Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 25 marzo 1974, n. 8.

Assicurazione contro gli Infortuni dei Consiglieri regionali.

(B.U. 2 aprile 1974, n. 13)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

In favore dei Consiglieri in carica, la Regione Piemonte istituisce l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio.

Art. 2.

L'assicurazione per i rischi di morte e di invalidita' permanente e temporanea copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni causa connessa e non, con il suo servizio.
Il contratto di assicurazione, senza diritto o rivalsa, e' cumulativo e deve prevedere indennita' non superiori ai seguenti massimali:
- L. 100.000.000 in caso di morte
- L. 100.000.000 in caso di invalidita' permanente
- L. 25.000 per ogni giorno di invalidita' temporanea.
La relativa convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidita', e' stipulata dal Presidente del Consiglio previa approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 3.

Il 30% del premio di assicurazione viene posto a carico dei singoli Consiglieri; il residuo 70% e' posto a carico del Bilancio regionale.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicabilita' della presente legge, previsto in L. 7.000.000, fa carico, per l'esercizio 1974 al Titolo I, Sezione I Categoria I, cap. 1 del Bilancio regionale "Spese per l'indennita' di carica e di missioni spettanti ai componenti il Consiglio regionale" e, per gli esercizi successivi, al capitolo di spesa corrispondente che verra' iscritto nei rispettivi bilanci.