Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 13 agosto 1973, n. 18.

Assegno integrativo di natalita' alle coltivatrici dirette, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico.

(B.U. 17 agosto 1973, suppl. al n. 32)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

La Regione Piemonte corrisponde, secondo le modalita' ed i limiti stabiliti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, un assegno integrativo di natalita', non inferiore a L. 50.000 (cinquantamila), una volta tanto per ogni evento, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico alle coltivatrici dirette iscritte, quali unita' attive, alle Casse Mutue di Malattia per i Coltivatori Diretti, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n.1136.

Art. 2.

All'erogazione dell'assegno provvedono le Casse Mutue Comunali di Malattia per i Coltivatori Diretti, competenti per territorio, a seguito di domanda da presentarsi in carta libera a cura dell'interessata, entro 90 giorni dalla data del parto o dell'aborto.
Alla domanda deve essere allegato, in caso di parto, il certificato di nascita o il certificato di assistenza al parto di cui al R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128; in caso di aborto un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

Art. 3.

La presente legge si applica agli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1973 e cessera' di avere vigore allorche' la somma complessiva dell'assegno di natalita' corrisposta alle coltivatrici dirette sara' superiore a quella corrisposta alle lavoratrici mezzadre e colone.
Per gli eventi verificatisi nel periodo intercorrente tra il primo gennaio 1973 e la data di entrata in vigore della presente legge, la domanda e la documentazione di cui al precedente articolo 2 dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge presente.

Art. 4.

Per ripartire il contributo tra le singole Casse Mutue Comunali per i Coltivatori Diretti, in base agli eventi verificatisi in ciascun anno, la Giunta regionale si avvale degli uffici della Cassa Mutua Provinciale di Malattia per i Coltivatori diretti di Torino, ai sensi dell'articolo 68 dello Statuto e senza ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Art. 5.

La Cassa Mutua Provinciale per i Coltivatori Diretti di Torino iscrivera' gli assegni integrativi di natalita', corrisposti alle Coltivatrici Dirette del Piemonte, in una contabilita' separata. Il rendiconto delle concessioni e' presentato annualmente alla Giunta regionale per l'approvazione.

Art. 6.

All'onere di L. 180.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno 1973 si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1018 del bilancio di previsione per l'anno medesimo.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
A decorrere dall'anno 1974, alla spesa di L. 180.000.000 si provvede con l'iscrizione di apposito capitolo nel bilancio preventivo della Regione.