletti dal Consiglio regionale il Consiglio stesso.
Il Consiglio di Amministrazione puo' essere inoltre sciolto in caso di sua persistente inattivita' o di inefficienza dell'Ente.
In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.
In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, di rinuncia o decadenza di uno o piu' dei suoi membri, la sostituzione avviene con il medesimo sistema di nomina previsto dall'articolo 4 della presente legge.

Art. 15.
(Controllo)

Il Presidente al fine degli adempimenti previsti dall'art. 72 dello Statuto Regionale:
a) trasmette entro il mese di settembre di ogni anno al Presidente della Giunta il bilancio preventivo ed una relazione programmatica;
b) predispone una relazione annuale sull'attivita' svolta dall'Ente e la sottopone entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario al Presidente della Giunta Regionale che, previo esame della Giunta, la presenta con le proprie osservazioni al Consiglio Regionale. Alla relazione devono essere allegati il bilancio ed i programmi approvati dall'Ente.

Art. 16.
(Indennita')

Al Presidente, al Vice Presidente ed ai Sindaci dell'Ente e' dovuta un'indennita' di carica.
Ai Consiglieri di Amministrazione e' dovuto un gettone di presenza.
Le indennita' di carica ed i gettoni di presenza sono fissati dalla Giunta Regionale.

Art. 17.
(Patrimonio dell'Ente)

L'Ente ha un patrimonio ed un bilancio proprio.
Alle spese per il funzionamento ed all'attivita' dell'Ente si provvede:
a) con il fondo di dotazione iniziale;
b) con i contributi stanziati annualmente dalla Regione;
c) con le rendite patrimoniali;
d) con i proventi riscossi per servizi ed attivita';
e) con le oblazioni volontarie e le liberalita' disposte da Enti pubblici e da privati.

Art. 18.
(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo deve essere predisposto, per l'esercizio successivo, entro il mese di settembre.
Il conto consuntivo deve essere approvato per l'esercizio concluso entro il mese di aprile.

Art. 19.
(Fondo di dotazione)

Per il conferimento del fondo di dotazione di cui all'articolo 17, lettera a), della presente legge e' autorizzata la spesa di 1 miliardo.
All'onere di cui al precedente comma si provvede per la parte di lire 600 milioni con una disponibilita', di pari ammontare, esistente nel fondo di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 e per la parte di lire 400 milioni mediante riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 sara' istituito il capitolo n. 1390, con la denominazione "Conferimento del fondo di dotazione all'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte" e con lo stanziamento di lire 1 miliardo.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.
(Contributi annuali)

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17, lettera b), della presente legge e' autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 e mediante l'iscrizione della somma di 100 milioni nel capitolo n. 743 dello stato di previsione medesimo.
A partire dall'esercizio finanziario 1975, all'onere annuo di cui al primo comma si fara' fronte con lo stanziamento, di pari ammontare, iscritto nel capitolo n. 743 di ogni relativo stato di previsione della spesa.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.
(Estinzione dell'Ente)

In caso di estinzione dell'Ente, il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare e' devoluto alla Regione Piemonte.