Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 26 aprile 1973, n. 7.

Intervento regionale per agevolare l'accesso al credito agrario di conduzione.

(B.U. 30 aprile 1973, n.17)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

Per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione la Regione Piemonte concede le agevolazioni, previste dallo articolo 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sui prestiti relativi all'annata agraria 1972-1973, con decorrenza dal 1° gennaio 1973 ed aventi una durata massima di un anno.

Art. 2.

Le agevolazioni di cui all'articolo 1 vengono concesse ad imprenditori agricoli singoli ed associati ed a cooperative agricole del Piemonte.
E' accordata preferenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative che gestiscono impianti di produzione, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zoo-tecnici.
Alle aziende singole le agevolazioni di cui all'articolo 1 vengono concesse con riferimento ad un importo massimo di prestito di L. 5 milioni.
Alle cooperative le agevolazioni vengono concesse con riferimento all'ammontare delle reali esigenze finanziarie delle medesime, accertate dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura della Regione.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge si applicano le norme di cui alle leggi 27 ottobre 1966, n. 910 e 4 agosto 1971,n. 592, i criteri generali indicati dal decreto del Ministro dell'Agricoltura del 20 gennaio 1967.
Per le garanzie sussidiarie del fondo interbancario di garanzia si applicano le norme di cui all'articolo 36 della legge 2-6-1961, n. 454 ed all'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, e' autorizzato a stipulare convenzioni con gli Istituti e di Enti che esercitano il credito agrario, secondo le modalita' previste dalla vigente legislazione statale.

Art. 4.

Per la concessione delle agevolazioni creditizie regionali di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 600 milioni per l'anno finanziario 1973.
All'onere indicato nel precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari importo del capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973, riguandante il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso, e mediante l'istituzione del capitolo n. 1339, con la denominazione " Contributi per agevolare l'accesso al credito agrario di conduzione " e con la dotazione di L. 600 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.