Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 26 aprile 1973, n. 6.

Interventi nel settore dei miglioramenti fondiari.

(B.U. 30 aprile 1973, n. 17)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

Allo scopo di soddisfare le richieste presentate agli Ispettorati dell'Agricoltura e delle Foreste del Piemonte entro il 31 dicembre 1971 volte ad ottenere i benefici creditizi previsti dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la Regione Piemonte concorre al pagamento degli interessi relativi all'ammortamento dei mutui trentennali per opere di miglioramento fondiario nella misura e con le modalita' previste dalla legge medesima e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Le domande presentate agli Ispettorati dell'Agricoltura e delle Foreste del Piemonte entro il 31 dicembre 1971, volte ad ottenere i benefici contributivi previsti dagli articoli 16,17 e 18 della legge 27 ottobre 1966, n. 9l0 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, possono essere trasformate, a richiesta degli interessati, in domande tendenti ad ottenere i benefici creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge si applicano le norme di cui alle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, e 4 agosto 1971,n. 592, i criteri generali indicati nel decreto del Ministro dell'Agricoltura del 20 gennaio 1967, nonche' le procedure di cui al D. P. R. del 22 maggio 1967, n. 446. Per le garanzie sussidiarie del fondo interbancario di garanzia si applicano le norme di cui all'articolo 36 della legge 2-6-1961, n. 454, ed all'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, e' autorizzato a stipulare convenzioni con gli Istituti che esercitano il credito agrario, secondo le modalita' previste dalla vigente legislazione statale.

Art. 4.

Per la concessione delle agevolazioni creditizie regionali, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, e' autorizzata la spesa di L. 1 miliardo per ciascuno degli anni 1973 e 1974, nonche' la spesa di L. 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 2004. All'onere di L. 1.000 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno 1973, si provvede mediante una riduzione di pari importo del capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per il predetto anno, riguardante il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso, e mediante l'istituzione del capitolo n. 1338 denominato "Contributi costanti trentennali per il pagamento degli interessi dei mutui relativi ad opere di miglioramento fondiario" e con la dotazione di L. 1.000 milioni. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di Bilancio. Le successive annualita' saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Regione Piemonte, in apposito capitolo avente la denominazione di cui al secondo comma del presente articolo e la dotazione di L. 1 miliardo per l'anno 1974 e di L. 1.500 milioni per gli anni dal 1975 al 2004, fermo restando che al maggior onere per gli anni 1975 e successivi si fa fronte con il maggior provento di cui all'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.