Legge regionale 25 marzo 1974, n. 8. Assicurazione contro gli Infortuni dei Consiglieri regionali. (B.U. 2 aprile 1974, n. 13) In favore dei Consiglieri in carica, la Regione Piemonte istituisce l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio. L'assicurazione per i rischi di morte e di invalidita' permanente e temporanea copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni causa connessa e non, con il suo servizio.
Il 30% del premio di assicurazione viene posto a carico dei singoli Consiglieri; il residuo 70% e' posto a carico del Bilancio regionale. L'onere derivante dall'applicabilita' della presente legge, previsto in L. 7.000.000, fa carico, per l'esercizio 1974 al Titolo I, Sezione I Categoria I, cap. 1 del Bilancio regionale "Spese per l'indennita' di carica e di missioni spettanti ai componenti il Consiglio regionale" e, per gli esercizi successivi, al capitolo di spesa corrispondente che verra' iscritto nei rispettivi bilanci.
Il contratto di assicurazione, senza diritto o rivalsa, e' cumulativo e deve prevedere indennita' non superiori ai seguenti massimali:
- L. 100.000.000 in caso di morte
- L. 100.000.000 in caso di invalidita' permanente
- L. 25.000 per ogni giorno di invalidita' temporanea.
La relativa convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidita', e' stipulata dal Presidente del Consiglio previa approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.