Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 22 agosto 1972, n. 6.

Erogazione per l'anno 1972 di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(B.U. 28 agosto 1972, n. 18)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

Agli Enti pubblici ed alle imprese che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori di concessione regionale, possono essere accordati contributi della Regione in relazione all'esercizio svolto nel 1972 (a partire dal 1° aprile 1972). Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1972 di tutto il complesso di autolinee ordinarie, di granturismo ed internazionali, concesso all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.
I contributi da erogarsi entro i limiti di cui al successivo art. 6 sono i seguenti:
a) contributo pari al 10% dell'introito netto relativo alla vendita degli abbonamenti e tessere a tariffa preferenziale;
b) contributo in relazione alle percorrenze effettuate sino ad un massimo di L. 40 per autobus-km; tale contributo puo' essere elevato fino a L. 60 per autobus-km per le autolinee di imprese pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica oppure per quelle linee o tratti di linea che si svolgano in zone montane.

Art. 2.

Restano escluse dai contributi di cui sopra le aziende che all'atto dell'erogazione del contributo abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso e' stato richiesto.
Sono escluse dal contributo le imprese che non hanno assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non hanno rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali.

Art. 3.

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata espressa in "autobus-km" relativa alle corse previste dei disciplinari delle sole autolinee di concessione regionali nonche' alle corse bis autorizzate sulle linee medesime, con esclusione delle percorrenze relative alle linee concorrenti coi servizi di trasporto a impianti fissi e quella relativa a noleggi o prestazioni in subappalto.

Art. 4.

Ai fini della determinazione del contributo spettante si intendono per autolinee svolgentisi in zone montane quelle il cui percorso presenta un dislivello tra le quote altimetriche minime e massime superiore a mt. 500 o che si snodino per almeno 2/3 a quota altimetrica superiore a mt. 600.

Art. 5.

Le modalita' per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta Regionale, tenendo conto dei criteri espressi nei precedenti articoli 1, 2, 3, 4. Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 1050 milioni, alla quale si fa fronte con la corrispondente riduzione del capitolo 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1972. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti varianti di bilancio.