Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 22 agosto 1972, n. 7.

Concessione di contributi per rinnovo del parco autobus alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(B.U. 28 agosto 1972, n. 18)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

Agli Enti pubblici ed alle imprese che esercitano professionalmente autoservizi di linea per viaggiatori di concessione regionale puo' essere accordato un contributo finanziario della Regione per il rinnovo del Parco Autobus fino ad un massimo del 20% dell'investimento effettuato dalle imprese private e del 30% dalle aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, a partire dal 1° aprile 1972 fino a tutto il 31-12-1973. Dalla erogazione del contributo di cui sopra restano escluse le aziende di cui alla legge 23 novembre 1971 n. 1087.
Il contributo sara' erogato per gli autobus nuovi immessi in un servizio di linea entro le date suddette e sulla base della somma risultante da documenti di acquisto fino ad un massimo rispettivamente di L. 3.000.000 e L. 4.500.000 per gli autobus e L. 6.750.000 per gli autosnodati nelle due ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.
Per le aziende che alla data del 1° aprile 1972 possedevano un Parco Autobus non superiore alle cinque unita' il contributo potra' anche essere erogato per l'acquisto di autobus gia' in circolazione purche' nel momento dell'acquisto del veicolo non siano trascorsi piu' di 5 anni dalla data della sua prima immatricolazione. In tal caso il contributo sara' relativo al valore residuo del veicolo calcolato in base ad un ammortamento del 12,5% annuo. Il contributo fruito ai sensi della presente legge nel caso di pubblicizzazione dell'azienda beneficianda, dovra' essere imputato nell'indennizzo, previa detrazione delle quote di ammortamento maturate.

Art. 2.

Il contributo puo' essere erogato solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per gli anni 1970 e 1971 di tutto il complesso delle autolinee ordinarie di granturismo ed internazionali, concesse all'impresa dallo Stato e dai Comuni.

Art. 3.

Le modalita' per l'assegnazione del contributo saranno stabilite con deliberazione della Giunta Regionale tenendo conto dei criteri espressi nei precedenti articoli 1 e 2. Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del Presidente della Giunta.

Art. 4.

All'onere di L. 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 del bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. Per l'esercizio finanziario 1973 e' autorizzata l'iscrizione della spesa annua di L. 250.000.000 in apposito capitolo del bilancio preventivo per l'anno 1973.