Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 22 agosto 1972, n. 9.

Concessione di contributi per investimenti nel settore degli autoservizi di linea per viaggiatori agli enti locali, ad aziende pubbliche o a partecipazione pubblica.

(B.U. 28 agosto 1972, n. 18)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1972 e fino al 31 dicembre 1973, viene concesso agli Enti locali che acquisiscano una partecipazione in Societa' e che siano, o che per questo fatto divengano, a prevalente partecipazione pubblica aventi come scopo sociale l'esercizio di autoservizi di linea per viaggiatori di concessione regionale o che costituiscano consorzi per la gestione di autoservizi pubblici di linee di concessione regionale, un contributo unico pari al 20% dell'investimento che risulti ammissibile e un contributo annuo della durata di 25 anni pari al 2,5% della spesa residua.
Analoghi contributi vengono concessi alle aziende pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica che effettuino investimenti per acquisire nuove concessioni o assorbire societa' private gia' operanti nel settore degli autotrasporti in concessione. La Giunta Regionale rilascia il preventivo affidamento di contributo sulla base della valutazione del programma e delle deliberazioni definitive degli Enti richiedenti anche in riferimento alle linee programmatiche della Regione in materia di trasporti ed effettua l'erogazione del contributo in proporzione alla realizzazione del programma di investimenti e comunque ad avvenuto avvio dei servizi.

Art. 2.

Le modalita' per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta Regionale, avendo presenti i criteri di cui all'art. 1 della presente legge nonche' i limiti di spesa di cui al successivo art. 3.
Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 3.

Per la concessione del contributo unico regionale di cui all'art. 1, e' autorizzata la spesa di L. 200 milioni per l'esercizio 1972 e di L. 300 milioni per l'esercizio 1973. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1972 potranno essere impegnate nel successivo esercizio finanziario.
Per il contributo venticinquennale viene autorizzata la spesa di L. 20 milioni per il 1973, di L. 50 milioni annui per gli esercizi dal 1974 al 1997 e di L. 30 milioni per l'esercizio 1998.

Art. 4.

All'onere di 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1404 del bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo.
Il Presidente della Giunta Regionale e autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Agli oneri di 320 milioni per l'anno 1973, di 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 1974 al 1997 e di 30 milioni per l'anno 1998 si provvedera' con l'iscrizione di apposito capitolo nel bilancio preventivo della Regione.