Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 4 gennaio 1973, n. 1.

Norme per le indagini conoscitive, gli studi e le ricerche inerenti le funzioni regionali.

(B.U. 9 gennaio 1973, n. 1)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

In attuazione dell'art. 9, secondo comma dello Statuto la Regione puo' predisporre e realizzare ricerche, studi ed indagini conoscitive nelle materie di competenza, mediante la raccolta e l'elaborazione dei dati, degli elementi e delle notizie all'uopo necessari.
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, stabiliscono le modalita' organizzative delle ricerche, degli studi e delle indagini conoscitive, assumendo i conseguenti impegni di spesa.

Art. 2.

Per gli scopi di cui al precedente articolo, la Regione puo' rivolgersi ad istituti ed organismi di studio e di ricerca, a facolta' od istituti universitari e ad altre istituzioni specializzate, nonche' a singoli esperti od a gruppi professionali, stabilendo con apposite convenzioni l'oggetto, le modalita' esecutive e di compenso dei relativi incarichi.
La Regione, di norma, si vale dell'Istituto di Ricerche Economico-Sociali (IRES) per gli studi e le ricerche per la formazione di Piani regionali, di Piani settoriali e di Piani per aree subregionali.
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, affidano gli incarichi ed approvano le convenzioni di cui ai precedenti commi, assumendo i conseguenti impegni di spesa.

Art. 3.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 1 e 46 del bilancio per l'anno 1972 e con i corrispondenti capitoli del bilancio degli anni successivi.