Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 9 aprile 1974, n. 10.

Provvedimenti per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttivita' nel settore dell'artigianato.

(B.U. 10 aprile 1974, suppl. al n. 14)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Art. 1.

Per favorire l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttivita' nel settore dell'artigianato nonche' per sostenere l'economia delle relative aziende, la Regione Piemonte attua, nel quadriennio 1974 -1977, gli interventi previsti nella presente legge.
Gli interventi sono attuati a favore delle imprese qualificate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 2.

Alle imprese artigiane singole, ovvero associate o consorziate nelle forme di legge, che hanno sede e svolgono la propria attivita' nel territorio della Regione, puo' essere concesso un contributo costante annuo in misura pari al 4% dell'ammontare dei prestiti da essi assunti, di intesa con l'Amministrazione regionale, presso gli Istituti di credito di cui al successivo art. 5, per le seguenti finalita':
a) l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori;
b) l'installazione, anche in forma associata, di impianti per la depurazione delle acque, dell'atmosfera e dell'ambiente;
c) la realizzazione di servizi ed uffici in forma consortile per le ricerche scientifiche e tecnologiche, per le progettazioni, per la commercializzazione dei prodotti, nonche' per l'attuazione di singole fasi di produzione;
d) l'acquisto di attrezzature da destinare alla costituzione di centri per i servizi sociali, quali mense, luoghi di riunione, ambulatori ed ogni altra iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro degli artigiani e dei loro dipendenti nelle aree di insediamento artigiano;
e) l'acquisto, la messa in opera e l'ammortamento di macchinari ed attrezzature;
f) la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti necessari per la lavorazione e produzione di elaborati e la prestazione di servizi.
Ai prestiti assistiti dal contributo regionale viene accordata la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 8.

Art. 3.

Il contributo di cui al precedente articolo e' concesso a prestiti dell'ammontare massimo di 15 milioni, ivi compresa la quota per la formazione delle scorte nel limite massimo del trenta per cento.
In deroga alla norma contenuta nel precedente comma, per le imprese artigiane costituite in forma di cooperativa l'ammontare massimo dei prestiti ammissibili al contributo regionale e' fissato in L. 2.500.000 per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'Impresa, ed in misura comunque non superiore a lire 50 milioni. In tale ammontare, la quota destinata alla formazione delle scorte non puo' in ogni caso superare l'importo di lire 4 milioni e 500 mila.
E' esclusa dal contributo regionale la parte di spesa gia' finanziata con prestiti assunti presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, o per il tramite di essa, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonche' con prestiti comunque assistiti da agevolazioni finanziarie concesse da altri enti pubblici.

Art. 4.

Il contributo regionale viene concesso per una durata massima di 10 anni sui prestiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 2 e per la durata massima di 5 anni sui prestiti di cui alla lettera e) dello stesso articolo e per la durata massima di anni 3 sulla quota di prestito destinato alla formazione di scorte.

Art. 5.

La Giunta Regionale e' autorizzata a stipulare convenzioni con Istituti di credito operanti nel territorio della Regione stabilendo che l'interesse dei prestiti non puo' superare del 3,50% il tasso ufficiale di sconto e che, in caso di contrazione di tale tasso, l'interesse a carico delle imprese artigiane non puo' essere inferiore al 3%.
L'erogazione dei prestiti sara' effettuata previo accertamento, da parte degli Istituti di cui al precedente comma, della destinazione alle finalita' per le quali i prestiti medesimi sono concessi e con ammortamento da effettuarsi a rate costanti e scadenti al 1° gennaio e al 1° luglio d'ogni anno.

Art. 6.

Le aziende artigiane presentano la domanda di prestito agevolato ai sensi della presente legge ad uno degli Istituti di cui al precedente articolo 5, corredandola degli elementi tecnici e finanziari all'uopo occorrenti, nonche' da una dichiarazione in ordine a quanto previsto dallo stesso art. 5.
Gli Istituti di credito comunicano all'Amministrazione regionale il conferimento del prestito con le relative condizioni e garanzie.
La concessione del contributo e' disposta dal Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 7.
Il contributo e' erogato direttamente all'istituto che ha conferito il prestito.

Art. 7.

Il Comitato Tecnico consultivo di cui al precedente articolo e' nominato dal Presidente della Giunta regionale ed e' composto:
a) dall'Assessore incaricato per il settore dell'artigianato o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da un rappresentante di ogni Commissione provinciale per l'artigianato della regione;
c) da tre rappresentanti designati dalla Commissione regionale per l'artigianato, tenendo conto della pluralita' delle associazioni sindacali;
d) da tre esperti in materia di artigianato designati dal Consiglio regionale, di cui 1 in rappresentanza delle minoranze.
I membri del Comitato indicati alle lettere b), c) e d) del presente articolo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio.
Il segretario del Comitato e' un funzionario regionale addetto all'artigianato, nominato dal Presidente della Giunta regionale.
Ai membri del Comitato, non appartenenti all'Amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza di L. 10.000 lorde per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute.
Detto gettone e' elevabile a L. 15.000 lorde per i membri non residenti nel Comune di Torino, ai quali spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Art. 8.

L'Amministrazione regionale presta garanzia per l'ammortamento dei prestiti ammessi al contributo regionale nei limiti del 20% delle somme stanziate nel proprio bilancio a titolo di annualita', ai sensi dell'articolo 13 primo comma della presente legge.
La garanzia ha natura sussidiaria ed opera, nel limite dell'importo iniziale del prestito, sulle passivita' che gli Istituti convenzionati dimostrino di aver sofferto, dopo l'esperimento di tutte le procedure per il recupero coattivo del credito, comprese le spese legali nel limite massimo di lire centomila.
Nelle convenzioni di cui al precedente articolo 5 sara' stabilito che la garanzia si riferisce al 10% dell'ammontare dei prestiti stipulati da ciascun Istituto.

Art. 9.

Per agevolare e potenziare il credito di esercizio alle imprese artigiane la Regione concorre:
a) nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia che sono state costituite o che si costituiscono nel territorio della Regione;
b) nel pagamento di interessi per i prestiti di esercizio, stipulati da imprese artigiane iscritte negli albi provinciali della Regione, di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, numero 860, ed assistiti da fidejussione prestata da una delle cooperative artigiane di garanzia, di cui alla precedente lettera a), alla quale le imprese stesse partecipino in qualita' di soci.
Ai fini dell'applicazione della presente legge e' considerata cooperativa artigiana di garanzia ogni cooperativa costituita e funzionante, in base allo statuto tipo approvato con il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 12 febbraio l959, che comprenda un numero di soci non inferiore a 50 e presti garanzia totale alle operazioni di credito, intraprese e non perfezionabili dai propri soci per carenza di garanzia.
Le cooperative gia' costituite e che non prestino la garanzia di cui al precedente comma possono fruire dei benefici di cui alle lettere a) e b), a condizione che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedano ad adeguare, in tal senso, la propria convenzione con gli Istituti di credito.

Art. 10.

Il concorso di cui alla lettera a) del precedente articolo e' disposto, nel complessivo ammontare di spesa di L. 50 milioni annui, in misura pari al duecento per cento della parte del patrimonio sociale delle singole cooperative di garanzia, che corrisponde alle quote effettivamente versate dai soci in data posteriore all'entrata in vigore della presente legge.
La concessione del contributo e' disposto annualmente dal Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta ed in base alle risultanze del libro dei soci delle cooperative.

Art. 11.

Il concorso regionale di cui alla lettera b) dell'articolo 9 della presente legge e' concesso in misura pari al 4 per cento annuo dell'ammontare dei prestiti stipulati con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1974.
Il concorso regionale viene concesso con riferimento ad un importo massimo di prestito di L. 3.000.000 per ciascuna impresa e con una durata non superiore ai 24 mesi.
La concessione del contributo e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, in base ad apposita domanda inoltrata dall'impresa interessata, tramite la cooperativa artigiana di garanzia che presta la fidejussione al prestito.
Il contributo e' erogato direttamente all'Istituto di credito che ha concesso il prestito.

Art. 12.

La Giunta Regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio una relazione illustrativa della gestione della presente legge.

Art. 13.

Per la concessione del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge, sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1974 al 1977 e le conseguenti annualita' di lire 350 milioni per l'anno 1974, di lire 700 milioni per l'anno 1975, di lire 1.050 milioni per l'anno 1976 e di lire 1.400 milioni per gli anni dal 1977 al 1983, di lire 1050 milioni per l'anno 1984, di lire 700 milioni per l'anno 1985 e di lire 350 milioni per l'anno 1986.
All'onere di lire 350 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 1404 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed iscrivendo la suddetta somma nel capitolo numero 1364, istituito nello stato di previsione medesimo con la denominazione "Contributi costanti per i prestiti decennali, quinquennali o triennali relativi all'ammodernamento ed al miglioramento della produttivita' delle imprese artigiane".
Per la concessione della garanzia di cui all'art. 8 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l'anno 1974, di lire 140 milioni per l'anno 1975, di lire 210 milioni per l'anno 1976, di lire 280 milioni per gli anni dal 1977 al 1983, di lire 210 milioni per l'anno 1984, di lire 140 milioni per l'anno 1985 e di lire 70 milioni per l'anno 1986.
All'onere di lire 70 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed istituendo nello stato di previsione medesimo il capitolo n. 1365, con la denominazione "Prestazione di garanzia sussidiaria per l'ammortamento dei prestiti relativi all'ammodernamento ed al miglioramento della produttivita' delle imprese artigiane" e con lo stanziamento di lire 70 milioni.
Per la concessione del contributo di cui all'articolo 10 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni in ciascuno degli anni dal 1974 al 1977.
Per la concessione del contributo di cui all'articolo 11 della presente legge sono autorizzati il limite d'impegno di lire 120 milioni per ciascuno degli anni dal 1974 al 1977 e le conseguenti annualita' di lire 120 milioni per l'anno 1974, di lire 240 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977 e di lire 120 milioni per l'anno 1978.
All'onere di lire 170 milioni per l'anno finanziario 1974, relativo ai contributi di cui al quinto ed al sesto comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa, per tale anno, ed iscrivendo la suddetta somma nel capitolo n. 826, istituito nello stato di previsione medesimo con la denominazione "Contributi per agevolare l'accesso delle imprese artigiane al credito di esercizio e per favorire la formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia", e con lo stanziamento di lire 170 milioni.
Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 540 milioni per l'anno 1975, in lire 420 milioni per l'anno 1976 ed in lire 420 milioni per l'anno 1977, si fara' fronte con pari quote della disponibilita' derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1975, dell'onere di lire 2100 milioni, iscritto nel capitolo n. 1220 dello stato di previsione della spesa dell'anno in corso, per la concessione ad enti locali dei contributi di cui all'art. 14 del D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, nella misura prevista dal programma di costruzione di acquedotti e fognature approvato con i decreti del Ministro dei Lavori Pubblici in data 1° settembre 1971, e in data 12 febbraio 1972.
Agli oneri di cui all'articolo 7 della presente legge, valutati in lire 8 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1977, si fara' fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 818 dello stato di previsione della spesa per gli anni corrispondenti, relativo alle spese per il funzionamento di commissioni ed organi consultivi in materia di artigianato.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.