Legge regionale 15 dicembre 2014, n. 20. (Testo coordinato)

Norme in materia di conferimento alle unioni montane delle funzioni amministrative giā attribuite dalla Regione alle comunitā montane e modifica alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna).

(B.U. 18 dicembre 2014, 2° suppl. al n. 51)

Modificata da l.r. 03/2015, l.r. 26/2015

Art. 1, 2, 3, 3 bis, 4

Art. 1.
(Deroga all'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), al fine di garantire continuitā nella gestione delle funzioni amministrative in vista del riordino complessivo della materia conseguente alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle cittā metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), le funzioni amministrative di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) sono mantenute in capo alle comunitā montane fino alla chiusura delle pratiche relative alla programmazione comunitaria dello sviluppo rurale 2007 - 2013.
2. Relativamente alle funzioni di cui al comma 1, resta ferma la possibilitā, per la Giunta regionale, di intervenire in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 19 maggio 2011, n. 8.

1 >

Art. 2
(Modifica dell'articolo 15 della l.r. 3/2014)

(...) < 1

Art. 3.
(Disposizioni di coordinamento)

1. Nelle leggi regionali specificate nel provvedimento di ricognizione previsto dall'articolo 10 della l.r. 3/2014, ogni riferimento alle comunitā montane č da intendersi riferito alle unioni montane.

2 >

Art. 3 bis.
(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more del riordino complessivo delle funzioni amministrative conseguente alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle cittā metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e fino all'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 10 della l.r. 3/2014, le unioni montane possono esercitare le funzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della medesima legge con le modalitā di cui all'articolo 11, comma 2. < 2

Art. 4.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.




1 Articolo abrogato dall'art. 33 della l.r. 26/2015.

2 Articolo aggiunto dall'art. 48 della l.r. 3/2015.