Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10.

Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali.

(B.U. 16 ottobre 1972, n. 22)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.
(Indennita' di carica)

L'indennita' di carica spettante, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, ai Consiglieri regionali e' determinata nella misura del 55 per cento dell'indennita' mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. L'indennita' e' corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.
Ai componenti il Consiglio regionale cui siano conferiti gli incarichi previsti dallo Statuto l'indennita' di carica e' invece commisurata alle seguenti percentuali dell'indennita' parlamentare di cui al precedente comma:
- Presidente della Giunta regionale e Presidente del Consiglio regionale 100%
- Vicepresidente della Giunta regionale 85%
- Assessori regionali e Vicepresidenti del Consiglio regionale 75%
- Componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale 65%.
L'indennita' di carica e' corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dell'incarico e fino alla cessazione dell'ufficio o dell'incarico, comunque motivata.

Art. 2.
(Rimborsi delle spese)

Ai componenti il Consiglio regionale compete il rimborso delle spese per l'espletamento del loro mandato nella seguente misura lorda mensile:
- L. 120.000 per i Consiglieri regionali che abitano nel Comune di Torino od in Comuni la cui distanza da Torino non superi i 25 chilometri.
- L. 160.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino e' compresa tra i 25 e i 50 chilometri.
- L. 200.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino e' compresa tra i 50 cd i 100 chilometri.
- L. 240.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino supera i 100 chilometri.

Art. 3.
(Trattamento di missione)

Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli Assessori regionali, ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni legislative permanenti che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennita' di missione di cui al quarto comma del presente articolo.
Il rimborso delle spese di viaggio e l'indennita' di missione di cui al precedente comma spettano altresi' ai Consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori sede.
Ad ogni Consigliere, in relazione alla sua appartenenza alle Commissioni legislative permanenti del Consiglio, spetta il rimborso spese per viaggi dal luogo di residenza alla Capitale e ritorno, effettuati a mezzo aereo o per ferrovia, fino ad un limite di numero cinque viaggi annuali. Il rimborso delle spese per i viaggi in ferrovia, in aereo o su altri servizi di linea viene corrisposto nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonche' del costo per l'uso di un posto-letto in compartimento singolo. Per i viaggi che l'interessato dichiari di aver compiuto con automezzo proprio, il rimborso e' corrisposto nella misura prevista dalle leggi relative alle trasferte eseguite per conto di enti pubblici.
L'indennita' di missione e' stabilita nella misura di Lire 15 mila nette al giorno. L'indennita' e' aumentata del 20% per le missioni compiute fuori del territorio nazionale. L'indennita' di missione ed il rimborso delle spese ai Consiglieri regionali sono corrisposti sulla base dei documenti presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme della legge 15 aprile 1961, n. 291 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.
(Finanziamento degli oneri)

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in 245 milioni per l'anno 1970, in 530 milioni per l'anno 1971 ed in 530 milioni per l'anno 1972, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi degli articoli 7 e 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con, il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, a carico del capitolo 1 del piano di riparto per l'anno 1970, del capitolo 1 del piano di riparto per l'anno 1971, dei capitoli 1 e 2 del piano di riparto per il primo trimestre 1972, dei capitoli 1 e 2 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972.
A partire dall'anno 1973, agli stessi oneri finanziari, previsti in 530 milioni annui, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, a carico dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio regionale e per l'espletamento dell'incarico di componente della Giunta regionale.