Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 12 dicembre 1972, n. 13.

Norme provvisorie sullo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10 in materia di Consorzi Provinciali per l'istruzione tecnica.

(B.U. 22 dicembre 1972, n. 28)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.

L'Amministrazione regionale fa parte di diritto dei Consorzi Provinciali per l'istruzione tecnica, assumendo tutte le funzioni gia' spettanti al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 2.

Il Consiglio di Amministrazione dei Consorzi e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' composto, oltre che dal Presidente, dai seguenti membri:
a) uno in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
b) uno in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
c) uno in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
d) uno in rappresentanza degli industriali;
e) uno in rappresentanza dei commercianti;
f) uno in rappresentanza degli agricoltori;
g) uno in rappresentanza degli artigiani;
h} due in rappresentanza dei professionisti ed artisti;
i) uno in rappresentanza dell'Ispettorato del Lavoro;
l) il Direttore pro-tempore dell'Ufficio provinciale del Lavoro;
m) il Direttore pro-tempore della sede provinciale dell'INPS;
n) il Provveditore agli Studi pro-tempore o un suo delegato;
o) il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
p) l'Intendente di Finanza pro-tempore o un suo delegato;
q) un Direttore di Scuola o Preside d'Istituto scelto dalla Giunta regionale, su segnalazione dei Provveditori agli Studi, per ogni ramo di istruzione tecnica esistente nella circoscrizione del Consorzio;
r) il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura pro-tempore;
s) un delegato dell'Amministrazione provinciale.
Il Presidente del Consorzio e' designato dalla Giunta regionale.
Il Vice presidente del Consorzio e il Comitato esecutivo di cui all'art. 5 della legge 26-9-1935, n. 1946, scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 3.

Spetta alla Giunta regionale l'approvazione degli atti lei Consorzi, di cui all'art. 19 del D.L. 26-9-1935, n. 1946, convertito in legge 2-1-1936, n. 82.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale, quando se ne manifesti la necessita', previa deliberazione della Giunta regionale, scioglie con proprio decreto il Consiglio di Amministrazione e nomina un Commissario per l'amministrazione straordinaria per la durata massima di 180 giorni.

Art. 5.

L'esercizio finanziario dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Entro il mese di ottobre il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, ed entro il mese di marzo delibera il conto consuntivo riguardante l'esercizio scaduto.
Al conto consuntivo deve essere unito il conto di cassa presentato dall'Istituto Tesoriere.
Il conto consuntivo dell'esercizio che si e' chiuso al 30 giungo 1972 segue le procedure disposte dalla Giunta regionale.
Per il periodo dal 1° luglio 1972 al 31 dicembre 1972 e' deliberato un bilancio preventivo semestrale secondo le norme a carattere transitorio emanate dalla Giunta regionale.
Il conto consuntivo relativo a questo esercizio semestrale e' deliberato entro il 31 marzo 1973.

Art. 6.

I Consigli di amministrazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deliberano la pianta organica del personale strettamente necessario ad adempiere le funzioni istituzionali del Consorzio, nei limiti della situazione di fatto esistente al momento di entrata in vigore della presente legge.
Essi provvedono altresi', con effetto dal 1° gennaio 1973, ad inquadrare ed a sistemare il personale a qualsiasi titolo impiegato presso il Consorzio all'entrata in vigore della presente legge sulla base delle mansioni di fatto esercitate e del trattamento economico in atto.
La norma del comma precedente non si applica al personale insegnante di istituti e scuole di ogni ordine e grado in servizio presso i Consorzi, al personale comandato o distaccato da altri enti ed istituti, al personale addetto ai Centri di orientamento scolastico e professionale che sia legato con rapporti di collaborazione professionale e con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Resta fermo il trattamento al segretario del Consorzio, nell'ipotesi di cui all'art. 11, 3° comma, del D.L. 26-9-1935, n. 1946 e successive modificazioni.
Gli atti previsti da questo articolo sono approvati secondo le norme dettate dall'art. 3.

Art. 7.

La Giunta regionale da' le istruzioni che si rendono necessarie per l'applicazione della presente legge.

Art. 8.

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della Regione.