Legge regionale 1 dicembre 2014, n. 19. (Testo coordinato)

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie.

(B.U. 1 dicembre 2014, 4° suppl. al n. 48)

Modificata da l.r. 26/2015

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
All. A, B, C

Art. 1.
(Variazioni)

1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 sono introdotti, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 23 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.

Art. 2.
(Slittamenti agli anni 20152016)

1. Nel bilancio pluriennale per la parte relativa agli anni finanziari 2015 e 2016 sono introdotti, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 23 della l.r. 7/2001, gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato B.

Art. 3.
(Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2013)

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, pari a 364.983.307,72 euro, come indicato all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 18 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013) e accertato secondo le modalità di calcolo di cui all'articolo 33, comma 1, della l.r. 7/2001, è riassorbito nell'ambito del bilancio pluriennale 2014-2016 secondo la seguente sequenza temporale: 36.498.330,78 euro nell'anno 2014, 95.000.000,00 euro nell'anno 2015 e 233.484.976,94 euro nell'anno 2016.
2. Il disavanzo sostanziale di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 di cui all'articolo 5, comma 2, della l.r. 18/2014, accertato in 2.655.935.445,67 euro, è riassorbito come indicato all'allegato C della presente legge.
3. La voce "Debiti latenti a fronte di perenzione di residui passivi" elencata all'allegato C deve consentire la reiscrizione dei debiti fuori bilancio, riferiti principalmente al settore sanitario, come definiti in sede di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 4.
(1=>Gestione <=1 del palazzo del Ghiaccio di Torre Pellice)

1. Al fine di garantire la gestione e il funzionamento dell'impianto sportivo di proprietà della Regione Piemonte sito in Torre Pellice e denominato Palazzo del Ghiaccio, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 2-><-2 si prevede di corrispondere al concessionario del servizio, individuato ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), un 3=>corrispettivo <=3 annuo pari a 300.000,00 euro nell'UPB DB18111 alla cui copertura si fa fronte con le risorse della medesima UPB.
4+>1 bis. Per le annualità 2015-2016 e 2016-2017 al concessionario del servizio come individuato ai sensi del comma 1 viene erogato un corrispettivo annuo pari a euro 265.500,00 oltre IVA a valere sull'UPB A2005A1 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017, che presenta la necessaria copertura finanziaria. <+4

Art. 5.
(Termini per l'assunzione degli impegni di spesa per l'esercizio finanziario 2014)

1. Per l'esercizio finanziario 2014, il termine del 30 novembre per l'assunzione degli impegni di spesa, previsto dall'articolo 31, comma 8, della l.r. 7/2001 è stabilito nel 15 dicembre 2014.

Art. 6.
(Registrazioni contabili relative alla mobilità sanitaria extraregionale e internazionale)

1. Si autorizza la Giunta regionale a disporre le variazioni compensative al bilancio della Regione che derivano dalle rilevazioni contabili in materia di mobilità sanitaria extraregionale e internazionale.

Art. 7.
(Sperimentazione appalti precommerciali)

1. La Regione Piemonte avvia un'azione di sperimentazione di appalti pre-commerciali di cui al d.lgs. 163/2006, in un ampio spettro di settori tecnologici e domini applicativi, da appaltare in coerenza con le vocazioni industriali, sanitarie e le priorità di sviluppo dei territori, nonché con le indicazioni tematiche del Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020.
2. La selezione degli operatori avviene tra le start-up di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito con modificazioni dalla legge. 17 dicembre 2012, n. 221, aventi sede in Piemonte.
3. La copertura finanziaria deriva dall'accantonamento di una percentuale pari al 3% delle attuali spese per forniture e dai fondi Ue.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati complessivamente in 300.000,00 euro, in termini di competenza, per la spesa di parte corrente si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 8.
(Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative e spin off della ricerca pubblica)

1. Con il presente articolo è costituito presso Finpiemonte S.p.A. un Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative e spin off della ricerca pubblica.
2. Ai fini del presente articolo, Finpiemonte S.p.A. è organismo intermedio tra le imprese di cui al precedente comma e i soggetti che svolgono consulenza di comunicazione e marketing.
3. Con il Fondo, di cui al comma 1, sono coperte le spese sostenute dalle imprese nei tre anni successivi all'iscrizione in apposito registro regionale.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione competente, stabilisce tempi, modalità e criteri per l'accesso al Fondo.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati per il biennio 2015-2016 complessivamente in 500.000,00 euro, in termini di competenza, per la spesa di parte corrente si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 9.
(Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) la parola "quadriennale" è sostituita dalla seguente " quinquennale".

Art. 10.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A

Assestamento al bilancio finanziario per l'anno finanziario 2014 (art. 1)

Allegato B

Assestamento al bilancio finanziario per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie (art. 2)

Allegato C

Riassorbimento disavanzo sostanziale di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 (art. 3)




=1 Sostituito dall'art. 6 della l.r. 26/2015.

-2 Abrogato dall'art. 6 della l.r. 26/2015.

=3 Sostituito dall'art. 6 della l.r. 26/2015.

+4 Aggiunto dall'art. 6 della l.r. 26/2015.