Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 12 marzo 1974, n. 7.

Intervento regionale per agevolare l'accesso al credito agrario di conduzione.

(B.U. 18 marzo 1974, n. 11)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

Per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione la Regione Piemonte concede, a partire dall'anno finanziario 1974, contributi in conto interessi per i prestiti di conduzione, previsti dall'articolo 11 della legge 28 ottobre 1966, n. 910, aventi una durata massima di un anno, erogati da Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.

Art. 2.

Le agevolazioni di cui all'articolo 1 vengono concesse per la conduzione delle aziende agricole singole ed associate e delle cooperative agricole del Piemonte.
E' accordata preferenza alle aziende agricole condotte ,da coltivatori diretti ed alle cooperative che gestiscono impianti di produzione, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.
Alle aziende singole le agevolazioni di cui all'articolo 1 vengono concesse con riferimento ad un importo massimo di prestito di lire 7 milioni.
Alle cooperative le agevolazioni vengono concesse con riferimento all'ammontare delle reali esigenze finanziarie delle medesime accertate dagli Ispettorati dell'Agricoltura dell'Amministrazione regionale.
Per le garanzie sussidiarie del fondo interbancario di garanzia si applicano le norme di cui all'articolo 36 della legge 2-6-1961, n. 454, ed all'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 3.

Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa annua di lire 800 milioni.
All'onere di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1974 ,si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso e l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 745, con la dicitura "Contributi in conto interessi per favorire l'acesso al credito agrario di conduzione" e con lo stanziamento di lire 800 milioni.
Nel bilancio dell'anno 1975 e di ciascuno degli anni successivi sara' iscritto un capitolo con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.