Indicatori giuridici La legge prevede:
Tratta la materia Opere pubbliche - Edilizia.
È stato assegnato in commissione in data 21 gennaio 1986. È stato approvato in data 21 gennaio 1986 con 51 voti favorevoli.
È stato trasmesso al Commissario di Governo in data 27 gennaio 1986 e vistato in data 25 febbraio 1986.
È diventato la legge regionale 27 febbraio 1986, n. 12, pubblicata in data 5 marzo 1986 sul Bollettino Ufficiale numero 9 ed entrata in vigore in data 5 marzo 1986 secondo quanto previsto dall'articolo 4. La legge è composta da 4 articoli ed è abrogata.