Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 9 aprile 1974, n. 11.

Erogazione di contributi per l'acquisto di libri di testo e materiale scolastico agli alunni delle scuole medie statali, od autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, esistenti sul territorio della Regione Piemonte.

(B.U. 10 aprile 1974, suppl. al n. 14)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

La Regione, su richiesta degli interessati, eroga in favore degli alunni delle scuole medie inferiori statali od autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, esistenti sul territorio regionale, per l'anno scolastico 1973-1974, un contributo per l'acquisto di libri di testo ed altro materiale scolastico.
L'erogazione del contributo e' disposta in unica soluzione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella somma di L. 30.000 a favore degli alunni che frequentano la prima classe e nella somma di L. 20.000 a favore degli alunni che frequentano la seconda e la terza classe.
Al contributo non hanno diritto gli alunni che abbiano gia' fruito di anticipazioni od interventi per il titolo previsto dalla presente legge da parte dei Comuni e/o delle Casse scolastiche o delle scuole autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, quando tale contributo sia stato di importo pari o superiore a quello previsto dal precedente comma.
Nei casi in cui il contributo erogato anticipatamente ai fini della presente legge dai Comuni e/o dalle Casse scolastiche o dalle scuole autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato sia stato di importo inferiore a quello previsto dal II comma, esso viene ridotto dell'importo gia' anticipato.
I Comuni, le Casse scolastiche e le scuole autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, sono autorizzati, al momento della trasmissione dei fondi, a trattenere le somme gia' erogate comunicandone l'importo alla Amministrazione regionale.

Art. 2.

I rappresentanti legali degli alunni interessati per ottenere il contributo devono presentare domanda in carta libera entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente della Cassa scolastica della scuola media statale frequentata o al rappresentante legale della scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
I Presidenti delle Casse scolastiche ed i rappresentanti delle scuole autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, entro gli otto giorni successivi al termine di cui al precedente comma, devono far pervenire ai Sindaci dei Comuni, nei quali sono ubicate le scuole medie, l'elenco dei richiedenti in duplice copia contenente di ciascuno le generalita' e la classe frequentata nonche' l'elenco degli alunni che gia' abbiano beneficiato di contributo ed il relativo importo.
I Sindaci dei Comuni interessati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono far pervenire all'Amministrazione regionale i documenti di cui al precedente comma, nonche' l'elenco degli alunni che gia' abbiano beneficiato di contributo del Comune per il titolo previsto dalla presente legge ed il relativo importo. I Sindaci debbono altresi' far pervenire all'Amministrazione regionale l'indicazione della somma globale occorrente per l'erogazione dei contributi.
Gli importi necessari sono assegnati con deliberazione della Giunta regionale ed accreditati, entro 45 giorni dal l'entrata in vigore della presente legge, ai Sindaci dei Comuni anzidetti. Gli stessi provvederanno entro i successivi 8 giorni alla loro attribuzione, in conformita' agli elenchi ricevuti, ai Presidenti delle Casse scolastiche per le scuole statali o ai rappresentanti legali per le scuole autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato che cureranno l'erogazione dei singoli contributi a favore dei beneficiari entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

I contributi eventualmente non riscossi dai rappresentanti legali degli alunni interessati entro 90 giorni dalla data di erogazione, si intendono rinunciati e possono essere utilizzati dalla Cassa scolastica o dalla scuola competente, per altre forme di assistenza scolastica; qualora non impegnati a tal fine, debbono essere restituiti all'Amministrazione regionale.
L'utilizzazione dei contributi eventualmente non riscossi deve essere effettuata sentito il parere del Collegio dei Professori.

Art. 4.

Esaurita l'erogazione, i Presidenti delle Casse scolastiche delle scuole statali od i rappresentanti legali delle scuole autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato provvederanno ad inoltrare, dopo i 90 giorni di cui all'articolo 3 e, comunque, entro i successivi 30 giorni, al Sindaco del Comune che ha effettuato l'assegnazione il rendiconto giustificativo degli importi erogati mediante la trasmissione degli elenchi indicati nell'articolo 2, contenenti le firme dei richiedenti, e la documentazione delle altre eventuali spese di cui all'articolo 3, sostenute dalla Cassa scolastica o dalla scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
I Sindaci trasmetteranno all'Amministrazione regionale copia dei mandati di assegnazione dei fondi ai Presidenti delle Casse scolastiche ed ai rappresentanti legali delle scuole, con allegata la documentazione originale, nonche' la dimostrazione delle somme trattenute dal Comune per i contributi da esso anticipati per il titolo previsto dalla presente legge.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4 miliardi e 350 milioni, si provvede con una disponibilita' di pari importo esistente nel fondo di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 sara' conseguentemente istituito il capitolo numero 257, con la denominazione "Contributi per l'acquisto di libri di testo e per l'assistenza scolastica agli alunni delle scuole medie inferiori" e con lo stanziamento di lire 4 miliardi e 350 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del 6° comma dell'art. 45 dello Statuto.