Legge regionale 11 luglio 2016, n. 14. (Testo coordinato)

Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte.

(B.U. 14 luglio 2016, n. 28)

Modificata da l.r. 19/2016

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Capo I. GENERALITA'

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte e l'organizzazione delle strutture tecnico-operative preposte allo svolgimento delle stesse.

Art. 2.
(Funzioni)

1. Nell'ambito delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica disciplinate dalla presente legge, la Regione:
a) favorisce lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso la crescita di un turismo sostenibile e responsabile, promuovendo iniziative finalizzate a potenziare e migliorare la qualità del sistema di accoglienza turistica;
b) cura i rapporti con il Governo e l'Unione europea per quanto riguarda la materia del turismo;
c) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività e sovrintende all'organizzazione turistica;
d) predispone i programmi annuali di cui all'articolo 3;
e) monitora, anche tramite l'Osservatorio del turismo di cui all'articolo 4, lo sviluppo del sistema di informazione, di accoglienza e promozione turistica, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
f) promuove la costituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo e dei prodotti agroalimentari di qualità in Piemonte, denominata "Destination Management Organization Turismo Piemonte" (DMO Turismo Piemonte), di cui all'articolo 5;
g) riconosce le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) e vigila sul loro operato;
h) effettua interventi di sostegno dell'organizzazione turistica, della promozione e commercializzazione del prodotto turistico.
2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le province, la Città metropolitana di Torino, le unioni di comuni, i comuni, nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge, partecipano alla formazione dei programmi annuali di cui all'articolo 3, concorrono alla costituzione di DMO Turismo Piemonte e delle ATL, nonché alle attività di accoglienza, informazione e promozione turistica locale.

Art. 3.
(Programmazione delle attività)

1. La Regione coordina e indirizza le attività di cui all'articolo 1 predisponendo uno o più programmi annuali, avvalendosi anche di DMO Turismo Piemonte.
2. I programmi annuali di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, che può aggiornarli nel corso dell'anno e indicano:
a) l'andamento della domanda turistica in Piemonte, le tendenze e le prospettive di mercato;
b) gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte, articolati per prodotti turistici e ambiti territoriali;
c) gli indirizzi e le modalità di coordinamento dell'azione promozionale della Regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'attività di DMO Turismo Piemonte e delle ATL;
d) le azioni e gli strumenti principali, le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento degli obiettivi dei programmi annuali, le risorse da destinare all'attività di promozione turistica svolta da DMO Turismo Piemonte e dalle ATL, nonché i criteri di riparto delle stesse;
e) i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio regionale per l'anno di riferimento, gli obiettivi e le iniziative da attuare, le relative previsioni di spesa, le risorse finanziarie da assegnare per l'attività di DMO Turismo Piemonte, delle ATL e degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT).
3. Per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi annuali, nonché per la verifica dei risultati dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte, la Regione assicura la consultazione degli enti e delle categorie interessate al turismo.

Art. 4.
(Osservatorio del turismo)

1. L'Osservatorio del turismo, gestito da DMO Turismo Piemonte, analizza la situazione dell'offerta, l'andamento e l'evoluzione della domanda e dei flussi attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati.
2. L'Osservatorio del turismo monitora, altresì, l'offerta sportiva sul territorio, nella sua declinazione professionale ed amatoriale e la sua ricaduta in termini turistici.

Capo II. AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO E DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ IN PIEMONTE

Art. 5.
(Costituzione e finalità)

1. La Regione promuove la costituzione di DMO Turismo Piemonte, mediante la fusione e la trasformazione dell'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte s.c.p.a. di cui alla legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte) e di Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l. di cui all'articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), che assume la forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico.
2. Il personale delle due società confluisce nella costituenda nuova società. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre ed attuare tutti gli atti necessari e conseguenti.
3. DMO Turismo Piemonte valorizza le risorse turistiche ed agroalimentari del Piemonte, favorendo la loro trasformazione in prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e internazionali, anche mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati, nel rispetto del diritto dell'Unione europea.
4. La Regione si avvale, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, del supporto tecnico e organizzativo di DMO Turismo Piemonte per l'attuazione delle proprie iniziative e dei programmi concernenti la promozione turistica e l'analisi e la consulenza di marketing turistico.

Art. 6.
(Attività)

1. DMO Turismo Piemonte, supportando le strutture regionali nel coordinamento dell'attività di promozione turistica e dei prodotti agroalimentari, agevola, operando in stretta collaborazione con le ATL, il raccordo con i territori per la programmazione di azioni di valorizzazione del Piemonte e partecipa alla definizione di obiettivi e azioni strategiche tramite l'interazione tra i soggetti pubblici e privati, al fine di incrementare i flussi turistici verso la Regione.
2. In particolare, DMO Turismo Piemonte:
a) gestisce l'Osservatorio del turismo di cui all'articolo 4;
b) fornisce le informazioni sull'evoluzione della domanda e dei mercati e la consulenza per la definizione delle strategie di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico e agroalimentare;
c) informa il pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici e agroalimentari del Piemonte, coordinando la raccolta delle informazioni a livello regionale e assicurando la loro diffusione, mediante la realizzazione di materiale informativo e la predisposizione di strutture e sistemi di diffusione delle informazioni;
d) realizza campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali dell'offerta turistica piemontese e delle produzioni agroalimentari piemontesi nonché, per segmenti particolari di pubblico, su attrattive di particolare rilevanza regionale;
e) assicura la promozione commerciale del prodotto turistico e agroalimentare piemontese, mettendo in collegamento gli operatori turistici locali con gli operatori nazionali e internazionali, anche mediante l'organizzazione o la partecipazione a fiere ed altre iniziative di promozione turistica e agroalimentare favorendo e organizzando la partecipazione degli operatori turistici interessati;
f) conduce operazioni di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa nazionale ed internazionale;
g) organizza corsi e attività di formazione specialistica per operatori tecnici su temi di marketing turistico ed enogastronomico;
h) svolge attività di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali.

Art. 7.
(Composizione e statuto)

1. Possono essere soci di DMO Turismo Piemonte, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, le CCIAA, i consorzi di operatori turistici di cui all'articolo 18, altri soggetti pubblici e privati interessati alla promozione e allo sviluppo del turismo in Piemonte.
2. Lo statuto di DMO Turismo Piemonte, approvato dalla Giunta regionale, stabilisce che i soci sono tenuti a versare annualmente una quota di partecipazione in misura proporzionale alle quote consortili e che la società è senza scopo di lucro.

Capo III. AGENZIE DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE

Art. 8.
(Costituzione e finalità)

1. Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti è promossa la costituzione delle ATL.

Art. 9.
(Attività)

1. Le ATL organizzano a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. In particolare:
a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando a tal fine e coordinando gli IAT;
b) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
d) contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
e) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
f) coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
g) promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci.

Art. 10.
(Forma giuridica)

1. La Regione promuove l'organizzazione delle ATL secondo principi e criteri di economicità, efficacia ed omogeneità, con l'obiettivo di conseguire il contenimento della spesa.
2. Le ATL sono costituite nella forma di società consortile di cui all'articolo 2615 ter del codice civile, hanno capitale prevalentemente pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile ed esercitano le attività di cui all'articolo 9 per l'ambito territoriale di riferimento.

Art. 11.
(Statuto)

1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione lo statuto tipo delle ATL.
2. Le ATL adottano i propri statuti in conformità dello statuto tipo di cui al comma 1.

Art. 12.
(Organi delle ATL)

1. Sono organi delle ATL il presidente, l'assemblea, il consiglio di amministrazione e l'organo di controllo che può essere costituito come revisore unico o come collegio dei revisori.
2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per un triennio e sono nominati secondo le modalità definite dallo statuto.
3. Il consiglio di amministrazione delle ATL è composto da tre o cinque membri nominati dall'assemblea. In caso di partecipazione minoritaria regionale almeno un componente è designato dalla Regione.
4. I consiglieri di amministrazione delle ATL sono scelti tra soggetti qualificati in materia di turismo, cultura, sport e tempo libero o di governo del territorio, con rilevanti esperienze nell'amministrazione e gestione di enti di diritto pubblico o privato, aziende, società, consorzi o associazioni.
5. La partecipazione al consiglio di amministrazione delle ATL è a titolo gratuito.
6. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'ente e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.
7. Il consiglio di amministrazione presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente le valutazioni sull'attività e operatività dell'ATL.

Art. 13.
(Modalità di gestione dell'attività)

1. Le ATL svolgono la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché dei principi e delle norme regionali e, in quanto applicabili, nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.
2. Possono partecipare alle ATL, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, esclusivamente:
a) la Regione, le province, la Città metropolitana di Torino e le CCIAA;
b) i comuni e le relative unioni, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati;
c) le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, i consorzi di operatori turistici di cui all'articolo 18, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli di cui all'articolo 9;
d) gli enti e le associazioni interessati alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali e allo sviluppo del territorio;
e) gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.
3. Per ciascun ambito territoriale turisticamente rilevante, individuato ai sensi dell'articolo 14, non può essere costituita più di una ATL. Più ambiti possono fare riferimento ad una stessa ATL.
4. È vietata alle ATL la distribuzione di utili o di quote del patrimonio, comunque denominati.
5. È vietato ai soggetti di cui al comma 2, lettera c) la realizzazione di lavori e la prestazione di servizi o forniture in favore delle ATL, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale.
6. Le ATL, costituite nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, sono riconosciute dalla Regione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le condizioni e le modalità per il loro riconoscimento e disciplina i poteri di diffida, sospensione o revoca del riconoscimento stesso.

Art. 14.
(Ambiti territoriali turisticamente rilevanti)

1. Sono individuati i seguenti ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le ATL:
a) Ambito 1: Comune di Torino e comuni della Città metropolitana di Torino;
b) Ambito 2: comuni della Provincia di Biella;
c) Ambito 3: comuni della Valsesia e della Provincia di Vercelli;
d) Ambito 4: comuni dei Laghi Maggiore, d'Orta e di Mergozzo, del Mottarone, del Vergante e dell'Ossola;
e) Ambito 5: comuni della Provincia di Novara, con esclusione di quelli ricompresi nell'Ambito 4;
f) Ambito 6: comuni delle Langhe e del Roero;
g) Ambito 7: comuni della Provincia di Cuneo, con esclusione di quelli ricompresi nell'Ambito 6;
h) Ambito 8: comuni della Provincia di Alessandria;
i) Ambito 9: comuni della Provincia di Asti.

Art. 15.
(Disposizioni per la trasformazione delle ATL)

1. La costituzione delle società consortili di cui all'articolo 10 può avvenire anche mediante la trasformazione delle ATL preesistenti costituite nella forma di consorzio. In tal caso, le società consortili subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle preesistenti ATL e nei procedimenti amministrativi in corso al momento della loro trasformazione.
2. Le ATL preesistenti che non si conformano alle disposizioni della presente legge entro il termine di novanta giorni dall'approvazione dello statuto tipo di cui all'articolo 11 sono poste in liquidazione. In caso di mancata deliberazione di liquidazione da parte dell'assemblea dei soci, la Regione procede all'alienazione della quota di propria competenza o al recesso dalla società.
3. I collegi dei revisori delle preesistenti ATL rimangono in carica fino alla data di approvazione della trasformazione.
4. Tutti i riferimenti alle ATL contenuti in leggi, regolamenti o altri atti s'intendono fatti alle ATL riordinate ai sensi della presente legge.

Capo IV. ALTRI SOGGETTI DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE

Art. 16.
(Uffici di informazione e di accoglienza turistica)

1. Al fine di garantire l'elevata qualità del servizio offerto e l'omogeneità dell'accoglienza turistica in Piemonte, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, in relazione ai flussi turistici, all'ampiezza e alla ricettività del territorio di riferimento, i requisiti minimi degli IAT, sulla base dei seguenti criteri:
a) orari di apertura al pubblico;
b) qualificazione professionale degli operatori;
c) ubicazione degli sportelli.
2. Le ATL provvedono all'istituzione degli IAT e ne danno comunicazione alla Regione, indicandone l'ubicazione, l'orario di apertura, il numero di addetti e le modalità di gestione.
3. Le ATL possono, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dell'ordinamento vigente, affidare la gestione degli IAT da esse istituiti alle associazioni turistiche pro loco, ad organismi associativi di sviluppo turistico locale nonché ad enti gestori dei servizi di interesse pubblico.
4. È riservato agli IAT riconosciuti l'utilizzo del segno distintivo "IAT" conforme al modello grafico approvato dalla Giunta regionale.
5. Gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e i consorzi di operatori turistici di cui all'articolo 18 possono istituire punti informativi sul territorio.
6. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge gli IAT, istituiti da soggetti diversi dalle ATL ai sensi delle norme previgenti, si conformano alle disposizioni del presente articolo.

Art. 17.
(Comuni turistici)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le procedure per l'individuazione e il riconoscimento dei comuni turistici del Piemonte.
2. Gli elenchi dei comuni turistici rilevano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

Art. 18.
(Consorzi di operatori turistici)

1. I consorzi di operatori turistici sono aggregazioni composte da imprese turistiche in misura prevalente e da altri soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico.
1=>2. La Regione riconosce sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, i consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale. <=1
2-><-2
4. I consorzi di operatori turistici attuano, all'interno di uno degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti o di aree di prodotto, programmi e progetti orientati alla gestione, allo sviluppo e alla qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta, ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri consorziati, compresa la prenotazione di servizi turistici.
5. I consorzi di operatori turistici hanno sede nel territorio dell'ambito territoriale turisticamente rilevante in cui svolgono la loro attività prevalente.
6. I consorzi di operatori turistici, riconosciuti ai sensi del comma 2, possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 21 in proporzione al numero di associati con sede nell'ambito territoriale turisticamente rilevante oggetto dell'intervento.
3+>6 bis. La Regione, sulla base di criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sostiene i consorzi di operatori turistici favorendo l'aggregazione di imprese. <+3

Capo V. INTERVENTI DI SOSTEGNO

Art. 19.
(Contributi per l'organizzazione turistica)

1. la Regione concede annualmente alle ATL contributi a parziale copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento. I contributi sono erogati, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13, in misura proporzionale alle quote consortili detenute dalla Regione, secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Le ATL ricevono altresì contributi dagli altri enti pubblici e privati ad esse partecipanti.
2. Ai sensi di quanto stabilito nel comma 1, la Regione è autorizzata ad acquisire ulteriori quote consortili fino alla misura massima del 40 per cento del capitale sociale delle singole ATL.
3. La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), i criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di specifici progetti di accoglienza turistica locale da parte dei soggetti titolari degli IAT di cui all'articolo 16.

Art. 20.
(Contributi per manifestazioni e iniziative turistiche)

1. Al fine di valorizzare turisticamente l'eccellenza del territorio, sono concessi contributi alle ATL, ad enti pubblici o di diritto pubblico e ad associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative di comunicazione e di attività di promo-pubblicità nell'ambito di manifestazioni ed eventi organizzati nelle località del Piemonte.
2. I contributi sono concessi prioritariamente per manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza in grado di generare flussi turistici e ricadute economiche sul territorio interessato.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 14/2014 e in relazione alla programmazione finanziaria annuale e pluriennale, definisce i criteri per la concessione dei contributi.

Art. 21.
(Contributi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici)

1. La Regione, al fine di incrementare i flussi turistici verso ed all'interno del Piemonte e sviluppare l'economia turistica regionale, sostiene progetti di promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali.
2. Sono soggetti legittimati a realizzare le azioni di cui al comma 1:
a) le ATL;
b) i consorzi di operatori turistici riconosciuti ai sensi dell'articolo 18.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 14/2014 e in relazione alla programmazione finanziaria annuale e pluriennale, definisce i criteri per la concessione dei contributi, privilegiando progetti su più ambiti e compartecipazioni da parte di soggetti diversi. E' facoltà della Giunta regionale di prevedere specifici criteri di premialità per la realizzazione di particolari progetti di area turistica condivisi, gestiti e sviluppati congiuntamente dalle ATL e dai consorzi di operatori turistici.

Art. 22.
(Contributi a favore della formazione degli operatori)

1. La Regione concede finanziamenti agli istituti universitari, agli istituti tecnici superiori (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e ai soggetti accreditati alla Regione Piemonte per le attività formative o per il lavoro, che operano nel settore turistico o alberghiero, per l'organizzazione e la gestione di attività formative rivolte agli operatori del settore turistico.
2. Sono inoltre concessi finanziamenti a favore dei soggetti di cui al comma 1 per l'organizzazione di corsi di formazione professionale per l'accesso alle professioni turistiche disciplinate da specifiche normative regionali.

Capo VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI, ABROGATIVE E FINANZIARIE

Art. 23.
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica, nonché di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle analisi dell'Osservatorio del turismo di cui all'articolo 4, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) un quadro dell'andamento della domanda turistica in Piemonte e negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'articolo 14;
b) un quadro delle azioni, degli strumenti, delle iniziative, nonché delle risorse e del loro riparto e modalità di utilizzo, anche in relazione agli obiettivi e ai criteri di cui all'articolo 3;
c) una descrizione delle modalità di costituzione di DMO Turismo Piemonte e delle ATL, e dell'istituzione degli IAT, nonché una sintesi delle loro attività;
d) una descrizione analitica dei contributi previsti al capo V, così come programmati, concessi ed erogati.
3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
a) una stima del contributo al movimento turistico in Piemonte attribuibile alle iniziative e agli interventi previsti dalla presente legge;
b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori degli enti e delle categorie interessate al turismo.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 27.

Art. 24.
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 25.
(Norma transitoria)

1. Al fine di consentire il regolare funzionamento delle ATL nella fase di adeguamento al nuovo assetto organizzativo, nel primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione concede alle ATL contributi straordinari nei limiti dello stanziamento previsto nella missione 0.7 programma 07.01 del bilancio regionale per l'anno 2016, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale che tengano conto in via prioritaria delle presenze turistiche e del numero dei posti letto.

Art. 26.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni regionali:
a) il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le Enoteche Regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali, i Musei etnografico-enologici, le Strade del vino);
b) la legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte);
c) la legge regionale 20 novembre 1998, n. 37 (Modifica della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte");
d) la legge regionale 6 marzo 2000, n. 19 (Modifica degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte");
e) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 83 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59");
f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i commi 1 e 2 dell'articolo 10, l'articolo 11 e le parole "2, 3, 4, 5, 6, 7" del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale del 7 gennaio 2002, n. 1 (Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte");
g) l'articolo 24 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003);
h) l'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte);
i) gli articoli 47 e 49 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
l) l'articolo 14 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011);
m) l'articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013);
n) il numero 2) della voce turismo dell'allegato A alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni");
o) l'articolo 47 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015).
2. Dalla data della costituzione di DMO Turismo Piemonte, di cui all'articolo 5, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) la legge regionale 29/2002;
b) l'articolo 57 della l.r. 9/2007;
c) gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 17 (Norme per il comparto agricolo);
d) l'articolo 15 della l.r. 10/2011;
e) la legge regionale 27 luglio 2011, n. 12 (Modifica alla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011");
f) l'articolo 51 della l.r. 26/2015.

Art. 27.
(Norma finanziaria)

1. In una fase di prima attuazione della legge, agli oneri di parte corrente di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, quantificati complessivamente nell'esercizio finanziario 2016 in euro 8.900.000,00, in termini di competenza e di cassa, iscritti nella missione 07 programma 07.01, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e programma del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.
2. Alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1 per ciascun anno del biennio 2017-2018 si fa fronte con le modalità previste dall'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).




=1 Sostituito dall'art. 6 della l.r. 19/2016.

-2 Abrogato dall'art. 6 della l.r. 19/2016.

+3 Aggiunto dall'art. 6 della l.r. 19/2016.