Legge regionale 26 giugno 1973, n. 14. Determinazione dell'indennita' di presenza e del rimborso spese ai componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate. (B.U. 3 luglio 1973, n. 26) Ai componenti sia effettivi che supplenti del Comitato e delle Sezioni e' attribuita un'indennita' di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute dei predetti collegi nelle seguenti misure:
Ai componenti del Comitato e delle Sezioni decentrate, aventi residenza in Comune diverso da quello in cui ha sede l'organo di controllo del quale i medesimi fanno parte, e' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, se il trasporto e' effettuato con mezzi pubblici, o importo di L. 50 al chilometro se il trasporto ha luogo con l'utilizzazione dei mezzi propri, calcolando in tal caso la distanza stradale fra il Comune di residenza e quello sede dell'ufficio. Le indennita' ed il rimborso spese di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente del Comitato e delle Sezioni ha partecipato. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in 10 milioni per l'anno 1971 ed in 200 milioni per l'anno 1972, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi degli articoli 7 e 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, a carico del capitolo 20 del piano di riparto per l'anno 1971, del capitolo 20 del piano di riparto per il primo trimestre 1972 e del capitolo 130 del bilancio per l'anno finanziario 1972.
L. 30.000 al Presidente
L. 20.000 agli esperti eletti dal Consiglio regionale e agli altri componenti.
A partire dal 1° gennaio 1973, agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in 200 milioni annui, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, a carico del capitolo iscritto nel bilancio di previsione per il funzionamento del Comitato regionale di controllo e delle relative Sezioni decentrate.