Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 13 agosto 1973, n. 21.

Norme per l'esercizio della caccia nella Regione Piemonte.

(B.U. 17 agosto 1973, suppl. al n. 32)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Art. 1.
(Finalita')

Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina, e per un ordinato svolgimento dell'esercizio venatorio, tutto il territorio della Regione Piemonte, non compreso nella zona faunistica delle Alpi, e' sottoposto, ai sensi dell'articolo 12 bis del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, a regime di caccia controllata, con le limitazioni di cui alla presente legge.

Art. 2.
(Tesserino regionale)

Tutti i titolari di licenza di caccia possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio a parita' di diritti e di doveri.
Per poter esercitare la caccia nel territorio sottoposto a regime di caccia controllata occorre essere in possesso del tesserino regionale.
I tesserini, predisposti dall'Amministrazione regionale, vengono rilasciati dai Comitati provinciali della caccia, i quali possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni venatorie.
Per il rilascio del tesserino, valido per una sola provincia, il cacciatore deve versare al Comitato provinciale della caccia competente la somma di L. 10.000.
Qualora il cacciatore intenda estendere la validita' del tesserino a tutto il territorio della Regione non compreso nella zona faunistica delle Alpi, deve effettuare un versamento supplementare di L. 10.000 all'Amministrazione regionale ed allegare la ricevuta relativa al tesserino in suo possesso.
Il cacciatore, munito di tesserino personale, deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all'uopo riservati, il giorno di caccia prescelto, il numero dei capi abbattuti e, per le specie stanziali protette, l'ora dell'abbattimento.
Le somme introitate dall'Amministrazione regionale sono utilizzate, nella misura di almeno il 50%, per le spese di vigilanza; il residuo per il ripopolamento del patrimonio faunistico della Regione e per il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina alle colture agricole.
Ogni cacciatore non potra' ottenere, nell'ambito della regione, piu' di un tesserino.
Il contravventore e' soggetto all'immediato ritiro del tesserino, salve le sanzioni ,previste dal T.U. 5 giugno 1939,n. 1016 e successive modificazioni.

Art. 3.
(Calendario venatorio)

L'esercizio venatorio in qualsiasi forma esercitato e' consentito su tutto il territorio della Regione Piemonte dalla prima domenica successiva al 10 settembre fino al 15 dicembre nella zona faunistica delle Alpi, e fino alla penultima domenica di dicembre nel territorio ,non compreso nella zona delle Alpi.
I Comitati provinciali della caccia, previo parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono anticipare la data di chiusura della stagione venatoria.

Art. 4.
(Durata del giorno venatorio)

E' vietato uccidere o catturare qualsiasi specie di selvaggina prima delle ore 6 e dopo le ore 18,30 del mese di settembre; prima delle ore 7 e dopo le ore 17,30 nel mese di ottobre; prima delle ore 7,30 e dopo le ore 17 nel mese di novembre; prima delle ore 8 e dopo le ore 16,30 nel mese di dicembre.
Tale limitazione e' estesa ai casi previsti dagli artt. 24 e 25 del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.
L'orario di cui al primo comma del presente articolo e' riferito all'ora solare, salvo adeguamento conseguente all'adozione dell'ora legale.
Il divieto di cui al presente articolo e' esteso anche al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi.
Il contravventore e' soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno l939, n. 1016 e successive modificazioni.

Art. 5.
(Giorni consentiti per l'esercizio venatorio)

Dalla data di apertura della stagione venatoria e fino alla seconda domenica di ottobre, la caccia puo' essere esercitata due giorni alla settimana, a scelta del cacciatore, tra il martedi', giovedi', sabato e domenica.
Successivamente alla seconda domenica di ottobre, sono consentiti tre giorni di caccia per ogni settimana a scelta tra quelli indicati al primo comma.
Il contravventore e' soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.

Art. 6.
(Carniere giornaliero)

Ciascun cacciatore, per ogni giornata di caccia, puo' abbattere non piu' di due capi di selvaggina stanziale protetta, di cui non piu' di una lepre, e non piu' di dieci capi di selvaggina migratoria.
Il contravventore e' soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.

Art. 7.
(Addestramento cani da ferma e da seguito)

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e' consentito, nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia, al martedi', al giovedi', al sabato ed alla domenica.
L'addestramento dei cani da seguito e' consentito esclusivamente nei giorni, di martedi', giovedi', sabato e domenica, compresi nella penultima settimana antecedente la data di apertura della caccia.
Nei giorni consentiti, l'addestramento e l'allenamento sono ammessi esclusivamente nelle localita' preventivamente indicate dai Comitati provinciali della caccia su terreni boschivi o liberi da colture.
I cani debbono essere costantemente sorvegliati dal proprietario o da un suo incaricato, al fine di evitare danni alla selvaggina ed alle colture agricole.
I Comitati provinciali della caccia possono consentire, con le modalita' necessarie ad evitare danni alla selvaggina stanziale protetta, l'impiego di cani da ferma e da seguito per le prove sul terreno, anche nelle zone di divieto di caccia.
Il contravventore e' soggetto alle sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.

Art. 8.
(Zone di ripopolamento e cattura)

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le zone di ripopolamento e cattura, costituite ai sensi degli artt. 52 e 54 del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, devono avere complessivamente una superficie non inferiore a 1/10 del territorio utile alla caccia in ciascuna Provincia.
Dette zone non devono avere una estensione inferiore agli ettari 150, ne' superiore agli ettari 1.500 ed hanno una durata di anni 6, salvo rinnovo alla scadenza.
I Comitati provinciali della caccia sono tenuti ad approntare tutti gli accorgimenti tecnici idonei ad attenuare i danni causabili dalla selvaggina alle colture agricole. In ogni caso, qualora la gestione delle zone anzidette pregiudichi la produzione agraria, le Amministrazioni provinciali dovranno risarcire agli aventi diritto gli eventuali danni comunque causati dalla selvaggina protetta nella misura che verra' determinata su parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Chiunque eserciti la caccia nelle zone di divieto e' soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.

Art. 9.
(Oasi di protezione della fauna)

Qualora l'Amministrazione regionale costituisca oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria ai sensi dell'art. 67 bis T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, dovra' provvedere al risarcimento dei danni provocati alle colture agricole dalla selvaggina, da determinarsi previo parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 10.
(Gestione della caccia controllata)

La gestione della caccia controllata e' affidata ai Comitati provinciali della caccia i quali possono avvalersi della collaborazione degli organi provinciali delle Associazioni venatorie.
Le somme introitate dai Comitati provinciali della caccia, per l'esercizio della caccia controllata, debbono essere destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di vigilanza, di ripopolamento da ottenere con prevalente produzione di selvaggina autoctona, di gestione del territorio provinciale sottoposto a tale regime e per il risarcimento dei danni provocati alle colture agricole dalla selvaggina, da determinarsi previo parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 11.
(Controllo sanitario della selvaggina da ripopolamento)

Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneita' della fauna stanziale protetta per il ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere soggetti a preventivo controllo da parte del Veterinario comunale, il quale dovra' rilasciare apposita autorizzazione all'immissione nelle zone di caccia.
Le immissioni di selvaggina da ripopolamento devono essere effettuate in periodi e con modalita' atte ad evitare danni alle colture agricole.

Art. 12.
(Caccia al coniglio selvatico)

Posteriormente alla chiusura della caccia, l'esercizio venatorio al coniglio selvatico puo' essere autorizzato dai Comitati provinciali della caccia per la tutela delle colture agricole e su conforme parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, fino al 28 febbraio di ciascun anno, a persone nominativamente indicate nell'autorizzazione stessa.
L'uso del furetto e' consentito esclusivamente nell'ipotesi prevista dal comma precedente.

Art. 13.
(Divieto di caccia vagante nei terreni in attualita' di coltivazione)

A sensi dell'art. 30 del T.U. 5 giugno 1939, n. 116 e successive modificazioni, e' vietata a chiunque la caccia vagante nei terreni in attualita' di coltivazione quando essa possa arrecare danno effettivo alle colture.
Il trasgressore e' soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.

Art. 14.
(Uccellagione)

Salvo il disposto di cui all'art. 27 del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, e' vietato su tutto il territorio della Regione Piemonte l'esercizio della uccellagione in qualsiasi forma praticata.
Il contravventore e' soggetto alle sanzioni di cui al T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.

Art. 15.
(Divieto di uso di qualsiasi specie avifaunistica per i tiri a volo e per i richiami vivi)

Su tutto il territorio della Regione sono vietati la cattura e l'uso di ogni specie avifaunistica per il tiro a volo.
E' altresi' vietato l'impiego e la detenzione di richiami vivi di qualsiasi specie avifaunistica per scopo venatorio.
Il contravventore e' soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.

Art. 16.
(Divieto di uso di armi a canna rigata)

E' vietato l'impiego di armi da fuoco a canna rigata per l'esercizio venatorio su tutto il territorio della Regione Piemonte non compreso nella zona faunistica delle Alpi.
L'impiego delle armi menzionate al comma precedente e' consentito, su autorizzazione dell'Amministrazione regionale solo nei casi, in cui ricorra la necessita' di abbattere selvaggina ungulata per motivi di selezione della specie.
Il contravventore e' soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.

Art. 17.
(Divieto di uso di altre armi a scopo venatorio)

Su tutto il territorio della Regione Piemonte e' vietato l'impiego di carabine calibro 22 a percussione anulare.
E' altresi' vietato l'uso di spingarde e di ogni altra arma portatile o da getto a cavalletto superiore al calibro 12.
Il contravventore e' soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.

Art. 18.
(Appostamenti di caccia)

E' vietato l'impianto di appostamenti fissi di caccia con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto.

Art. 19.
(Riserve di caccia)

Le riserve di caccia, poste nel territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi, sono soggette alle limitazioni di cui alla presente legge, con esclusione della limitazione del numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere.

Art. 20.
(Provvedimenti eccezionali a tutela della selvaggina)

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, assunta su proposta o previo parere dei Comitati provinciali della caccia e sentito il Laboratorio di Zoologia applicata alla caccia, puo' limitare o vietare l'esercizio venatorio ove ricorra la necessita' di proteggere le colture agricole e la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, in tutto il territorio regionale o in parte di esso.
Il Presidente, su conforme deliberazione assunta dalla Giunta regionale sentiti i Comitati provinciali della caccia interessati, puo' vietare l'esercizio venatorio nelle localita' di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela della integrita' e della quiete della zona.

Art. 21.
(Adeguamenti articoli del T.U. 561939, n. 1016)

"Sono cosi' adeguati gli articoli 12, 12 bis, 14, 16, 19, 23, 24, 25, 27, 30, 33, 36, 52, 54, 67 bis e 75 del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799".

Art. 22.
(Pubblicazione manifesto)

I Presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 15 agosto di ogni anno il calendario venatorio della Provincia, relativo all'intera annata venatoria.

Art. 23.
(Disposizioni finanziarie)

Agli eventuali oneri di cui alla presente legge, a carico della Regione Piemonte, si fa fronte con i proventi accertati a sensi dell'articolo 2, quinto comma.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario in corso e per quelli successivi sara' iscritto il capitolo n.34 con la denominazione "Proventi del rilascio di un tesserino per la caccia controllata in tutto il territorio della Regione".
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso e per quelli successivi sara' iscritto il capitolo n. 946, con la denominazione "Spese per la vigilanza della caccia controllata e per il ripopolamento del patrimonio faunistico della Regione, nonche' per il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina alle colture agricole anche in oasi di protezione della fauna".
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.
(Norma transitoria)

Le zone di rifugio per la selvaggina, in atto nella decorsa annata venatoria, costituite dai Comitati provinciali della caccia ai sensi del D.M. 18 giugno 1969, sono mantenute fino alla data di chiusura della caccia nella presente annata venatoria.

Art. 25.
(Decorrenza della legge)

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della Regione Piemonte, ai sensi del 6° comma dell'art. 45 dello Statuto.