Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5. (Testo coordinato)

Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale.

(B.U. 25 marzo 2016, suppl. al n. 12)

Modificata da l.r. 16/2016

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Art. 1.
(Principi e finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per dare attuazione al divieto di discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall’articolo 3, primo comma, della Costituzione, per dare attuazione al dovere di assicurare e promuovere l’uguaglianza sostanziale contenuto nell’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, nonché per attuare i principi sanciti dallo Statuto regionale.
2. La Regione attua i principi e le finalità della presente legge in raccordo con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali, regionali, nazionali ed internazionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.
3. Nell’attuazione dei principi e delle finalità della presente legge, la Regione valuta anche gli effetti e l’impatto della compresenza e interazione di motivi diversi di discriminazione, con particolare riferimento alla trasversalità della discriminazione fondata sul sesso.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) parità di trattamento: l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale;
b) discriminazione: ogni comportamento che, direttamente o indirettamente e salve le azioni previste agli articoli 3 e 11, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basate su una o più delle condizioni descritte alla lettera a) e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;
c) discriminazione diretta: il caso in cui una persona, a causa dei motivi indicati alla lettera a), è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un'altra persona in una situazione analoga;
d) discriminazione indiretta: una disposizione di legge o regolamento, un criterio o una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri che possono mettere in una posizione di svantaggio le persone che si trovano in una o più delle condizioni descritte alla lettera a);
e) molestia: ogni comportamento indesiderato, posto in essere per uno o più dei motivi di cui alla lettera a), avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;
f) ordine di discriminazione: l’ordine di discriminare una persona in ragione di una o più delle condizioni descritte alla lettera a).
1-><-1

Art. 3.
(Ambiti di intervento)

1. In attuazione dell'articolo 11 dello Statuto regionale, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, interviene per garantire ad ogni persona parità di trattamento nell'accesso ai servizi e nell'acquisizione di beni ed attua azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio legate alle forme di discriminazione diretta e indiretta.
2. La Regione agisce prioritariamente, ai sensi del comma 1, nei seguenti ambiti d’intervento:
a) salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali;
b) diritto alla casa;
c) formazione professionale e istruzione;
d) politiche del lavoro, promozione dell’imprenditorialità e responsabilità sociale delle imprese;
e) attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e commerciali;
f) formazione e organizzazione del personale regionale;
g) comunicazione;
h) trasporti e mobilità.
3. La Regione, in conformità con quanto sancito dall’articolo 117, settimo comma, della Costituzione, promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle cariche elettive e introduce correttivi volti al perseguimento di una compiuta democrazia paritaria.

Art. 4.
(Prevenzione e contrasto delle discriminazioni)

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, opera per prevenire e contrastare le situazioni di discriminazione di cui all’articolo 2, al fine di eliminarne l’origine e le cause potenziali ed effettive, secondo le modalità descritte all’articolo 1, comma 2.
2. Nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatoria e amministrativa la Regione si conforma ai principi fissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni, l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori e persegue obiettivi annuali e pluriennali di promozione della parità di trattamento secondo criteri e metodi di misurazione e incentivazione del loro raggiungimento.
3. La Regione svolge attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche nei settori di cui all’articolo 3, con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e garantisce l’applicazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione di cui alla presente legge, negli atti che assume.
4. I soggetti pubblici e privati che stipulano contratti, convenzioni o accordi di qualsiasi altra natura con la Regione, o che da essa ricevono contributi, finanziamenti, agevolazioni, appalti, concessioni, patrocini o altre forme di sostegno, anche non oneroso, sono tenuti al rispetto del principio della parità di trattamento di cui all’articolo 2 nei confronti di utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori. Gli uffici regionali competenti verificano il rispetto di tale principio, anche su segnalazione delle associazioni che tutelano i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).
5. Per verificare il rispetto dei principi e il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione svolge consultazioni periodiche con le associazioni e gli enti che operano nel campo della lotta alle discriminazioni.
6. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione e i suoi enti strumentali producono e pubblicano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sul proprio sito ed ogni anno, una relazione dettagliata su quanto realizzato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 5.
(Accesso ai servizi pubblici e privati)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, assicura ad ogni persona, indipendentemente dalle condizioni descritte all’articolo 2, comma 1, lettera a), parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possono essere rifiutate né somministrate, mettendo in atto i comportamenti discriminatori diretti o indiretti di cui all’articolo 2.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto all'abitazione e secondo le disposizioni in materia di edilizia sociale, opera per prevenire e contrastare le discriminazioni nell’accesso alla casa basate sulle condizioni descritte all’articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 6.
(Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali)

1. Nell’ambito delle proprie competenze in materia di salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali, la Regione:
a) integra il divieto di discriminazione e il principio della parità di trattamento sulla base delle condizioni descritte all’articolo 2, comma 1, lettera a), nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del sistema integrato di interventi;
b) promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale delle aziende sanitarie locali e dei medici di base sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge.

Art. 7.
(Istruzione, formazione professionale e politiche del lavoro)

1. Nell’ambito delle proprie competenze in materia di istruzione e formazione professionale, la Regione:
a) opera perché ad ogni persona siano garantiti l’accesso ai percorsi di istruzione e formazione e l’effettività del diritto all’istruzione e alla formazione durante tutto l’arco della vita;
b) stipula accordi con l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte finalizzati alla realizzazione di percorsi di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento per il personale scolastico, i genitori e gli studenti sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione professionale e in quello della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale degli organismi di formazione professionale e orientamento accreditati all’interno del sistema della formazione professionale regionale;
d) aggiorna i profili e gli obiettivi professionali per i quali è prevista una formazione specifica erogata all’interno del sistema della formazione professionale regionale, al fine di inserire appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento.
2. La Regione promuove, anche in accordo con l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la diffusione di percorsi di formazione e di riqualificazione professionale alle persone che risultano discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale. In ambito formativo, la Regione promuove, inoltre, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la diffusione della cultura dei diritti della persona e la valorizzazione delle differenze. Promuove, altresì, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione per studenti, genitori, docenti e personale Ausiliario Tecnico Amministrativo (ATA) sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica.
3. Nell’ambito delle proprie competenze in materia di politiche del lavoro, la Regione:
a) opera perché ad ogni persona, indipendentemente dalle condizioni descritte all’articolo 2, comma 1, lettera a), siano garantiti il diritto al lavoro e l’accesso ai percorsi di inserimento lavorativo e alla fruizione dei relativi servizi;
b) promuove, in collaborazione con le parti sociali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte ai lavoratori, ai datori di lavoro e al management aziendale;
c) promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nel campo delle politiche del lavoro e in quello della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale che opera presso i servizi per il lavoro attivi nel territorio regionale.

Art. 8.
(Formazione del personale regionale)

1. Al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro, garantire la parità di trattamento del personale regionale e favorire l’adozione, da parte del personale, di linguaggi e comportamenti coerenti con i principi della presente legge, la Regione, in raccordo con gli organismi di parità regionali:
a) adotta iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e al personale degli enti dipendenti o collegati alla Regione Piemonte, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge;
b) inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento;
c) prevede all’interno del codice di comportamento del personale regionale specifiche disposizioni riguardanti la garanzia dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa.

Art. 9.
(Diffusione delle informazioni e comunicazione)

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali piemontesi e in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, promuove, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, apposite campagne di comunicazione per promuovere il principio della parità di trattamento e il superamento di ogni forma di discriminazione e per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili per la tutela dei propri diritti.
2. Al fine di garantire che ogni forma di comunicazione pubblica tenga conto dei principi e delle finalità della presente legge, al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) del Piemonte, nell’ambito delle funzioni proprie di cui all’articolo 14 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) competono, inoltre, i seguenti compiti:
a) nell’ambito delle funzioni di consulenza e di controllo per il Consiglio e la Giunta regionale, effettua periodiche rilevazioni sui contenuti della programmazione radiofonica e televisiva regionale e locale, al fine di evidenziarne eventuali caratteri discriminatori e segnalarli al Consiglio e alla Giunta regionale;
b) nell’ambito delle funzioni gestionali, regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale in modo da consentire adeguati spazi di espressione legati alle tematiche trattate dalla presente legge;
c) nell’ambito delle funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, può formulare proposte agli organi regionali per attivare iniziative culturali e informative volte a favorire la diffusione e l'affermazione di principi antidiscriminatori, in particolare per quanto riguarda le forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni e organismi culturali operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati.
3. Il CORECOM, oltre a quanto previsto dal comma 2, nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell’immagine della donna, si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.

Art. 10.
(Trasporti e mobilità)

1. Nell’ambito delle sue competenze in materia di trasporti e mobilità, la Regione garantisce il diritto alla mobilità di ogni persona e opera per assicurare pari opportunità nel raggiungimento delle aree del territorio regionale e per rimuovere gli ostacoli che limitano l’accessibilità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto.
2. La Regione garantisce l’accessibilità delle strutture e dei servizi regionali.

Art. 11.
(Azioni positive)

1. La Regione, nell'ambito dei settori di intervento di cui all’articolo 3, individua, promuove e realizza, insieme agli enti locali e secondo le rispettive competenze, opportune azioni positive, misure di accompagnamento e interventi specifici anche nell'ambito di politiche integrate nei confronti delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto alla casa, promuove soluzioni per favorire il diritto all’abitazione delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all’articolo 2, comma 1, lettera a) e opera per prevenire e contrastare la segregazione abitativa e l’emarginazione sociale.
3. La Regione, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nei settori della formazione professionale e delle politiche del lavoro, promuove e sostiene, anche finanziariamente, specifici percorsi di formazione, riqualificazione, accrescimento della cultura professionale e inserimento lavorativo delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all’articolo 2, comma 1, lettera a).
4. La Regione, in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nell’ambito della promozione dell’imprenditorialità, sostiene, anche finanziariamente, le persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all’articolo 2, comma 1, lettera a), nell'individuazione e costruzione di percorsi per la promozione e l'avvio di nuove imprese.
5. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di responsabilità sociale delle imprese, promuove il perseguimento degli obiettivi e l’adozione delle pratiche relative ai diritti e alla non discriminazione indicati dagli standard internazionali di riferimento da parte delle aziende che operano nel territorio regionale, anche istituendo meccanismi di incentivazione e premialità per quelle socialmente responsabili.
6. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali, opera per favorire un’offerta di eventi culturali e di intrattenimento pluralistica e attenta alle condizioni personali e sociali descritte all’articolo 2, comma 1, lettera a).
7. La Regione promuove le opportune azioni positive per favorire l’accessibilità delle strutture e dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio regionale.

Art. 12.
(Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte e Piano triennale)

1. La Regione promuove l’istituzione di una Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con compiti di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e assistenza alle vittime nel territorio regionale, previo accordo con l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR), gli enti locali piemontesi, l'associazionismo e le parti sociali.
2. La Rete regionale contro le discriminazioni stabilisce forme di collaborazione e consultazione permanente con gli organismi di parità regionali e la Consigliera o il Consigliere di parità regionale, della città metropolitana e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) sulla base della loro specifica competenza antidiscriminatoria e per la parità di trattamento nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
3. La Giunta regionale approva, con cadenza triennale, un Piano contro le discriminazioni che dà esecuzione alle attività di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Art. 13.
(Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte)

1. È istituto il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con compiti di coordinamento della Rete regionale di cui all’articolo 12, comma 1, di supervisione dell’attuazione del Piano di cui all’articolo 12, comma 3 e di monitoraggio delle discriminazioni nel territorio regionale.
2. E’ costituito un gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni, coordinato dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con il compito di promuovere l’integrazione del principio di non discriminazione nella programmazione e nelle attività regionali e di svolgere le azioni di monitoraggio e valutazione previste all’articolo 4, comma 3 e articolo 18, comma 2. Il gruppo è composto:
a) da un rappresentante per ciascuna delle direzioni regionali;
b) da un rappresentante del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Regione;
c) dalla Consigliera o dal Consigliere di parità regionale;
d) dal Difensore civico della Regione;
e) dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
f) dal Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto regionale, adotta entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, un regolamento che definisce:
a) i criteri per l’istituzione della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte e le eventuali collaborazioni;
b) le modalità per l’approvazione del Piano di cui all’articolo 12, comma 3;
c) la composizione, la collocazione, la dotazione organica, la sede, le risorse finanziarie, le attività e le collaborazioni del Centro di cui al comma 1, nonché le modalità di raccordo tra il Centro e la Consigliera di parità regionale, il Difensore civico della Regione, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, il Comitato regionale per i diritti umani, la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, nonché, previo accordo, con l’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD) e con l’UNAR e tutti gli altri organismi nazionali e internazionali ritenuti utili per lo svolgimento delle iniziative affidate o realizzate dal Centro stesso;
d) i criteri operativi del gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni di cui al comma 2;
e) la collaborazione della Regione con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali, regionali, nazionali ed internazionali, anche attraverso la stipula di accordi, nell’attuazione dei principi e nella realizzazione delle attività previste dalla presente legge e nell’istituzione e coordinamento della Rete regionale di cui all’articolo 12, comma 1.

Art. 14.
(Estensione delle competenze dell’ufficio del Difensore civico della Regione)

1. Il Difensore civico della Regione, nell’ambito dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 90 dello Statuto regionale e dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico), interviene anche nei casi di discriminazione, ai sensi della presente legge, per accogliere e valutare segnalazioni di persone, delle organizzazioni iscritte al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), ovvero del Centro e della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte.
2. Nello svolgimento di tali funzioni il Difensore civico:
a) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge;
b) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, comportamenti o prassi discriminatorie;
c) segnala ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale e al Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte i comportamenti e le normative discriminatorie che individua;
d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni, anche orientando le medesime verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio.
3. La relazione annuale di cui all’articolo 8 della l.r. 50/1981 contiene una apposita sezione dedicata alle competenze di cui al presente articolo.
4. Il Difensore civico, nell'ambito delle funzioni definite nel presente articolo, opera in raccordo con il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte e con analoghe istituzioni di garanzia, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 13, comma 3.

Art. 15.
(Ulteriori competenze del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)

1. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, opera per l’eliminazione delle discriminazioni nei confronti:
a) delle persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nonché delle persone ammesse a misure alternative;
b) delle persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio, delle persone ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri;
c) delle persone di cui alle lettere a) e b) nel corso del loro recupero o in fase di reintegrazione sociale e inserimento nel mondo del lavoro.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale:
a) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, comportamenti o prassi discriminatorie;
b) segnala ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale e al Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte i comportamenti discriminatori che individua;
c) agisce a tutela dei diritti delle persone di cui al comma 1 che hanno subito discriminazioni, anche orientando le medesime verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio.

Art. 16.
(Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni)

1. Al fine di garantire l’effettività dei principi sanciti dalla presente legge e di agevolare l’accesso alla giustizia, la Regione istituisce un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni, destinato a sostenere le spese per l’assistenza legale, che operi mediante un meccanismo rotativo di anticipazione e restituzione delle somme.
2. L’accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito, nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nei limiti delle risorse disponibili:
a) alle vittime di discriminazioni o alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso legittimate a stare in giudizio, nei ricorsi giurisdizionali contro le violazioni della presente legge;
b) alle persone che promuovono i procedimenti giurisdizionali elencati nel regolamento di cui al comma 4 e alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso legittimate a stare in giudizio in rappresentanza delle vittime di discriminazioni.
3. La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche in ambito antidiscriminatorio.
4. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto regionale, approva entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, un regolamento che definisce:
a) l’elenco dei procedimenti giurisdizionali per i quali è possibile l’accesso al Fondo;
b) la dotazione finanziaria e le modalità di gestione del Fondo;
c) i criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo;
d) le modalità di accesso ai contributi;
e) i casi in cui il contributo deve essere restituito e le modalità di recupero delle somme;
f) le modalità di promozione del Fondo.

Art. 17.
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte e dal gruppo interdirezionale contro le discriminazioni, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale.
2. A tal fine la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima dell’adozione del Piano triennale di cui all’articolo 12, comma 3, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) una descrizione del processo di creazione, implementazione e funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, nonché delle iniziative, delle attività realizzate e dei costi del Centro regionale contro le discriminazioni di cui all’articolo 13;
b) un quadro sintetico dei casi di discriminazione rilevati e trattati dalla Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, scorporati per provincia e causa di discriminazione;
c) le attività settoriali e le azioni positive realizzate per ciascun settore specifico in materia di prevenzione e contrasto alle discriminazioni, le iniziative formative e di comunicazione realizzate in materia di prevenzione contrasto delle discriminazioni;
d) le proposte e le iniziative realizzate per concretizzare le indicazioni desumibili dalle attività di monitoraggio e valutazione della normativa e delle politiche regionali previste dagli articoli 4, comma 3 e 18, comma 2;
e) il contributo dato dal CORECOM e dal Difensore civico della Regione al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1;
f) la dotazione del Fondo di cui all’articolo 16, il suo grado di utilizzo, i criteri di accesso, il tipo e il numero delle domande ammesse e non ammesse alle disponibilità del Fondo e l’entità del contributo, nonché le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del Fondo;
g) una descrizione dello stato di attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 12, comma 3 e della presente legge, nonché delle eventuali criticità.
3. Le relazioni successive alla prima documentano, inoltre, gli effetti delle politiche in termini di contributo alla prevenzione, al contrasto, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale, fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
a) il contributo dato dagli strumenti, dalle attività, dalle azioni e dagli interventi al perseguimento delle finalità dell’articolo 1;
b) l'evoluzione del fenomeno della discriminazione e della parità di trattamento sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in confronto alla situazione nazionale, attribuibile al complesso delle iniziative previste dalla legge;
c) una sintesi delle opinioni delle associazioni e degli enti che operano nel campo della lotta alla discriminazione e per la parità di trattamento anche derivanti dalle consultazioni periodiche e permanenti svolte ai sensi degli articoli 4, comma 5 e 12, comma 1.
4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi Piani triennali regionali di cui all’articolo 12, comma 3.
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 19.

Art. 18.
(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano triennale di cui all’articolo 12, comma 3, con le modalità previste nel regolamento attuativo di cui all’articolo 13, comma 3, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento medesimo.
2. In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono all'individuazione delle disposizioni presenti nella normativa regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con i medesimi principi e adottano i provvedimenti conseguenti.

Art. 19.
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono quantificati nell'anno finanziario 2016 in euro 150.000,00, in termini di competenza e di cassa, da iscriversi su apposito capitolo di spesa corrente, di nuova istituzione, all'interno della missione 12, programma 12.10 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018; alla copertura si fa fronte mediante pari riduzione delle somme previste all'interno della missione 08, programma 08.02 del medesimo bilancio.
2. Gli oneri per l'attuazione del Fondo di cui all'articolo 16 sono quantificati nell'anno finanziario 2016 in euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, da iscriversi su apposito capitolo di spesa corrente, di nuova istituzione, all'interno della missione 12, programma 12.10 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018; alla copertura si provvede mediante pari riduzione delle somme previste all'interno della missione 08, programma 08.02 del medesimo bilancio.
3. I finanziamenti relativi all'applicazione della presente legge possono essere cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.




-1 Abrogato dall'art. 34 della l.r. 16/2016.