Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 4 gennaio 1973, n. 2.

Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni.

(B.U. 9 gennaio 1973, n. 1)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

La Regione puo' organizzare convegni, riunioni, ed altre manifestazioni pubbliche riguardanti le sue funzioni, sia direttamente che in collaborazione con altri Enti pubblici e privati.
Nel caso in cui l'organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui avvenga in collaborazione con altri Enti, la Regione puo' erogare ad essi un contributo finanziario, ovvero puo' assumere direttamente i relativi oneri avvalendosi dei concorsi finanziari all'uopo convenuti.

Art. 2.

La Regione puo' aderire a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all'esplicazione delle sue funzioni.
L'adesione puo' consistere nell'erogazione di un contributo finanziario, nell'invito di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella partecipazione di amministratori e di funzionari regionali, nonche' di esperti appositamente designati con le modalita' di cui al successivo articolo 3.

Art. 3.

La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, determinano le modalita' di organizzazione o di adesione, assumendo le occorrenti determinazioni ed i conseguenti impegni di spesa.

Art. 4.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 1 e 40 del bilancio per l'anno 1972 e con i corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.