Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 31 ottobre 1973, n. 24.

Interventi straordinari in agricoltura.

(B.U. 6 novembre 1973, n. 44)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

Per la sollecita ripresa economica delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche o da calamita' naturali, l'Amministrazione regionale attua gli interventi di cui alla presente legge, in anticipazione delle provvidenze stabilite negli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.
Gli interventi di cui alla presente legge si applicano ai danni provocati da eventi atmosferici e calamitosi verificatisi dopo il 1° aprile 1972 e non vincolano le assegnazioni di spesa di competenza,degli organi statali ai sensi degli articoli 4 e 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

La Giunta regionale, dopo l'emanazione dei decreti interministeriali di cui all'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, autorizza gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario ad anticipare, agli aventi diritto, il contributo di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge stessa.
L'anticipazione e' somministrata in base a nulla-osta del l'Ispettorato Provinciale dell'agricoltura competente per territorio, nel quadro delle disposizioni legislative statali vigenti in materia.
L'anticipazione e' graduata in rapporto al danno subito e comunque non puo' superare l'importo di L. 500.000 per ciascuna azienda.
E' a carico dell'Amministrazione regionale l'intero interesse relativo all'anticipazione, durante il periodo, comunque non superiore a 24 mesi, tra la somministrazione del contributo e la sua effettiva erogazione sui fondi statali.
La liquidazione e l'erogazione del contributo sono disposte a favore ,degli Istituti e degli Enti di cui al primo comma, in base ai documenti che comprovano l'avvenuto pagamento dell'anticipazione.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale, dopo l'emanazione dei decreti interministeriali richiamati nel precedente articolo, concede il concorso negli interessi, per la durata massima di 12 mesi, ai prestiti eseguiti, ai sensi degli articoli 5 e 7 della Legge 25 maggio 1970, n. 364.
Gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario, in base alla quota di concorso negli interessi riscossa sui fondi statali, per le operazioni di cui al precedente comma, procedono nei confronti dell'Amministrazione regionale al conguaglio degli interessi corrisposti dall'Amministrazione stessa.

Art. 4.

I prestiti di cui al precedente articolo sono concessi con riferimento ad un importo massimo di lire 8 milioni per ciascuna azienda, con precedenza ai coltivatori diretti, ai coloni ed ai mezzadri.
Per i prestiti di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 28 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui al decreto legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.
Per le garanzie sussidiarie del Fondo Interbancario di Garanzia si applicano le norme di cui all'articolo 36 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e di cui all'articolo 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1972 e 1973, e la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1974 e successivi.
All'onere ricadente nell'anno 1972 si fa fronte mediante la riduzione di pari importo del fondo stanziato al capitolo n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa.
All'onere ricadente nell'anno 1973 si fa fronte mediante la riduzione, nel corrispondente stato di previsione della spesa, del fondo di cui al capitolo n. 1018 e degli stanziamenti di cui ai capitoli numeri 466, 672 e 994 nella rispettiva misura di 28, 100, 90 e 32 milioni di lire.
Negli stati di previsione della spesa dell'anno 1972 e dell'anno 1973 sara' istituito il capitolo n. 746, denominato "Interessi concernenti l'anticipazione del contributo di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e dei prestiti di cui agli articoli 5 e 7 della legge medesima, ai coltivatori diretti singoli ed associati ed ai conduttori delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche o da calamita' naturali" e con la dotazione di lire 250 milioni. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al maggior onere di lire 250 milioni ricadente in ciascuno degli anni 1974 e successivi si fara' fronte con parte del maggior gettito della tassa di circolazione regionale derivante dall'applicazione, a partire dal 1° gennaio 1974, dell'aliquota stabilita nell'art. 10, 1° comma, della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, iscrivendo nei corrispondenti stati di previsione della spesa un apposito capitolo come sopra denominato.

Art. 6.

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del 6° comma dell'art. 45 dello Statuto.