Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 22 agosto 1972, n. 8.

Concessione di contributi per investimenti ad aziende private concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(B.U. 28 agosto 1972, n. 18)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

Allo scopo di favorire la concentrazione di aziende, secondo il criterio dei bacini di traffico, a decorrere dal 1° aprile 1972 e fino al 31 dicembre 1973 viene concesso agli imprenditori privati che esercitano autoservizi di linea di concessione regionale e che rilevino altre aziende concessionarie di analoghi servizi di linea, un contributo unico per le spese di investimento riconosciute ammissibili, fino a un massimo del 30% dell'investimento effettuato, da corrispondersi in tre successive annualita'.

Art. 2.

Nel riconoscimento delle esigenze di concentrazione verra' data nell'ordine la preferenza all'acquisizione di aziende con un numero di dipendenti inferiore alle 5 unita', a quelle con piu' elevato coefficiente di esercizio, nonche' a quelle con maggior percentuale di percorrenza in zone montane.
Non e' ammessa la concessione di contributi per l'acquisizione di aziende che abbiano gia' beneficiato degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 3.

Le modalita' di erogazione del contributo saranno stabilite con deliberazione della Giunta Regionale tenendo conto dei criteri espressi nel precedente articolo 2. Le singole erogazioni saranno corrisposte con decreto del Presidente della Giunta.
La Giunta Regionale potra', a richiesta, autorizzare le imprese beneficiarie a scontare presso Istituti di Credito le suddette annualita'.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 30 milioni per l'anno 1972, la spesa di L. 70 milioni per gli anni 1973 e 1974 e la spesa di L. 40 milioni per l'anno 1975.

Art. 5.

All'onere di 30 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1404 del bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
All'onere di L. 70 milioni per gli anni 1973 e 1974 e di L. 40 milioni per l'anno 1975 si provvedera' con la iscrizione di apposito capitolo nel bilancio preventivo annuale della Regione.