Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 20 agosto 1973, n. 22.

Contributi per il rinnovo e l'efficienza del materiale rotabile alle Imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(B.U. 4 settembre 1973, n. 35)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

Alle imprese che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, di concessione regionale , la Regione Piemonte puo' accordare, nel quinquennio 1973-1977, un contributo annuale per assicurare il rinnovo, l'ammodernamento e l'efficienza del materiale rotabile.
Il contributo e' concesso a fronte di oneri effettivamente sostenuti per il rinnovo, l'ammodernamento tecnico e la conservazione in efficienza del materiale rotabile fino ad un massimo di:
a) lire 40 per autobus-km. alle imprese private che hanno in esercizio autolinee con una percorrenza totale annua non superiore ai 400.000 autobus-km. elevabile a lire 50 per autobus-km. per le singole linee o tratti di linea svolgentesi in zone montane;
b) lire 50 per autobus-km. alle imprese private che hanno un esercizio autolinee con una percorrenza totale annua superiore ai 400.000 autobus-km. elevabile a lire 60 per autobus-km. per le singole linee o tratti di linea svolgentesi in zone montane;
c) lire 60 per autobus-km. alle aziende speciali di cui al T.U. approvato con R.D. 15-10-1925, n. 2578 ed alle Societa' Pubbliche od a prevalente partecipazione pubblica elevabile a lire 70 per autobus-km. per le singole linee o tratti di linea svolgentesi in zone montane.
Le autolinee svolgentesi in zone montane sono quelle il cui percorso presenta un dislivello, tra le quote altimetriche minime e massime, superiore a metri 300, nonche' quelle che si snodano, per almeno due terzi, a quote altimetriche superiori a metri 500.
Ai fini della concessione del contributo per l'anno 1973 non si computa la quota delle spese per l'acquisto di materiale rotabile ammessa ai benefici di cui alla legge 22 agosto 1972, n. 7.

Art. 2.

Per la determinazione del contributo di cui al precedente articolo, viene considerata la percorrenza in autobus-km. relativa alle corse previste dai disciplinari delle sole autolinee di concessione regionale, nonche' alle corse bis autorizzate sulle linee medesime, con esclusione della percorrenza relativa alle linee concorrenti con i servizi di trasporto a impianti fissi e di quella relativa a noleggi od a prestazioni in subappalto.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 1 della presente legge regionale sono concessi qualora risulti passivo il conto annuale di esercizio per il complesso delle autolinee ordinarie, di gran turismo ed internazionali, concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni. Il loro complessivo ammontare sara' contenuto nei limiti del disavanzo del conto economico annuale, comprendenti i contributi d'esercizio concessi per lo stesso anno dalla Regione Piemonte.
I contributi non sono concessi alle imprese che non hanno assicurato la normale efficienza del servizio ed a quelle che non hanno rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali.

Art. 4.

Le modalita' di assegnazione del contributo sono stabilite con deliberazione della Giunta Regionale tenendo conto dei criteri anche di proporzionalita' desumibili dagli articoli precedenti e con l'ulteriore vincolo di destinare non piu' del 40% dello stanziamento annuo disponibile alle spese sostenute per la conservazione inefficienza del materiale rotabile.
La concessione dei contributi e' disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta Regionale, in base ad istanza dell'impresa e su conforme deliberazione della Giunta medesima puo' autorizzare il pagamento, sulla base delle risultanze di esercizio del primo semestre d'ogni anno, di un acconto non superiore al 50 % del contributo annuale erogato nell'esercizio precedente, con diritto di recupero qualora il contributo non risulti concedibile in base alle risultanze di fine esercizio.
Per l'anno 1973 l'acconto e' computabile sul contributo erogato, per l'anno 1972, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 22 agosto 1972, n. 6.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi indicati nel precedente articolo 1 e' autorizzata, per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1977, la spesa di 2.000 milioni, alla cui copertura si provvede mediante l'accensione, in ciascuno degli esercizi stessi, di un mutuo di pari importo ad un tasso non superiore all'8,50% e di durata non superiore a 25 anni, estinguibile in semestralita' costanti posticipate. La Giunta Regionale e' autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, i mutui predetti.
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1973 sara' istituito il capitolo n. 80, con la denominazione: "Provento del mutuo autorizzato a copertura della spesa per la concessione di contributi alle imprese esercenti autoservizi di linea ordinari ai viaggiatori ai fini del rinnovo e dell'efficienza del materiale rotabile" e con la dotazione di 2.000 milioni.
Nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio sara' istituito il capitolo n. 1193, con la denominazione "Contributi alle imprese esercenti autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, ai fini del rinnovo e dell'efficienza del materiale rotabile" e con lo stanziamento di 2.000 milioni.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Analoghi capitoli saranno iscritti nello stato di previsione dell'entrata e della spesa dei bilanci relativi agli anni dal 1974 al 1977.
Al maggior onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al primo comma, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1974, si provvede con parte del maggior gettito della tassa di circo]azione regionale derivante dall'applicazione, a partire dal 1° gennaio 1974, dell'aliquota stabilita nell'art. 10, primo comma, della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1; all'ulteriore maggior onere ricadente in ciascuno degli anni dal 1975 al 1978, valutato analogamente in lire 200 milioni annui, si provvede con il maggior gettito della tassa medesima, derivante dal suo naturale incremento.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale saranno iscritti, a partire dall'anno 1974, appositi capitoli riguardanti gli interessi passivi e le quote capitali per il rimborso dei mutui di cui al primo comma, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascun esercizio finanziario.