Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2. (Testo coordinato)

Nuove disposizioni in materia di agriturismo.

(B.U. 26 febbraio 2015, 1° suppl. al n. 8)

Modificata da l.r. 16/2016

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Capo I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione Piemonte, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina l'agriturismo al fine di:
a) favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo;
b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali;
c) creare occupazione per i familiari dell'imprenditore agricolo;
d) valorizzare e promuovere i prodotti agricoli locali tipici e quelli provenienti da coltivazioni biologiche e da agricoltura integrata;
e) valorizzare le strutture economiche e produttive dell'azienda agricola tutelando i caratteri dell'ambiente, in particolare di quello rurale, e le sue risorse;
f) promuovere e tutelare le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;
g) favorire i rapporti tra città e campagna, incrementando le potenzialità dell'offerta turistica piemontese.

Capo II. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

Art. 2.
(Definizione di agriturismo)

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali previsti dalle norme igienico-sanitarie;
b) locare ad uso turistico camere con l'eventuale prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, nonché di organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali. Nel caso dell'ospitalità con prestazione del solo servizio di prima colazione, è consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti;
c) 1+>preparare e <+1 somministrare pasti e bevande secondo le modalità definite nell'articolo 3;
d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino);
e) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, attività ricreative, culturali, didattiche, divulgative e pedagogiche nel settore dell'educazione alimentare-ambientale o di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. Le attività di cui al comma 3 possono essere svolte anche disgiuntamente tra loro.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

Art. 3.
(Criteri e limiti dell'attività agrituristica)

1. Al fine di meglio qualificare l'attività agrituristica, di promuovere i prodotti agroalimentari regionali e di caratterizzare l'offerta enogastronomica piemontese, l'azienda agrituristica si attiene ai seguenti criteri:
a) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proprio il cui costo non sia inferiore al 25 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;
2=> b) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proveniente da aziende agricole singole o associate operanti, preferibilmente in accordi di filiera, nel territorio della Regione, il cui costo, comprensivo di quello di cui alla lettera a), non sia inferiore all’85 per cento del costo totale del prodotto utilizzato; <=2
3=> c) possibilità di approvvigionarsi per la parte rimanente dei prodotti impiegati prioritariamente da artigiani alimentari piemontesi o da produzioni agricole provenienti da zone omogenee contigue di regioni limitrofe; <=3
d) per il completamento delle pietanze da somministrare sono consentiti l'utilizzo di ingredienti complementari non ottenibili in Piemonte, nonché la somministrazione di prodotti, tipicamente di largo consumo, di uso comune dell'ospitalità tradizionale;
e) in deroga alla lettera a), negli alloggi agrituristici possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate e alle sole prime colazioni, cibi e bevande anche non costituiti da prodotti propri dell'azienda agricola purché per l'80 per cento del costo totale siano di origine agricola piemontese;
f) nel caso di preparazione di diete speciali riconducibili a motivi di salute è consentito l'utilizzo di prodotti in deroga alle lettere a), b), c) d), e) per un quantitativo non superiore al 10 per cento del costo totale;
g) esporre l'indicazione dell'origine e della provenienza di tutti i prodotti;
h) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alle lettere a) e b), è data comunicazione al comune in cui ha sede l'azienda il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.
2. Alle aziende agrituristiche ubicate nei comuni montani individuati dal programma di sviluppo rurale, per il calcolo delle percentuali di prodotto di cui al comma 1, lettere a), b), e), f) si applica il parametro del peso o del costo.
3. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

Art. 4.
(Prevalenza dell'attività agricola e connessione dell'attività agrituristica)

1. L'attività agricola dell'azienda o delle aziende, in caso di imprenditori agricoli associati, deve rimanere prevalente rispetto all'attività agrituristica.
2. La prevalenza dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:
a) il tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola nel corso dell'anno solare è superiore al tempo utilizzato nell'attività agrituristica, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;
4=> b) il valore della produzione standard ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2014, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, come deducibile dal Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), è maggiore rispetto alle entrate dell’attività agrituristica. <=4
5+> 2 bis. Qualora, per cause di forza maggiore dovute a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla struttura regionale competente per materia, non sia possibile rispettare il valore di cui al comma 2, sono prese come riferimento le due annualità precedenti. <+5
3. Il requisito della prevalenza si considera comunque sussistente qualora la ricettività agrituristica rientri in quanto previsto nell'articolo 6.
4. La connessione dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola si realizza allorché l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto della presente legge.
5. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, tenendo conto della localizzazione delle aziende agricole e in particolare di quelle ubicate nei territori montani, individua tra l'altro:
a) le ore lavorative occorrenti per le singole attività agricole come da tabella ettaro/coltura definita dalla Giunta regionale;
b) i valori 6=>della produzione standard <=6 attribuibili alle singole colture e allevamenti.
6. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

Art. 5.
(Criteri e modalità per la verifica del rapporto di prevalenza)

1. La prevalenza e la connessione sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attività agrituristica tramite apposita relazione sull'attività agrituristica in forma di autocertificazione da presentare secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate:
a) l'attività agrituristica e l'attività agricola e la consistenza della produzione aziendale;
b) la scelta della condizione per realizzare la prevalenza dell'attività agricola, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
c) le strutture edilizie presenti nelle unità tecniche economiche (UTE) da utilizzare per le attività agrituristiche e per l'attività agricola.
3. A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative:
a) al tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola e a quello per l'attività agrituristica;
b) 7=>alla produzione standard <=7 compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall'attività agrituristica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia.
4. I requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica sono mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell'attività agrituristica.
5. Qualora l'imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della prevalenza dell'attività agricola, la comunicazione va trasmessa allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) come individuato all'articolo 10, tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell'anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.


Art. 6
(Ospitalità rurale familiare)
8-><-8
9=> 2. L’ospitalità rurale familiare può essere esercitata solo dall’imprenditore agricolo professionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), dal coltivatore diretto e dai loro familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica. <=9
3. Nell'ambito dell'ospitalità rurale familiare la ricettività e la somministrazione di pasti è limitata ad un massimo di dieci persone al giorno.
4. I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici sono gli stessi delle abitazioni rurali. Per lo svolgimento dell'attività è necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia ed agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato.
5. Per la preparazione dei pasti è consentito l'utilizzo della cucina dell'abitazione. 10+>Per l’ospitalità rurale è confermata la possibilità di utilizzo della cucina familiare. <+10
6. Per l'ospitalità è consentito l'utilizzo delle camere dell'abitazione.

Art. 7.
(Alloggi agrituristici e spazi per campeggi)

1. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, e quelli collocati in immobili rurali, quali baite, alpeggi, malghe e simili, siti in zone montane, nei quali viene data ospitalità ai turisti dagli imprenditori agricoli.
2. La capacità ricettiva di un'azienda agricola in alloggio agrituristico non può essere superiore ai trentacinque posti letto, di cui dieci destinati a bambini di età inferiore a dodici anni.
3. Nel caso di alloggi agrituristici collocati in immobili rurali, quali baite, alpeggi, malghe e simili, siti in zone montane ad altitudini superiori ai 1.000 metri e raggiungibili solo con sentieri, mulattiere o strade di servizio non aperte al traffico, è consentito utilizzare camerate a più letti e di sovrapporre ciascun letto base ad un altro per una ricettività massima di trentacinque posti letto, senza dover incrementare superfici e cubature delle camere.
4. Negli alloggi agrituristici sono assicurati i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana;
b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.
5. Nelle aziende agricole possono essere previsti spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo di un massimo di tre tende o caravan.
6. In relazione alle esigenze locali il comune può consentire, in alternativa ai posti letto di cui al comma 2, l'elevazione del numero di tende o caravan fino ad un massimo di dieci, per non più di trenta persone, previa verifica che l'azienda agricola abbia un'estensione territoriale e caratteristiche adeguate per ospitarle.

Art. 8.
(Immobili destinati all'attività agrituristica)

1. Gli imprenditori agricoli per le attività agrituristiche possono utilizzare i fabbricati o le parti di essi esistenti da almeno tre anni sul fondo alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 10 o della richiesta di variazione dell'attività esistente, e conformi alla normativa urbanistico-edilizia. In deroga alla normativa vigente, possono essere utilizzati per attività agrituristiche anche i fabbricati rurali la cui destinazione d'uso è stata modificata negli ultimi cinque anni alla data di presentazione della SCIA.
2. Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all'uso agrituristico, è consentito utilizzare per tale attività:
a) l'abitazione ove risiede l'imprenditore medesimo anche se ubicata fuori dal fondo;
b) altri fabbricati già esistenti sul fondo di cui abbia la preesistente disponibilità l'imprenditore agricolo o, nel caso di impresa familiare, i soggetti indicati nell'articolo 230 bis, comma 3, del codice civile, a condizione che siano siti nello stesso comune o in comune limitrofo a quello in cui è collocato il fondo.
3. L'utilizzo dei fondi e degli edifici per le attività agrituristiche previste dalla presente legge non comporta la modifica della destinazione d'uso agricolo dei medesimi.
4. Per l'esercizio delle attività agrituristiche possono essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico-sanitari ai turisti dotati di tende o caravan, in conformità delle disposizioni degli strumenti urbanistici e della normativa statale in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. Non possono essere utilizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica. In deroga al divieto di utilizzo di nuovi fabbricati, è consentito l'ampliamento dei volumi esistenti per la realizzazione di locali tecnici, servizi igienici, centrali termiche e per l'adeguamento dei percorsi e dei vani alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.
5. Al fine di garantire migliori standard, per le aziende agrituristiche di maggiori dimensioni e di nuova apertura, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche:
a) gli spazi comuni destinati all'attività devono essere accessibili anche ricorrendo ad opere provvisionali e dotati di servizi igienici per disabili;
b) le strutture agrituristiche con un numero superiore a dieci posti letto devono essere dotate di almeno una camera accessibile e di servizio igienico per disabili;
c) le strutture agrituristiche con un numero superiore a venticinque posti letto devono essere dotate di almeno due camere accessibili e di sevizi igienici per disabili.

Art. 9.
(Norme igienicosanitarie e requisiti tecnici ed igienicosanitari)

1. Le camere e le unità abitative degli alloggi agrituristici devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31), come modificata dalla legge regionale 30 settembre 2002, n. 22.
2. Le camere e le unità abitative devono disporre almeno dei seguenti servizi igienico-sanitari: un wc ogni dieci persone, un bagno o doccia ogni dodici persone, un lavabo ogni sei persone, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
3. Per gli insediamenti di non più di tre tende o caravan devono essere garantiti ai turisti i servizi igienico-sanitari e la fornitura d'acqua mediante le strutture ordinarie dell'azienda agricola; per gli insediamenti superiori a tre tende o caravan deve essere garantito, mediante strutture apposite, il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico-sanitari previsti per i campeggi ad una stella dalla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), come, da ultimo, modificata dalla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8.
4. Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non consentano l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, è consentito l'uso di camere o unità abitative anche con altezza non inferiore a metri 2,20, sempreché venga garantito un volume minimo dei locali pari a quello risultante dal rapporto tra superficie minima e altezza indicati dall'articolo 4 della l.r. 34/1988; è, altresì, consentita una finestratura inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, purché sia garantito un sufficiente ricambio d'aria.
5. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande avvengono nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dall'ordinamento.
6. È possibile utilizzare la cucina agrituristica come laboratorio multifunzionale.
7. Nei comuni montani, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, per attività effettuate esclusivamente con carattere di stagionalità, l'uso della cucina domestica può essere autorizzato per la preparazione e per la somministrazione di pasti fino ad un massimo di venti posti.
8. La macellazione nella azienda agrituristica è consentita per i volatili da cortile, i conigli, la selvaggina allevata e cacciata nel rispetto della normativa vigente.
9. In conformità di quanto previsto dall'articolo 50 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque. In deroga all'articolo 50 della l.r. 5/2012, per tali piscine non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso purché vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell'impianto, come disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

Art. 10.
(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Chiunque intende gestire un'azienda agrituristica presenta una SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in modalità telematica al SUAP del comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:
a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere);
c) dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
3. Il SUAP, ricevuta la SCIA, ne trasmette tempestivamente copia in via telematica:
a) agli uffici comunali competenti e all'azienda sanitaria locale (ASL), per l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza;
b) alla provincia o città metropolitana o altro soggetto cui le relative funzioni sono delegate e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio, ai fini informativi.
4. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 3.

Art. 11.
(Sospensione e cessazione dell'attività agrituristica)

1. L'esercizio dell'attività agrituristica, svolto in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 17, comma 1, la cessazione dell'attività medesima.
2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.
3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione dell'attività.
4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, e 3, il comune informa la provincia o la città metropolitana o altro soggetto cui le relative funzioni sono delegate, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.
5. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione.
6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili da parte del comune di ulteriori centottanta giorni. Decorso tale termine, l'attività, qualora non riavviata, si intende definitivamente cessata.

Art. 12.
(Riserva di denominazione, classificazione e marchi identificativi delle aziende agrituristiche)

1. L'uso della denominazione "agriturismo" e dei suoi termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2.
2. L'uso della denominazione "ospitalità rurale familiare" è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli professionali che esercitano le attività turistiche ricettive ai sensi dell'articolo 6.
11+> 2 bis. In aggiunta alle denominazioni di cui ai commi 1 e 2 è consentita la denominazione “posto tappa” se la struttura ricettiva agrituristica o di “ospitalità rurale familiare” é situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definiti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 14. <+11
3. Le aziende agrituristiche sono classificate in base a standard qualitativi minimi obbligatori riferiti al contesto aziendale e paesaggistico, alla dotazione strutturale dell'azienda, ai requisiti di professionalità dell'operatore agrituristico e ai servizi complementari offerti e si dotano di un marchio grafico che identifica l'azienda e le attività agrituristiche esercitate ai sensi della presente legge.
4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, provvede all'adozione delle modalità e dei criteri di classificazione omogenei nonché dell'uso del marchio che individua, nel territorio regionale, le aziende agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 13 febbraio 2013, n. 1720 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche) e con il decreto 3 giugno 2014, n. 5964 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo).
5. Le attività di ospitalità rurale familiare si dotano di un ulteriore specifico marchio grafico predisposto e approvato secondo le modalità di cui al comma 4.
6. Eventuali modifiche oggettive comportanti il cambio della classificazione dell'azienda agrituristica sono soggette alle procedure amministrative di cui all'articolo 10, comma 4.

Capo III. INTERVENTI PER LO SVILUPPO

Art. 13.
(Interventi per lo sviluppo)

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale sullo sviluppo rurale, realizza azioni di sostegno dello sviluppo e di promozione dell'offerta agrituristica.
2. La Regione promuove l'attività agrituristica sul proprio territorio attraverso propri portali turistici, aggiornati in collaborazione con le organizzazioni turistiche locali.

Capo IV. DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 14.
(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con riferimento alle attività agrituristiche, disciplina:
a) i parametri per la definizione dei rapporti di prevalenza e connessione tra attività agricola e attività agrituristica sulla base di apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per l'attività agricola, le modalità di conteggio, i criteri per la determinazione delle relative percentuali di prodotti agricoli aziendali da utilizzarsi nella somministrazione di pasti e bevande, i valori 12=>della produzione standard <=12 nonché i limiti di ristorazione tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 4;
b) i criteri e le modalità di verifica del rapporto di prevalenza e di connessione tra attività agricola e agrituristica sulla base della relazione che l'imprenditore agricolo deve allegare alla documentazione utile per l'apertura dell'attività, nel rispetto delle previsioni indicate all'articolo 5 tenendo conto delle caratteristiche del territorio, delle condizioni socio-economiche della zona nonché delle tecniche colturali stabilmente utilizzate dall'imprenditore agricolo;
c) le caratteristiche e la localizzazione dei fabbricati ai fini dell'esercizio agrituristico di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), nel rispetto della ruralità dei luoghi e degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale;
d) i criteri e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e per gli eventuali ampliamenti strutturali ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica tenendo conto anche delle caratteristiche di pregio storico ed architettonico riferibili a tipologie meritevoli di conservazione e tutela;
e) i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali da adibire ad attività agrituristica, degli spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, delle piscine e di ulteriori attività pertinenziali, laddove presenti, nonché di eventuali servizi connessi, tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti in materia e delle disposizioni previste all'articolo 9;
f) le modalità e i criteri omogenei di classificazione nonché dell'uso del marchio che individua, nel territorio regionale, le aziende agrituristiche sulla base dei parametri approvati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 1720/2013 e con il decreto 5964/2014;
g) i requisiti professionali del personale interno a servizio dell'attività agrituristica nonché di eventuali collaboratori professionali esterni a servizio delle attività complementari all'agriturismo;
h) il periodo di apertura delle aziende agrituristiche tenendo conto della possibilità di esercitare l'attività con apertura annuale o stagionale.
2. Con riferimento all'ospitalità rurale familiare, il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:
a) i requisiti e le modalità di esercizio dell'ospitalità rurale familiare tenendo conto della qualifica di imprenditore agricolo professionale e nel rispetto della normativa nazionale di riferimento;
b) le modalità e i criteri di adozione e di utilizzo dello specifico marchio grafico che individua, nel territorio regionale, l'attività di ospitalità rurale familiare esercitata ai sensi dell'articolo 6.
13+> 2 bis. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva “posto tappa” e le loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva. <+13

Capo V. OBBLIGHI, DIVIETI, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 15.
(Obblighi e divieti)

1. Gli imprenditori agricoli, singoli e associati, che esercitano le attività di cui alla presente legge hanno il compito di:
a) ottemperare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, alle procedure di segnalazione per l'avvio dell'attività al SUAP territorialmente competente;
b) ottemperare, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, alle procedure di segnalazione per le variazioni dell'attività al SUAP territorialmente competente;
c) ottemperare, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, alle procedure di comunicazione della sospensione e cessazione volontaria dell'attività al SUAP territorialmente competente;
d) esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'azienda il segno distintivo della classe assegnata realizzato in conformità del modello stabilito dalla Regione;
e) osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del marchio grafico;
f) esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;
g) osservare i limiti massimi previsti in materia di capacità ricettiva e somministrazione degli alimenti e bevande nonché i limiti percentuali di utilizzo dei prodotti propri o di altra provenienza secondo i parametri stabiliti agli articoli 3 e 7;
h) comunicare le caratteristiche e i prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo ed esporli al pubblico ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive), come modificata dalla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;
i) comunicare alla provincia o alla città metropolitana o ad altro soggetto cui le relative funzioni sono delegate i dati previsti dall'articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), come inserito dalla legge regionale 2 luglio 2003, n. 15, ai fini della rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi agrituristici e di agevolare la raccolta dei dati statistici nel settore del turismo;
j) ottemperare agli adempimenti derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza.
2. È fatto divieto agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di:
a) utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, denominazioni e loghi differenti da quelli previsti all'articolo 12, commi 1 e 2 e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, o idonei ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ricettiva;
b) realizzare nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti, fatta salva la deroga di cui all'articolo 8, comma 4 e la realizzazione di aumenti o trasferimenti di volumetrie eventualmente ammissibili ai sensi degli strumenti urbanistici comunali o di atti di governo del territorio;
c) utilizzare per l'attività agrituristica fabbricati non esistenti da almeno tre anni alla data di presentazione della SCIA o della richiesta di variazione dell'attività esistente, fatta salva la deroga di cui all'articolo 8, comma 1, nonché fabbricati di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a) con caratteristiche diverse da quelle previste nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

Art. 16.
(Funzioni di vigilanza e controllo)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 sono esercitate dal comune nonché da altri soggetti titolati dalle norme vigenti.
2. I comuni, in forma singola o associata, esercitano i controlli di cui al comma 1 in forma coordinata con le altre autonomie locali e con le aziende sanitarie competenti per territorio. I comuni trasmettono alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo esercitata nell'anno precedente.
3. In caso di inerzia del comune nella vigilanza sul regolare funzionamento delle strutture ricettive previste nella presente legge e nell'accertamento di fatti che rappresentino violazioni delle norme sulla ricettività turistica, provvede la Regione esercitando il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Art. 17.
(Sanzioni)

1. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b) e c) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00.
3. Chiunque gestisce un'azienda agrituristica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere d) ed e) ovvero attribuisce al proprio esercizio una classifica diversa da quella assegnata o viola gli obblighi previsti in materia di concessione e utilizzo del marchio grafico nonché di loghi definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 per le attività di cui alla presente legge è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00.
4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f) in materia di esposizione al pubblico della provenienza dei prodotti alimentari utilizzati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00.
5. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g) in materia di limiti nella ricettività e nella somministrazione nonché di percentuali nell'utilizzo dei prodotti propri è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
6. Chiunque compie irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h) è soggetto alle disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive), come modificata dalla l.r. 38/2009.
7. Chiunque omette di trasmettere i dati di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i) è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 5 bis, comma 2 della l.r. 12/1987.
8. Il titolare dell'azienda agrituristica che viola le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera j) in materia di comunicazione degli alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza incorre nella sanzione di cui all'articolo 17 del r.d. 773/1931.
9. Chiunque contravviene ai divieti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00.
10. Chiunque contravviene ai divieti di cui all'articolo 15, comma 2, lettere b) e c) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
11. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste nell'articolo 15, il comune o altro soggetto avente titolo può procedere, previa diffida, alla sospensione dell'attività nonché all'eventuale cessazione.

Art. 18.
(Applicazione delle sanzioni)

1. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 17, commi da 1 a 6 e da 9 a 10 sono di competenza del comune, quelle di cui all'articolo 17, comma 7 sono di competenza della provincia o della città metropolitana o di altro soggetto cui le relative funzioni sono delegate, sul cui territorio insiste la struttura ricettiva agrituristica.
2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), come, da ultimo, modificata dalla legge regionale 1° luglio 2011, n. 9, e nella nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).

Art. 19.
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione delle attività di agriturismo, di incremento dei livelli occupazionali e di diffusione dell'ospitalità rurale familiare, nonché della semplificazione delle procedure.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che fornisce le seguenti informazioni:
a) in che misura la semplificazione delle procedure ha favorito il consolidamento e l'incremento delle attività di agriturismo sul territorio regionale con particolare riferimento all'aumento dei posti letto disponibili;
b) l'evoluzione occupazionale attribuibile all'attuazione delle misure previste dalla legge;
c) il contributo dato allo sviluppo dell'attività agrituristica dalla diffusione del modello di ospitalità rurale familiare previsto dall'articolo 6;
d) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia dei singoli strumenti d'intervento nel favorire lo sviluppo del sistema agrituristico.
3. Le relazioni previste al comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste ai commi precedenti.

Capo VI. dISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONE DI NORME

Art. 20.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 valgono le disposizioni, per quanto compatibili, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'agriturismo).
2. Le strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 devono adeguarsi, entro centottanta giorni, alle nuove disposizioni in materia di classificazione, loghi e marchi identificativi delle attività ricettive agrituristiche.
3. Le strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi a quanto disposto dall'articolo 3 entro il 1° luglio 2015.

Art. 21.
(Abrogazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la l.r. 38/1995;
b) l'articolo 6 e la lettera g) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno);
c) le parole "alloggi agroturistici" nel primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).




+1 Aggiunto dall'art. 14 della l.r. 16/2016.

=2 Sostituito dall'art. 14 della l.r. 16/2016.

=3 Sostituito dall'art. 14 della l.r. 16/2016.

=4 Sostituito dall'art. 14 della l.r. 16/2016.

+5 Aggiunto dall'art. 14 della l.r. 16/2016.

=6 Sostituito dall'art. 14 della l.r. 16/2016.

=7 Sostituito dall'art. 14 della l.r. 16/2016.

-8 Abrogato dall'art. 14 della l.r. 16/2016.

=9 Sostituito dall'art. 14 della l.r. 16/2016.

+10 Aggiunto dall'art. 14 della l.r. 16/2016.

+11 Aggiunto dall'art. 14 della l.r. 16/2016.

=12 Sostituito dall'art. 14 della l.r. 16/2016.

+13 Aggiunto dall'art. 14 della l.r. 16/2016.