Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 30 ottobre 1972, n. 11.

Istituzione del fondo di previdenza e di solidarieta' per i Consiglieri Regionali.

(B.U. 6 novembre 1972, n. 24)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Art. 1.
(Istituzione del fondo di previdenza)

E' istituito presso il Consiglio regionale il "Fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Piemonte" per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati al mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.
(Gestione del fondo)

Il fondo e' amministrato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed e' alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprieta' del fondo stesso e da eventuali elargizioni.

Art. 3.
(Contabilita' del fondo)

Il bilancio del fondo e' allegato come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio regionale.

Art. 4.
(Contributi previdenziali obbligatori)

Tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati di ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennita' consiliare.
I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennita' dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nella misura di 1/10 dell'indennita' mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali del Piemonte.
Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all'art. 1.

Art. 5.
(Diritto all'assegno vitalizio Requisiti di eta' e periodo di contribuzione)

L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di eta' ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale.
Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, l'eta' richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e' diminuita di un anno con il limite all'eta' di 55 anni.
La corresponsione dell'assegno puo' essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantesimo anno di eta', ma in tal caso la misura dell'assegno e' proporzionalmente ridotta del 5 per cento per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno d'eta'.

Art. 6.
(Consiglieri inabili al lavoro)

Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'eta', i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purche' abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno 5 anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.
L'assegno spetta altresi', indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare, qualora l'inabilita' al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato stesso.
Sull'applicabilita' dei precedenti commi del presente articolo nel caso di inabilita' parziale decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 7.
(Accertamento dell'inabilita' permanente)

L'accertamento di inabilita', di cui al precedente art. 6, e' compiuto da un collegio medico composto da 3 membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dall'interessato.
Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il quale puo' disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
Qualora le delibere di cui al comma precedente sia ,positiva l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si e' verificato l'evento che ha provocato l'inabilita' al lavoro.

Art. 8.
(Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilita')

Nell'ipotesi prevista dal 1° comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio e' commisurato al numero effettivo di anni di contribuzioni.
Nell'ipotesi prevista dal 2° comma dello stesso art. 6, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sara' quello minimo previsto nel successivo art. 12. Qualora gli anni di contribuzione siano piu' di cinque, si procedera' a norma del comma precedente.

Art. 9.
(Contributi volontari)

Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ha facolta' di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per un tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avra' compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di eta'.
Analoga facolta' compete agli aventi diritto di cui al successivo art. 14 del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo per l'assegno vitalizio.

Art. 10.
(Rinunzia ai contributi volontari)

Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del l'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.
Analoga facolta' compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.

Art. 11.
(Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi)

Qualora il consigliere gia' cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio Regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente gia' gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sara' ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio Regionale.

Art. 12.
(Misura degli assegni vitalizi)

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio e' determinato in base alla seguente tabella, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennita' mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali, pagata ai Consiglieri in carica nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio:
@anni di contribuzione percentuale sull'indennita' mensile lorda
5 20%
6 24%
7 28%
8 32%
9 36%
10 40%
11 41%
12 42%
13 43%
14 44%
15 45%
16 46%
17 47%
18 48%
19 49%
20 (ed oltre) 50% @.

Art. 13.
(Decorrenza dell'assegno vitalizio)

L'assegno vitalizio e' corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'eta' richiesta per conseguire il diritto.
Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia gia' in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, l'assegno vitalizio e' corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.
Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano gia' maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura stessa.

Art. 14.
(Assegni di reversibilita')

In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:
a) del coniuge, finche' nello stato vedovile, purche' non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione dell'Autorita' Giudiziaria;
b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finche' minorenni;
c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finche' minorenni;
d) dei figli di cui alla lettera b) o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purche' studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno d'eta', o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico dell'ex consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di Presidenza.
Qualora non sopravvivano ne' il coniuge, ne' il figlio o affiliati aventi diritto, l'assegno di reversibilita' spetta al padre o in mancanza alla madre, che siano di eta' superiore a 60 anni o inabili a proficuo lavoro.

Art. 15.
(Assegno di reversibilita' in caso di morte per cause di servizio)

L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, se il decesso avviene per cause di servizio.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 16.
(Condizioni per l'assegno di reversibilita')

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilita' devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio e' revocato.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio puo' richiedere ai beneficiari di un assegno di reversibilita' di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.
Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente puo' inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio di cui al precedente articolo 7.

Art. 17.
(Documentazione per ottenere l'assegno di reversibilita')

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilita' il coniuge del consigliere inviera' domanda in carta libera diretta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio corredata dei seguenti documenti:
1) certificato di morte del coniuge;
2) certificato di matrimonio;
3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;
4) stato di famiglia.
Per la liquidazione dell'assegno di reversibilita' a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
l) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;
2) certificato di nascita dei figli;
3) stato di famiglia;
4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
5) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del consigliere defunto.
Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno e' condizionata all'accertamento dell'inabilita' al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente articolo 7.
Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilita' dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

Art. 18.
(Ammontare dell'assegno di reversibilita')

L'ammontare dell'assegno di reversibilita' al coniuge, ai figli o agli aventi diritto e' stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:
a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;
b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo nella misura del 15 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del cento per cento;
c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli siano piu' di uno, l'assegno e' aumentato del 15 per cento per ogni unita' successiva fino ad un massimo ,del cento per cento ed e' ripartito fra di essi in parti uguali;
d) negli altri casi: 50 per cento.
L'assegno di reversibilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

Art. 19.
(Prescrizione dei ratei di assegno)

I ratei di assegni diretti o di reversibilita' non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 20.
(Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio)

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 21.
(Contributo una tantum in caso di decesso)

Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde agli aventi diritto una mensilita' dell'indennita' spettante ai Consiglieri regionali.

Art. 22.
(Disposizioni transitorie)

A tutti i Consiglieri in carica verranno trattenuti a favore del fondo di previdenza i contributi di cui all'art. 4 arretrati, relativi al periodo compreso tra il giorno della loro elezione e quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.
(Istituzione del fondo di solidarieta')

E' istituito presso il Consiglio regionale un "Fondo di solidarieta' tra i consiglieri della Regione Piemonte" con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento nella vita professionale a quei consiglieri che non verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresenteranno candidati.
Il fondo di solidarieta' e' alimentato da trattenute mensili, pari al tre per cento dell'indennita' consiliare a carico dei consiglieri, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo e da eventuali elargizioni.
L'ufficio di Presidenza del Consiglio ha mandato di dettare norme per la gestione e la ripartizione del fondo.