Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1.

Provvidenze straordinarie a favore delle cantine sociali.

(B.U. 22 gennaio 1974, n. 3)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

L'Amministrazione regionale concede un contributo, in conto capitale, alle cantine sociali che lavorano minori quantita' di uve in conseguenza di eccezionali avversita' atmosferiche o di calamita' naturali che hanno colpito i vigneti delle aziende agricole associate.
Per la concessione del contributo di cui al precedente comma, le minori quantita' di prodotto non devono essere inferiori al 30% della media di quelle conferite nell'ultimo triennio.
Il contributo in conto capitale e' concesso fino alla misura massima di lire 450 per ogni quintale di uva conferita in meno.
Per le cantine sociali il cui Statuto prescrive il totale conferimento delle uve da parte dei soci, il contributo puo' essere elevato fino a lire 650 per ogni quintale di uva conferita in meno.
Il contributo e' concesso dopo l'emanazione dei decreti ministeriali dichiarativi dell'eccezionalita' dell'evento, previsti dal 2° comma dell'art. 2 della legge statale 25 maggio 1970, n. 364, in base agli accertamenti tecnici degli Ispettorati dell'Agricoltura.
Le provvidenze di cui al presente articolo si applicano agli eventi verificatisi dopo il 1° aprile 1972.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1972 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1973 e successivi.
All'onere ricadente nell'anno 1972 si fa fronte mediante la riduzione di pari importo del fondo stanziato al capitolo n. 1404 del corrispondente stato di previsione della spesa.
All'onere ricadente nell'anno 1973 si fa fronte mediante la riduzione di lire 200 milioni dello stanziamento di cui al capitolo n 1335 del corrispondente stato di previsione della spesa.
Negli stati di previsione della spesa dell'anno 1972 e dell'anno 1973 sara' istituito il capitolo n. 1337, denominato "Provvidenze straordinarie a favore delle cantine sociali" e con le rispettive dotazioni di lire 350 milioni e di lire 200 milioni. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere ricadente in ciascuno degli anni 1974 e successivi si fara' fronte iscrivendo, nei corrispondenti stati di previsione della spesa, un apposito capitolo come sopra denominato.

Art. 3.

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del 6° comma dell'articolo 45 dello Statuto.