Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 20 agosto 1973, n. 23.

Contributi negli oneri di esercizio delle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(B.U. 4 settembre 1973, n. 35)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

Alle imprese che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, di concessione regionale, la Regione Piemonte puo' accordare per il quinquennio dal 1973 al 1977 un contributo annuo fino al massimo del 50% dell'introito netto relativo alla vendita degli abbonamenti e delle tessere a tariffa preferenziale.
Il contributo viene concesso dopo la chiusura dell'esercizio annuale di gestione, in proporzione a]la disponibilita' dei fondi stanziati nel capitolo di bilancio istituito ai sensi della presente legge.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo e' concesso qualora risulti passivo il conto annuale di esercizio per il complesso delle autolinee ordinarie di gran turismo e internazionali concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.
Il suo ammontare e' contenuto nei limiti del disavanzo del conto economico annuale, comprendente i contributi accordati ad ogni altro titolo dalla Regione Piemonte.
Il contributo non e' concesso alle imprese che non hanno assicurato la normale efficienza del servizio ed a quelle che non hanno rispettato, il contratto di lavoro e le leggi sociali.

Art. 3.

Le modalita' di assegnazione dei contributi sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto dei criteri espressi negli articoli 1 e 2 della presente legge.
La concessione dei contributi e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Le somme stanziate e non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quello successivo.

Art. 4.

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 della presente legge regionale e' autorizzata la spesa di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1977.
Alla copertura dell'onere di 500 milioni per l'anno 1973 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio, e mediante temporanea istituzione, nello stesso stato di previsione, del capitolo n. 615 con la denominazione "Contributi negli oneri d'esercizio delle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori" e con uno stanziamento di uguale importo.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di L. 500 milioni per ciascuno degli anni dal l974 al 1977 si fara' fronte iscrivendo, nei corrispondenti bilanci, un capitolo avente il numero, la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.